Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/1998, n. 2876
CASS
Sentenza 10 giugno 1998

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In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione od occultamento, ad integrare l'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, dal momento che è necessario che l'agente, perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa, abbia coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con gli interessi della stessa, in quanto aventi quale conseguenza la lesione del patrimonio aziendale, la diminuzione delle garanzie patrimoniali e l'indebolimento della posizione dei creditori.

In tema di prova del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento,all'atto della dichiarazione di fallimento,di beni e valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art 192 cod. proc. pen.,al fine di affermare la responsabilità dell'imputato. Non costituisce pertanto inversione dell'onere della prova il fatto che sia rimessa all'interessato la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato.

Non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice integrata da operazioni gravemente imprudenti poste in essere dall'imprenditore, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta nel caso di sistematica e preordinata vendita sotto costo, o comunque in perdita, di beni aziendali. Invero, anche le operazioni manifestamente imprudenti, di cui al n. 3 dell'art 217 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, devono presentare, in astratto, un elemento di razionalità nell'ottica delle esigenze dell'impresa, cosicché il risultato negativo sia frutto di un mero e riscontrabile errore di valutazione. (Nella fattispecie, la Corte ha precisato che è vendita in perdita anche quella a prezzo di costo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/1998, n. 2876
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2876
Data del deposito : 10 giugno 1998

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