Sentenza 10 giugno 1998
Massime • 3
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione od occultamento, ad integrare l'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, dal momento che è necessario che l'agente, perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa, abbia coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con gli interessi della stessa, in quanto aventi quale conseguenza la lesione del patrimonio aziendale, la diminuzione delle garanzie patrimoniali e l'indebolimento della posizione dei creditori.
In tema di prova del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento,all'atto della dichiarazione di fallimento,di beni e valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, rilevante, ai sensi dell'art 192 cod. proc. pen.,al fine di affermare la responsabilità dell'imputato. Non costituisce pertanto inversione dell'onere della prova il fatto che sia rimessa all'interessato la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato.
Non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice integrata da operazioni gravemente imprudenti poste in essere dall'imprenditore, ma quella più grave della bancarotta fraudolenta nel caso di sistematica e preordinata vendita sotto costo, o comunque in perdita, di beni aziendali. Invero, anche le operazioni manifestamente imprudenti, di cui al n. 3 dell'art 217 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, devono presentare, in astratto, un elemento di razionalità nell'ottica delle esigenze dell'impresa, cosicché il risultato negativo sia frutto di un mero e riscontrabile errore di valutazione. (Nella fattispecie, la Corte ha precisato che è vendita in perdita anche quella a prezzo di costo).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/1998, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1998 |
Testo completo
AL MASSIMARIO
NIS Udienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA del 10.6.1998
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sentenza n.1226 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
registro generale SEZIONE V PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 47.006/97 composta dal dott. Guido letti UFFICIO COPIE
LIRE 1500 dott. Alfonso Malinconico Richiesta copia studio presidente
ASSUMMA
consigliere dott. Franco Marrone dal Sig. 1500 per diritti L.
consigliere 11 14 APR. 1999 dott. Nunzio Cicchetti
consigliere dott. Sandro Occhionero IL CANCELLIERE
consigliere E708673 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da Richiesta studia dal Sig. IL SOLE 24 IC AL, nato a [...] il [...], per diritti (. 1500 avverso il MOD 1999 la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 13.12.1996. IL CANCELLA
Visti gli atti consentiti, la sentenza impugnata e il ricorso, udite in pubblica udien- za la relazione del consigliere Sandro Occhionero, le conclusioni del sostituto pro- curatore generale, dott. Vincenzo Verderose, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e quelle del difensore del ricorrente, avv. Carlo Stolzi di Montepulciano, che si è ri- portato ai motivi del ricorso, la Corte osserva quanto segue.
Svolgimento processuale e motivi della decisione
Con la sentenza, in epigrafe indicata, la C.A. di Firenze ha confermato quella del Tribunale di Montepulciano, con la quale AL CH, nella sua qualità di le- gale rappresentante della s.r.l. "Compagnia Italiana Legno" (appresso per comodi- tà espositiva denominata C.i.l.), era stato condannato per bancarotta fraudolenta, avendo occultato o distratto beni dell'attivo fallimentare, del valore di circa lire
229.000.000, sottraendoli dal patrimonio della società, dichiarata fallita il
LIRE 2000 2.9.1993 dal Tribunale di Montepulciano (art. 116.1 n. 1 L.F.). CANCELLERIA
L'imputato a sua difesa aveva sostenuto che non vi era stato occultamento o
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE distrazione dei beni. UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. VELLE GRINO AY224552 per diritti 1.44 04 APR 2017
IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI: va venduto partite di legname (non reperite al momento del fallimento nel ma- UFFICIO COPIE gazzino) al prezzo di costo, per procurarsi del denaro, con il quale soddisfare i Richiesta copia studio
NIKEdal Sig. creditori più pressanti e per risanare la situazione patrimoniale della società, allo per diritti. 1500 scopo di evitarne il fallimento. 19 APR. 2000 A suo avviso non era perciò ipotizzabile la bancarotta fraudolenta, ma sola- IL CANCELLIER mente quella semplice per grave imprudenza ex art. 217.1 n. 3 L.F..
La corte ha ritenuto infondate le sintetizzate argomentazioni difensive e ha osservato che i giudici di primo grado, avevano accertato (soprattutto in base agli elementi acquisiti dal curatore del fallimento e riferiti nella sua relazione) come circostanze di fatto sicure:
-che il CH, responsabile della soc. coop. a r.l. "Nuova Traverlegno", ave- va acquisito quote della società C.i.l., allo scopo di commercializzare per il suo tramite i prodotti della Traverlegno confluiti in quelli della C.i.l.; che per tale ragione fu redatto l'inventario dell' 1.1.1991 e si determinò una confusione di beni delle due società, tale che per disaccordo tra i soci non fu pos-
sibile redigere il bilancio del 1991;
-che parte dei beni della C.i.l. inventariati alla data dell'1.1.1991 (partite di legname) non fu reperita tra le giacenze, né furono rinvenuti documenti giustifica- tivi per un ammontare pari al loro valore commerciale;
· che furono effettuati pagamenti a creditori non privilegiati, in violazione del principio della parità di trattamento dei creditori.
