Articolo 152 del Codice di procedura penale
Articolo 151Articolo 153
Versione
24 ottobre 1989
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1 gennaio 2023
Art. 152. Notificazioni richieste dalle parti private 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite ((dalla notificazione con modalita' telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero)) dall'invio di copia dell'atto ((in forma di documento analogico)) effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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