(Atto costitutivo).
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.
La fondazione è un soggetto giuridico personificato, disciplinato dagli artt. 14 e ss. del codice civile. […] L'atto costitutivo di una fondazione, pertanto, ha sempre la struttura di un negozio unilaterale e non di un contratto, rilevando tuttavia, rispetto ad esso, il requisito della forma ad substantiam di cui all'art. 14 c.c. […]
Leggi di più…[…] Bisogna pertanto avere principalmente riguardo alle convenzioni degli associati, che si stabiliscono nell'atto costitutivo e nello statuto art. 14 del c.c.-art. 16 del c.c.. […]
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Leggi di più…[…] Vorrei sapere se il convenuto,...» Consulenza legale Q20112619 (Articolo 14 Codice Civile - Atto costitutivo) «Esiste una norma nel codice civile che riguarda, però, le società di capitali ed è l' art. 2422 del c.c. rubricato "diritto di ispezione dei libri...»
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