2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia e' consegnata e l'avviso e' rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.
3. L'autorita' giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, puo' disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Puo' inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore e' trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto.