Articolo 475 del Codice di procedura penale
Articolo 408Articolo 422
Versione
24 ottobre 1989
Art. 475. Allontanamento coattivo dell'imputato 1. L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, e' allontanato dall'aula con ordinanza del presidente.
2. L'imputato allontanato si considera presente ed e' rappresentato dal difensore.
3. L'imputato allontanato puo' essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice puo' disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli articoli 503 e 523 comma 5.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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