Versione
24 ottobre 1989
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8 novembre 2002
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3 agosto 2017
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Art. 48.
(Decisione).
1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilita' della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, e' immediatamente comunicata al giudice che procede.
4. L'ordinanza che accoglie la richiesta e' comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne e' richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione.
Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facolta' che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro ((, che puo' essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilita' della richiesta)) .
(( 6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente ))
(Decisione).
1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilita' della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.
3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, e' immediatamente comunicata al giudice che procede.
4. L'ordinanza che accoglie la richiesta e' comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.
5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne e' richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione.
Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facolta' che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro ((, che puo' essere aumentata fino al doppio, tenuto conto della causa di inammissibilita' della richiesta)) .
(( 6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente ))
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- 1. Art. 48 c.p.p. Decisionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 190.55576
[…] 24, comma 2, 111, 117 cost. e 6 Cedu - dell'art. 48 c.p.p. nella parte in cui non prevede, nel procedimento dinanzi la Corte di cassazione, la partecipazione personale dell'interessato ed il diritto di essere sentito. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la partecipazione personale deve considerarsi un diritto costituzionalmente tutelato dell'imputato solo in quei procedimenti in cui viene trattato il merito dell'accusa penale, potendo, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2025, n. 13344Provvedimento: […] 2.2. Violazione di legge processuale per mancato rispetto dei termini di sospensione ai sensi dell'art. 48 cod. proc. pen. in pendenza della richiesta di remissione del procedimento ai sensi degli artt. 45 e 47 cod. proc. pen. Rileva la difesa del ricorrente che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in pendenza di un legittimo ricorso per remissione in termini ex artt. 44 e 47 cod. proc. pen. ed in mancanza di sospensione ex art. 48 cod. proc. pen. e che, pur avendo il Giudice trasmesso la richiesta alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 46, comma 3, cod. proc. pen. alcuna ordinanza di sospensione è intervenuta prima della conclusione del procedimento di primo grado, situazione questa che comporterebbe una nullità assoluta per violazione del diritto di difesa dell'imputato.Leggi di più...
- rinnovazione dibattimento·
- art. 640 cod. pen.·
- sospensione del procedimento·
- nullità assoluta·
- art. 404 cod. pen.·
- sostituzione di persona·
- mutamento del giudice·
- truffa·
- diritto di difesa·
- mancata notifica