La corte ha dedotto dalle indicate circostanze di fatto che quei beni o erano stati distratti, o erano stati venduti per un consistente periodo in modo preordinato e sistematico sotto costo o senza alcun ricarico, che nella prassi abituale di quell'impresa corrispondeva al 25% del valore di acquisto.
Ad avviso dei giudici del merito, sia l'una, che l'altra ipotesi integravano la fattispecie criminosa contestata:
AL CH con ricorso per cassazione, articolato in due motivi, sostiene:
1. la mancanza e manifesta illogicità della motivazione (indizio di un travi- samento dei fatti), poiché la decisione si fonderebbe su di un elemento indimostra- to, il prezzo di rivendita delle merci, mentre lo stesso curatore aveva ammesso che nell'anno 1991 il legname era stato venduto a prezzo di costo o addirittura in molti CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE casi a prezzo inferiore;
Richiesta copia studic dal Sig. RAM LA
per diritti 29 DIC. 2004 2
IL CANCELLIERE 2. la violazione dell'art. 216 L.F. per la erronea qualificazione giuridica del fatto in assenza dell'elemento oggettivo della distrazione o dell'occultamento e di quello soggettivo dell'animus nocendi, potendosi semmai ravvisare la fattispecie della bancarotta semplice per operazioni manifestamente o gravemente impruden- ti.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e si deve osservare:
-che non è contestata la circostanza del mancato reperimento di merci per un valore corrispondente a quello ritenuto dal curatore fallimentare, nella ipotesi di una normale gestione della società; che i giudici del merito hanno accertato numerosi elementi indiziari dell'occultamento o della distrazione di quei beni quali: la commistione di inte- ressi delle due società, la confusione delle merci della C.i.l. e dell'altra società, il disaccordo tra i soci della C.i.l., i pagamenti preferenziali dei creditori (ipotesi di bancarotta non contestata) e soprattutto la ingiustificata mancanza di merci, non risolta neppure documentalmente, essendo una ipotesi non verificata quella della vendita sottocosto o senza ricarico di esse (presumibilmente non verificata per la irregolare tenuta della contabilità); che è giurisprudenza pacifica in materia di prova della bancarotta fraudo- lenta che il mancato rinvenimento di beni o valori all'atto della dichiarazione di fallimento costituisce un quadro indiziario ex art. 192 c.p.p., rilevante al fine di affermare la penale responsabilità per bancarotta fraudolenta, cosicché rispetto a tale situazione è rimesso alla parte (e non si tratta di inversione dell'onere della prova) di dimostrare la concreta destinazione dei beni o del loro ricavato (anche di recente Sez. V, sent. n. 178 del 24.4.1991 e n.
2.858 del 5.3.1998, rv. 186.949 e
209.958;
- che, per giurisprudenza consolidata, è sufficiente il dolo generico a integra- re l'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta per distrazione o per occul- tamento (tra le tante Sez. I sent.
4.472 del 15.5.1997, rv. 207.480).
Va ancora osservato che la corte di appello con una motivazione alternativa ha affermato la sussistenza della responsabilità penale, anche nella ipotesi prospet- tata dalla difesa.
Sul punto la Cassazione (Sez. V sent.
5.850 del 26.6.1979, rv. 142.346) ha da tempo stabilito il principio ermeneutico che le operazioni manifestamente im- prudenti di cui all'art. 217 L.F. devono presentare in astratto un elemento di razio-
3 nalità nell'ottica delle esigenze dell'impresa, cosicché il risultato negativo sia conseguenza di un mero e riscontrabile errore di valutazione.
Mentre non è logico ritenere che si versi nella ipotesi di errore di valutazione nel caso di una sistematica e preordinata vendita sottocosto o comunque in perdi- ta, perché in questi casi è palese a priori il danno di gestione (con la necessaria precisazione che è vendita in perdita anche quella al prezzo di costo, o meglio al prezzo di acquisto pagato dal rivenditore, per la mancata incorporazione in esso della corrispondente quota delle spese fisse di impresa, che devono essere calcola- te per non operare in perdita).
Si deve ancora osservare che effettivamente, per integrare il dolo nella ban- carotta fraudolenta (pur trattandosi di dolo generico) è necessario che l'agente, perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa, abbia la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con gli interessi dell'impresa, per la lesione del patrimonio aziendale, e dei creditori, per la diminuzione delle garanzie patrimoniali (in particolare Sez. V, sent. 15.850 del 29.11.1990).
Peraltro gli elementi indiziari, già sopra indicati, sono sufficienti ad afferma- re la sussistenza dell'elemento soggettivo anche nella ipotesi della vendita in perdita dei beni aziendali.
Si deve perciò concludere che la corte di appello ha correttamente motivato la sua decisione sia in punto di fatto che di diritto e che per queste ragioni il ricor- so è infondato e deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimen- to.
Così deciso in camera di consiglio il 10.6.1998 Ruin
Il presidente
(Guido letti)
Il consigliere estensore
(Sandro Occhionero)
Sandro Occhic-w
IL COLLABORATORE IN CANCELLERIA Carmela Lanzuise Depositata in Cancelleria
[ 3 MAX/1999 ui k Oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA огулін