Sentenza 11 aprile 2017
Massime • 1
Integra distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta la concessione di pegno, in favore di società infragruppo, effettuata dalla società fallita per un importo notevolmente superiore al proprio debito, in situazione di difficoltà finanziaria e senza vantaggi compensativi.
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Massima Nel reato di fallimento cagionato da operazioni dolose (art. 223, co. 2, n. 2, L. fall.), la nozione di “operazione” è più ampia della singola azione e può comprendere anche condotte omissive quando siano il frutto di una scelta gestionale deliberata, sistematica e protratta nel tempo (es. reiterato inadempimento di obblighi erariali e previdenziali), idonea ad aumentare prevedibilmente l'esposizione debitoria e a determinare il dissesto, specie per l'inevitabile carico sanzionatorio e accessorio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2017, n. 30212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30212 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2017 |
Testo completo
302 12-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 11/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1008/2017 Stefano Palla - Presidente - REGISTRO GENERALE Caterina Mazzitelli N.46145/2016 Angelo Caputo Irene Scordamaglia Giuseppe Riccardi Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO BE, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale SANTE SPINACI, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. Luigi Vanni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13/01/2016 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva le attenuanti generiche a NI IA, rideterminando la pena, e confermava la sentenza di condanna alle pene ritenute di giustizia emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di CR DO BE, NI IA e SI RG, per i reati loro rispettivamente ascritti di cui agli artt. 223 e 216 l.f., per avere: SI in qualità di amministratore unico, DO e NI quali coamministratori di fatto della Netpress s.r.l., fallita il 14/11/2005, dissipato il patrimonio sociale, stipulando con AG (società della quale erano soci) una serie di accordi in esito ai quali erogavano € 132.337,00 in favore della stessa società (capo A); NI, quale amministratore unico della Rimonti s.r.l., fallita il 10/04/2008, dissipato il patrimonio sociale effettuando rimborsi ai soci per l'importo complessivo di € 41.977,86 (capo B); NI e DO, quali membri del CdA della EDM s.r.l., fallita il 10/05/2007, dissipato il patrimonio sociale, concedendo pegno sulle quote possedute delle società Iniziative Editoriali Locali, Ariete Salute e Ariete Telemedia, per garantire il finanziamento concesso da BNL e poi da Mediobanca alla controllante Prima Editoriale s.r.l. (capo C); NI, quale amministratore unico della Headline Italia s.r.l., fallita il 14/12/2006, tenuto i libri contabili in guisa da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, dissipato il patrimonio sociale, rinunciando al credito di un miliardo di lire nei confronti di Headline Service s.r.l., e finanziando per £ 5.424.463.174 le società Rimonti s.r.l. e Headline International (capo D); NI e SI, quali membri del CdA della Periodici Femminili s.r.l., dichiarata fallita il 20/12/2004, cagionato il dissesto per effetto di operazioni dolose, mediante il sistematico inadempimento dei debiti erariali e previdenziali (capo E).
2. Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione i difensori di DO BE, NI IA e SI RG, Avv. Roberto Fusco e Luigi Vanni, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 81 cpv. cod. pen., per l'omessa quantificazione degli aumenti di pena per i reati in continuazione: con riferimento a DO, si lamenta l'omessa indicazione della pena per il reato ritenuto più grave (capo C), e dell'aumento per il capo A, per il quale sarebbe applicabile il condono di cui alla I. 241/2006, essendo il fallimento del 14/11/2005; con riferimento a NI, l'omessa indicazione degli aumenti per i reati satellite di cui ai capi A e C non consentirebbe la scissione per capo A, in ordine al quale sarebbe applicabile il condono;
con riferimento a SI, si lamenta l'omessa indicazione della pena per il reato ritenuto più grave (capo E), e dell'aumento per il capo A, per il quale sarebbe applicabile il condono di cui alla 1. 241/2006, essendo il fallimento del 14/11/2005. 2.2. Vizio di motivazione in relazione al capo C (fallimento EDM): si lamenta, limitatamente ai ricorrenti DO e NI, l'omessa motivazione sul carattere 2 Sh distrattivo della cessione di pegno negoziata il 30/05/2004 tra EDM e BNL, affermato sulla base di un richiamo giurisprudenziale (Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv. 245132) ritenuto non pertinente;
si deduce che la cessione di pegno delle quote sociali di proprietà di EDM era stata pattuita nell'ambito di un più ampio contratto di ristrutturazione dei debiti del gruppo, di cui faceva parte anche la controllante Prima Editoriale;
l'iscrizione di pegno non ha arrecato alcun danno ai creditori sociali, in quanto il credito della BNL garantito dal pegno non è stato ammesso nella procedura fallimentare;
inoltre, l'affermazione della natura distrattiva è contraddetta dalla sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Milano il 15/10/2013 (passata in giudicato) nei confronti di due sindaci della società, secondo cui la concessione del pegno in favore della controllante non poteva definirsi azzardata, poiché stipulata in una fase non ancora critica, e nell'ambito di un progetto di fusione tra le due società. Sotto altro profilo, si lamenta il vizio di motivazione sul dolo, essendo la cessione di pegno stata deliberata il 30/05/2004, ben tre anni prima del fallimento, e sul nesso causale con il dissesto.
