Articolo 402 del Codice penale
Articolo 423Articolo 371 ter
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1 luglio 1931
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30 novembre 2000
Art. 402.

(Vilipendio della religione dello Stato)

Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno.
((171)) --------------- AGGIORNAMENTO (171)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 30 novembre 2000
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