Sentenza 17 settembre 2014
Massime • 2
In tema di reati fallimentari, non sussistono gli estremi costitutivi della bancarotta per dissipazione nel caso di vendita di merce sottocosto, la quale richiede, sotto il profilo oggettivo, l'incoerenza assoluta, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuirne il patrimonio per scopi ad essa estranei.
In tema di reati fallimentari, la vendita di merce sottocosto, realizzando scopi funzionali all'attività della società, attraverso operazioni economiche, comunque, coerenti con l'attività aziendale, integra il reato di bancarotta per distrazione ove ricorra l'ulteriore elemento della sistematica e preordinata vendita sottocosto o, comunque, in perdita di beni aziendali.
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- 1. Bancarotta fraudolenta patrimonialeGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 17 luglio 2022
Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. Bene giuridico protetto Soggetto attivo Elemento soggettivo Elemento oggettivo Oggetto materiale della condotta Consumazione Prescrizione Tentativo Procedibilità Concorso Cessione del ramo d'azienda Percezione di compensi da parte dell'amministratore di una società fallita Giurisprudenza Considerazioni conclusive Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. [Torna su] La garanzia dei creditori può subire un pregiudizio per effetto di svariati atti gestori compiuti dal soggetto attivo del reato di bancarotta: tra questi si annoverano la cessione o l'affitto di ramo d'azienda e la riscossione da parte dell'amministratore di propri crediti per l'opera …
Leggi di più… - 2. Vendita sottocosto: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 gennaio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2014, n. 5317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5317 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 17/09/2014
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. POSITANO G. - rel. Consigliere - N. 2528
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 40313/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI GG N. IL 28/01/1938;
BA SA N. IL 14/03/1954;
avverso la sentenza n. 2008/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 19/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. Gioacchino Izzo, conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla condotta di dissipazione, e rigetto nel resto;
Per il ricorrente è presente l'Avvocato Vanni Barzellotti il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di AN RU e NI RE propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Brescia in data 19 ottobre 2012 con la quale, in parziale riforma della decisione del 20 marzo 2008 del giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia, gli imputati sono stati condannati, ciascuno, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale poiché AN, nella qualità di amministratore unico della società Confitalia srl, dichiarata fallita il 23 giugno 2004 e NI, quale amministratore di fatto, avevano dissipato la merce presente in magazzino e quella acquistata nell'anno 2003, con un risultato negativo, dato dalla differenza tra il valore della merce e l'ammontare dei ricavi di esercizio, pari a Euro 184.000 circa.
2. Con specifico riferimento alla condotta distrattiva, la Corte d'Appello ha richiamato la decisione di primo grado nella quale, sulla base dei dati contabili acquisiti dal curatore, era emerso un costo del venduto, pari alle rimanenze iniziali, più gli acquisti, sottratte le rimanenze finali, di Euro 2.927.000, superiore ai ricavi di esercizio, pari ad Euro 2.743.000.
3. Avverso la decisione di primo grado aveva proposto appello la difesa rilevando, sul punto specifico, che l'andamento anomalo delle vendite avrebbe potuto trovare idonea giustificazione in una sopravvalutazione delle giacenze finali dell'esercizio precedente, espediente utilizzato dagli imputati per evitare di presentare un bilancio in perdita.
4. La Corte d'Appello ha ritenuto del tutto astratta e sganciata dalle emergenze processuali la censura, confermando l'affermazione di responsabilità sul punto ed escludendo la sussistenza dell'ulteriore contestazione relativa alla distrazione dell'intera azienda, nonché l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità.
5. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la difesa degli imputati, lamentando:
- violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della prova della condotta distrattiva contestata;
- violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla qualificazione della condotta degli imputati, come dissipativa. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione dell'art. 533 c.p.p. per l'insussistenza della prova della condotta di distrazione contestata, in relazione all'art. 216 della Legge Fallimentare, rilevando che la Corte d'Appello, nel confermare l'addebito di dissipazione della merce ceduta nel corso dell'anno 2003, con una perdita contabile di Euro 184.000, rispetto a un volume di acquisti di Euro 2.927.000, non aveva applicato i principi giurisprudenziali in materia. È necessario, in ogni caso, valutare l'attendibilità delle scritture contabili, esprimendo una motivazione congrua sul punto specifico, riguardo alla correttezza contabile dell'appostazione in bilancio di un valore di rimanenze iniziali, tale da influenzare il dato finale dei ricavi di esercizio.
