Articolo 25 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 26Articolo 28
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22 maggio 1951
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18 gennaio 1957
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30 marzo 1978
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25 ottobre 1989
Art. 25. (((Giudici popolari della sessione). )) (( 1. Quindici giorni prima della conclusione della sessione della corte di assise e della corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgera' la sessione, con l'assistenza dell'ausiliario, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla meta' di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta.
2. Dell'ordine di estrazione e' compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dall'ausiliario.
3. Il presidente fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a se' in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il quinto giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.
4. Nel giorno fissato il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti.
Successivamente il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio.
5. Se uno o piu' dei giudici convocati per la seduta pubblica di cui al comma 4 non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello di inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero di giudici specificato nel comma 1 e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti commi ))
Entrata in vigore il 25 ottobre 1989
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