Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 208.
(Riesame della pericolosita')
Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi e' sottoposta, per stabilire se essa e' ancora socialmente pericolosa.
Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice puo', in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.
(Riesame della pericolosita')
Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizioni della persona che vi e' sottoposta, per stabilire se essa e' ancora socialmente pericolosa.
Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice fissa un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice puo', in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.
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- 1. Art. 52 disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penalehttps://www.brocardi.it/ · 179.23615
Quando un minore degli anni quattordici è prosciolto per un fatto commesso prima dell'attuazione del codice penale e preveduto dalla legge del tempo come delitto, il giudice, accertata in ogni caso la pericolosità sociale, applica una misura di sicurezza per la durata di un anno. Allo scadere dell'anno si procede al riesame della pericolosità, osservandosi, anche per gli esami ulteriori, quanto è disposto nell'articolo 208 del codice penale.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2023, n. 29896Provvedimento: […] Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 208 cod. pen., in quanto il giudizio sulla pericolosità non aveva considerato il comportamento della condannata dopo l'espiazione della pena. […]Leggi di più...
- condanna spese processuali·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- giudizio di pericolosità sociale·
- condanna Cassa delle ammende·
- misura di sicurezza·
- espulsione dal territorio·
- art. 208 cod. pen.·
- difetto di motivazione