(Vilipendio della religione dello Stato)
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito con la reclusione fino a un anno.
((171)) --------------- AGGIORNAMENTO (171)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.