Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 475. Allontanamento coattivo dell'imputato 1. L'imputato che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, e' allontanato dall'aula con ordinanza del presidente.
2. L'imputato allontanato si considera presente ed e' rappresentato dal difensore.
3. L'imputato allontanato puo' essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice puo' disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli articoli 503 e 523 comma 5.
2. L'imputato allontanato si considera presente ed e' rappresentato dal difensore.
3. L'imputato allontanato puo' essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice puo' disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli articoli 503 e 523 comma 5.
Commentari • 3
- 1. Difensore d'ufficio del latitante non può ricorrere in cassazione se non è abilitatoAccesso limitatoErmelinda Biesuz · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2006 · 63.055428
Giurisprudenza • 77
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2011, n. 29427Provvedimento: […] La nozione di entenza giuridicamente inesistente si desume dal diritto positivo, muovendo dalla norma contenuta nell'art. 475 c.p.p. e considerando i casi in cui mancano quegli elementi costitutivi essenziali che, per essere tali, trascendono l'ipotesi di nullità. […] Dalla lettura combinata dei previgenti artt. 475 c.p.p., n. 4 e art.476 c.p.p., n. 3, la dottrina, aveva enucleato le seguenti ipotesi:Leggi di più...
- mancanza assoluta di dispositivo·
- conseguenze·
- sentenza·
- inesistenza·
- nullità