2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 223 I.f. con riferimento al capo E (fallimento Periodici Femminili): si deduce che la condotta omissiva del mancato versamento di contributi ed oneri previdenziali nel 2004 sia stata equiparata ad una condotta commissiva sistematica, qualificabile come operazione dolosa, e che erroneamente sia stato affermato il nesso causale tra l'omissione del 2004 ed il fallimento dichiarato il 20/12/2004; in particolare, le "operazioni" possono essere integrate solo da condotte attive, non omissive, mentre le omissioni tributarie e contributive possono essere ricondotte alla norma di cui all'art. 224 n. 2 1.f.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che, in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite, essendo sufficienti a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Aquila, Rv. 268731; Sez. 5, n. 29847 del 30/04/2015, Del Gaudio, Rv. 264551; Sez. 5, n. 25751 del 05/02/2015, Bornice, Rv. 264993), essendo il giudice tenuto a fornire una congrua motivazione non solo in ordine alla individuazione della pena base, 3 ск ma anche all'entità dell'aumento ex art. 81 cod. pen., quando questo, pur contenuto nel limite massimo stabilito dalla legge, determini una sperequazione nel trattamento sanzionatorio per medesime fattispecie di reato (Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Cocomazzi, Rv. 268131; Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Lendano, Rv. 266885). Tanto premesso, la doglianza relativa all'omessa indicazione del quantum di pena inflitto per i reati-satellite è manifestamente infondata, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la sentenza impugnata, richiamando sul punto la sentenza di primo grado confermata, ha espressamente determinato gli aumenti per i reati in continuazione. Quanto a DO, invero, ha determinato la pena base per il più grave reato di cui al capo C in anni 3 e mesi 6 di reclusione, diminuita per le attenuanti ad anni 2 e mesi 4, ed aumentata per la continuazione con il capo A di 8 mesi, condannandolo alla pena finale di 3 anni di reclusione. In relazione alla posizione di SI, ha determinato la pena base per il più grave reato di cui al capo E in anni 3 e mesi 6 di reclusione, diminuita per le attenuanti ad anni 2 e mesi 4, ed aumentata per la continuazione con il capo A di 8 mesi, condannandolo alla pena finale di 3 anni di reclusione. Quanto a NI, riformando sul punto la sentenza di primo grado, e riconoscendo le attenuanti generiche, ha determinato la pena base per il più grave reato di cui al capo D in anni 4 e mesi 6 di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche ad anni 3 e mesi 8, ed aumentata per la continuazione con i capi A e C di 5 mesi per ciascun reato-satellite, condannandolo alla pena finale di 4 anni e 6 mesi di reclusione. In relazione a tutti gli imputati, dunque, l'aumento per la continuazione con i reati-satellite è stato precisamente quantificato, ed il cumulo è eventualmente suscettibile di scissione in sede di esecuzione.
