Articolo 304 del Codice civile
Articolo 297Articolo 291
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19 aprile 1942
Art. 304.

(Diritti di successione).

L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione.

I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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