Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2020, n. 7437
CASS
Sentenza 15 ottobre 2020

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In tema di bancarotta fraudolenta, sono destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. i direttori generali di fatto di una società, individuati sulla base delle effettive funzioni esercitate in relazione alla gestione dell'attività imprenditoriale ed all'assetto organizzativo dell'azienda, e non già della mera qualifica formale, per nomina dell'assemblea o disposizione statutaria, ovvero della rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. (In motivazione, la Corte ha precisato che, trattandosi pur sempre di funzioni apicali, le attività gestorie proprie del direttore generale di fatto devono essere svolte con continuità e significatività, in via autonoma o in un rapporto di diretta collaborazione con chi si trovi in posizione, formale o di fatto, sovraordinata).

In tema di bancarotta fraudolenta, la condotta di "distrazione" si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l'impresa versi in stato di insolvenza, mentre quella di "dissipazione" consiste nell'impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell'azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti.

In tema di reati fallimentari, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione, non può trovare applicazione la regola del cd. "business judgement rule" - criterio di valutazione della responsabilità civile degli amministratori della società nei confronti dell'ente, di derivazione anglosassone, secondo cui si presume che questi agiscano su base informata, in buona fede e nell'interesse della società, con esonero da responsabilità del "board of directors", purché abbia assunto decisioni corrette secondo una serie di indici di diligenza - non potendo il giudice penale sindacare, alla luce degli eventuali risultati negativi, le scelte discrezionali, pur irragionevoli, di gestione dell'impresa, fondate su ragioni di carattere tecnico, economico e/o finanziario, naturalmente produttive di rischio per il suo patrimonio, quanto, invece, la prospettazione delle conseguenze della soluzione adottata, del tutto macroscopica ed abnorme, ossia manifestamente configgente ed incoerente, secondo un giudizio "ex ante" in relazione alle dimensioni ed alla complessità dell'azienda e delle specifiche condizioni economiche sussistenti, con la tutela del ceto creditorio e con la logica di impresa.

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  • 2Art. 216 legge fallimentare - Bancarotta fraudolenta
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    È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato,dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabilio li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Aggiornamento normativo: dall'art. 216 L. fall. all'art. 322 CCII Con l'entrata in vigore …

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  • 3Bancarotta fraudolenta e irrilevanza del movente: il dolo generico basta a fondare la responsabilità (Cass. Pen. n. 21860/24)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2020, n. 7437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7437
Data del deposito : 15 ottobre 2020

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