2. Con il secondo motivo lamenta errata applicazione della legge penale e difetto di motivazione riguardo alla qualificazione della condotta degli imputati come dissipativa, dovendosi, al contrario, escludere che la vendita di merce sottocosto integri la fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione, non avendo rilevanza penale la condotta dell'imprenditore il quale, in un settore come quello dell'abbigliamento, al fine di evitare di trovarsi giacenze di magazzino difficilmente vendibili, decida di esitarle sul mercato ad un prezzo inferiore a quello di costo.
3. Preliminarmente va rilevato che, come correttamente dedotto con il secondo motivo di ricorso, la residua condotta descritta nel capo d'imputazione ed oggetto di impugnazione non è riferibile all'ipotesi della bancarotta fraudolenta per dissipazione, ma alla fattispecie della bancarotta per distrazione, poiché la prima richiede, sotto il profilo oggettivo, l'incoerenza assoluta, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima (Sez. 5, Sentenza n. 47040 del 19/10/2011), profili entrambi non ricorrenti nella fattispecie in esame.
4. Nel caso di specie, la presunta condotta dissipativa degli imputati, consistente nella vendita di merce sottocosto, realizza scopi funzionali all'attività della società attraverso operazioni economiche, comunque, coerenti con l'attività commerciale svolta dagli imputati nel settore dell'abbigliamento.
5. L'ipotesi di bancarotta per distrazione, però, richiede l'ulteriore elemento della sistematica e preordinata vendita sotto costo, o comunque in perdita, di beni aziendali. (Sez. 5, n. 2876 del 10/06/1998 - dep. 03/03/1999, Vichi W, Rv. 212608). Ma le considerazioni svolte nella sentenza non militano in tale direzione poiché la Corte territoriale non prende in esame il profilo della eventuale continuità e sistematicità della vendita sottocosto. Al contrario, il nucleo centrale della motivazione, muovendo dall'effettiva disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni costituiti dalle giacenze finali dell'esercizio precedente esclude, in concreto, l'esistenza di riscontri documentali al deprezzamento prospettato dalla difesa, riferito al bilancio di esercizio dell'anno 2003. Pertanto, a fronte della tesi della difesa, secondo cui l'andamento anomalo delle vendite operate nell'anno 2003, avrebbe potuto trovare spiegazione in una originaria sopravvalutazione delle giacenze finali dell'esercizio precedente, costituendo questo un espediente al quale gli imputati avrebbero potuto fare ricorso per evitare di presentare un bilancio in perdita, la Corte si limita a ritenere ad escludere tale ipotesi, senza prendere in esame l'ulteriore profilo della continuità e sistematicità della condotta. Sotto tale aspetto la Corte evidenzia che, una cosa è indicare in contabilità dati non corrispondenti al vero (ipotesi neppure prospettata, in secondo grado, dagli imputati), mentre cosa diversa e riferirsi ad una perdita di valore dei beni di magazzino (in tal senso interpretando la sibillina dichiarazione dell'amministratore: "il magazzino dell'esercizio 2003 ha perso una significativa parte del suo valore iniziale"). Tale valutazione non spiega e non individua la sussistenza di condotte caratterizzate da sistematica e preordinata vendita sotto-costo, o comunque in perdita, di beni aziendali con conseguente danno di gestione (con la necessaria precisazione che, secondo l'orientamento di questa Corte costituisce vendita in perdita anche quella al prezzo di costo, o meglio al prezzo, acquisto pagato dal rivenditore, per la mancata incorporazione in esso della corrispondente quota delle spese fisse di impresa, che devono essere calcolate per non operare in perdita). La questione risulta assorbente rispetto alle censure oggetto del secondo motivo di ricorso.
6. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio per verificare e chiarire la eventuale sussistenza dei presupposti dell'ipotesi di bancarotta per distrazione, sotto, il profilo specifico della sistematica e preordinata vendita sotto-costo, o comunque in perdita, di beni aziendali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Brescia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2015