Versione
22 maggio 1951
22 maggio 1951
>
Versione
18 gennaio 1957
18 gennaio 1957
>
Versione
30 marzo 1978
30 marzo 1978
>
Versione
29 marzo 1986
29 marzo 1986
>
Versione
25 ottobre 1989
25 ottobre 1989
Art. 26. (((Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione). )) (( 1. I giudici popolari chiamati a prestare servizio
esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.
2. Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata o quando appare comunque opportuno, il presidente dispone che prestino servizio altri giudici popolari in qualita' di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinche' assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non e' piu' ammessa dopo la chiusura del dibattimento.
3. Qualora, nel corso della sessione, per l'assenza dei giudici popolari o per altri motivi, relativamente a una o piu' delle cause da trattare, diventi impossibile costituire il collegio, questo e' completato col chiamare a prestare servizio i giudici popolari della sessione, nell'ordine in cui e' avvenuta la loro estrazione a norma dell'articolo 25 e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti, nei modi indicati dall'articolo 27.
4. Se il caso di cui al comma 3 si verifica in relazione a giudici chiamati a prestare servizio in qualita' di aggiunti, il presidente ha facolta' di chiamare, oltre a quelli necessari a costituire il collegio, altri giudici per un numero complessivo non superiore a dieci ))
esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.
2. Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata o quando appare comunque opportuno, il presidente dispone che prestino servizio altri giudici popolari in qualita' di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinche' assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non e' piu' ammessa dopo la chiusura del dibattimento.
3. Qualora, nel corso della sessione, per l'assenza dei giudici popolari o per altri motivi, relativamente a una o piu' delle cause da trattare, diventi impossibile costituire il collegio, questo e' completato col chiamare a prestare servizio i giudici popolari della sessione, nell'ordine in cui e' avvenuta la loro estrazione a norma dell'articolo 25 e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti, nei modi indicati dall'articolo 27.
4. Se il caso di cui al comma 3 si verifica in relazione a giudici chiamati a prestare servizio in qualita' di aggiunti, il presidente ha facolta' di chiamare, oltre a quelli necessari a costituire il collegio, altri giudici per un numero complessivo non superiore a dieci ))
Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2023, n. 27727Provvedimento: […] Invero, non vi è alcuna norma che preveda il limite massimo di età per partecipare alla decisione: l'art. 26 della Legge n. 287 del 1951 espressamente prevede che «i giudici popolari chiamati a prestare servizio, esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione», senza indicare alcuno sbarramento per i giudici che nelle more della sessione superino il limite di età. […]Leggi di più...
- superamento del limite massimo del sessantacinquesimo anno di età nel corso del processo·
- esclusione·
- ragioni·
- perdita della capacità giurisdizionale·
- corte di assise (cod. proc. pen. 1930)·
- composizione e costituzione della corte·
- giudici popolari (giurati)