Articolo 52 del Codice penale
Articolo 57Articolo 58
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1 luglio 1931
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17 marzo 2006
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18 maggio 2019
Art. 52.

(Difesa legittima)

Non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste ((sempre)) il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumita':
b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.

((Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano)) anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivita' commerciale, professionale o imprenditoriale.

((Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o piu' persone))
Entrata in vigore il 18 maggio 2019
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