3. Il secondo motivo, concernente il carattere distrattivo della concessione del pegno contestata al capo C, è infondato. La sentenza impugnata ha, infatti, motivato in ordine alla rilevanza penale della condotta contestata a NI e DO, rilevando che la EDM s.r.l. aveva concesso pegno sulle quote possedute in altre società per garantire un finanziamento di € 8.300.000,00 concesso alla società controllante Prima Editoriale s.r.l. dalla BNL e da Mediobanca;
il finanziamento era soltanto parzialmente destinato al rimborso di un debito della EDM nei confronti dei due istituti bancari, per un importo di € 2.253.671,00, ma il carattere distrattivo dell'atto è stato affermato sul rilievo che la società, che nel 2004 già aveva una situazione finanziaria non florida, ha in tal modo sostituito un debito nei confronti 4 dei due istituti, che ben poteva garantire con i propri beni, con un debito di pari importo verso la controllante, assumendosi contestualmente, tuttavia, la posizione di garante di un debito complessivo di importo ben maggiore, superiore ad 8 milioni di euro, costituendo una garanzia reale con la quale impegnava i propri beni maggiormente significativi. La sentenza ha, inoltre, evidenziato l'irrilevanza del diniego del giudice delegato all'insinuazione al passivo dell'istituto di credito, per il debito della garantita (Prima Editoriale), in quanto fondato sulla conclusione di una transazione con la BNL per un importo di € 2.385.000,00. Tanto premesso, la sentenza impugnata appare immune da censure, essendo la motivazione conforme ai principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte. Invero, premesso che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste anche nel caso di imprese collegate tra loro, qualora gli atti di disposizione patrimoniale, privi di seria contropartita, siano eseguiti a favore di una società del medesimo gruppo, poiché il collegamento societario ha natura meramente economica e non scalfisce il principio di autonomia della singola persona giuridica (Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, Arienti, Rv. 222387), è stato costantemente affermato che integra la distrazione rilevante ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale il trasferimento di risorse tra società appartenenti allo stesso gruppo, effettuato, senza alcuna contropartita economica, da società che versi in gravi difficoltà finanziarie a vantaggio di società in difficoltà economiche, posto che, in tal caso, nessuna prognosi fausta dell'operazione può essere consentita (Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250492; Sez. 5, n. 20039 del 21/02/2013, Turchi, Rv. 255646, a proposito della condotta di finanziamento di ingenti somme in favore di società dello stesso gruppo, effettuato dalla società fallita quando già si trovava in situazione di difficoltà finanziaria, in mancanza di garanzie e senza vantaggi compensativi sia per il gruppo nel suo complesso che per la stessa società fallita); al riguardo, per escludere natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene (Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, Cecchi Gori, Rv. 253031, secondo cui, qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti al medesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse del gruppo, può consentire di ritenere legittima l'operazione temporaneamente 5 svantaggiosa per la società sacrificata, nel qual caso è l'interessato a dover fornire la prova di tale circostanza). La concessione del pegno nei confronti dei due istituti bancari, in favore della società controllante, per un importo notevolmente superiore a quello del debito gravante sulla EDM, dunque, integra senz'altro natura distrattiva, configurando un trasferimento di risorse tra società appartenenti allo stesso gruppo, effettuato, senza alcuna contropartita economica о vantaggi compensativi, da società che già versava in difficoltà finanziarie. Al riguardo, è stato altresì chiarito che integra la distrazione, rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 216 L. fall. (bancarotta fraudolenta patrimoniale), la condotta di colui che, in qualità di presidente del consiglic di amministrazione e amministratore delegato di una società finanziaria successivamente fallita, costituisca in pegno titoli di stato, poiché il pegno, in caso di mancato pagamento della somma data in prestito nella quantità, nei tempi e nei modi pattuiti, può essere escusso dal creditore, con perdita del patrimonio societario che costituisce la garanzia per i creditori (Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv. 245132; Sez. 5, n. 26083 del 06/05/2008, Turci, Rv. 242323, in una fattispecie di concessione da parte dell'amministratore della società fallita di un'ipoteca su un bene sociale a garanzia del mutuo erogato ad altra società per consentire a quest'ultima il pagamento delle quote della fallita;
Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 2005, Garattoni, Rv. 231393, secondo cui integra la distrazione rilevante ai sensi dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall. la prestazione di fideiussioni che costituiscano uno strumento anomalo ai fini dell'attività sociale, con il quale l'amministratore della società determina, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo ai danni dei creditori). di3.1. Generiche, inoltre, appaiono le doglianze relative all'assenza motivazione sul dolo e sul nesso causale tra la cessione di pegno ed il dissesto della società; va al riguardo rilevato che, mentre in ordine al nesso causale, la sentenza ha evidenziato che l'operazione distrattiva è stata posta in essere allorquando la situazione finanziaria della EDM era ormai sbilanciata, mediante costituzione di una garanzia reale particolarmente onerosa, in ordine al dolo, la contestazione concerne il cagionamento del dissesto per effetto di operazioni dolose, sicchè il dolo non deve concernere, come nell'assunto dei ricorrenti, il danno ai creditori sociali, bensì l'operazione economica posta in essere, che ha cagionato, o contribuito a farlo, il dissesto (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro, Rv. 261446: "L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, di cui agli artt. 216 e 223, comma primo, L.F., non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole 6 св volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori").
3.2. Infondata appare, infine, la doglianza concernente l'asserita contraddittorietà tra la sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale di Milano del 15/10/2013, che ha assolto due componenti del collegio sindacale (RB RE e PU GI) della EDM s.r.l. dal medesimo reato;
invero, alcuna contraddizione appare rinvenibile tra le due pronunce, atteso che la sentenza del Tribunale di Milano invocata dai ricorrenti ha assolto gli imputati non già perché il fatto non sussiste, ma per non averlo commesso, poiché assenti alla riunione del C.d.A. del 27/05/2004 che aveva deciso la concessione del pegno da parte della società fallita a garanzia del contratto di ristrutturazione del finanziamento stipulato il 31/05/2004; e, come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza, l'estratto richiamato dai ricorrenti, a proposito della situazione finanziaria 'non facile', ma non ancora 'critica', non contiene una valutazione della situazione economica oggettiva della società al momento della concessione del pegno, bensì una valutazione soggettiva (verosimilmente formulata dai due imputati) del contesto che li ha indotti a non far rilevare la falsità del verbale del C.d.A. attestante la loro presenza alla deliberazione.
4. Il terzo motivo, concernente la natura di operazione dolosa dell'omesso versamento di contributi ed oneri previdenziali nel 2004 contestata a NI e SI al capo E, è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo, n. 2, 1. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684, che, in applicazione del principio, ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società); integra il reato di fallimento cagionato per effetto di operazioni दर dolose la condotta dell'amministratore che ometta il versamento delle imposte dovute, gravando così la società da ingenti debiti nei confronti dell'erario, e successivamente proceda alla distribuzione dei predetti utili a favore dei soci, in quanto allorché l'assegnazione dell'utile avvenga senza la pre-deduzione dell'onere tributario e della conseguente penalità tributaria - che sorge al momento dell'erogazione della ricchezza si concreta una manomissione della - ricchezza sociale, trattandosi di distribuzione che eccede quanto di pertinenza dei soci (Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Casale, Rv. 264080). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, a proposito di una condotta omissiva circoscritta al 2004, la sentenza impugnata ha compiutamente ricostruito le vicende finanziarie della Periodici Femminili s.r.l., evidenziando che l'inadempimento delle obbligazioni contributive e previdenziali era stato il frutto di una consapevole scelta gestionale degli amministratori (come ammesso dallo stesso SI), e che l'omissione, iniziata sin dal 2003 (o addirittura dal 2002), fu protratta fino al fallimento, connotandosi, dunque, come estesa e sistematica. Infondata, per quanto suggestiva, appare dunque la doglianza secondo cui la condotta di inadempimento delle obbligazioni contributive non può integrare la nozione di "operazione" dolosa, in ragione della natura omissiva, e va qualificata come bancarotta semplice, ai sensi dell'art. 224 n. 2 1.f.. 4.1. Quanto ai confini della nozione di "operazioni" dolose, va rilevato che essa va individuata in qualsiasi atto o complesso di atti, implicanti una disposizione patrimoniale, compiuti da persone preposte all'amministrazione della società, con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla loro qualità, che rechi pregiudizio ai legittimi interessi dell'ente, dei soci, dei creditori e dei terzi interessati;
in altri termini, le "operazioni dolose", in quanto collocate nell'area della bancarotta fraudolenta patrimoniale, suppongono sempre una indebita diminuzione dell'asse attivo, ossia un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. In altri termini, la fattispecie di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, l.f., postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale, quale è dato riscontrare in qualsiasi iniziativa societaria che implichi un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato (Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa Di Risparmio Di Rieti s.p.a., Rv. 247316). Da tali premesse discende che la pluralità di condotte sono sussumibili nella fattispecie contestata allorquando si traducano in un abuso gestionale o in una SR 0 0 8 infedeltà alla quale si accompagni l'indebita diminuzione dell'asse attivo e la prevedibilità del dissesto. Nella specie, correttamente la Corte territoriale ha colto nel protratto inadempimento delle obbligazioni contributive un comportamento che, andando ad aumentare ingiustificatamente l'esposizione della società nei confronti degli enti previdenziali, anche in ragione dell'inevitabile carico sanzionatorio, rendeva prevedibile, proprio per l'ampiezza del fenomeno e per la sua sistematicità, il conseguente dissesto. Rispetto a tale puntuale ricostruzione del quadro normativo, non colgono nel segno le critiche relative al carattere omissivo della condotta, giacché tale profilo strutturale non impedisce la configurabilità del reato (v., ad es., Sez. 5, n. 3506 del 23/02/1995, Barducco, Rv. 201057). L' "operazione", infatti, è termine semanticamente più ampio dell' "azione", intesa come mera condotta attiva, e ricomprende l'insieme delle condotte, attive od omissive, coordinate alla realizzazione di un piano;
sicchè può ben essere integrata dalla violazione - deliberata, sistematica e protratta nel tempo - dei doveri degli amministratori concernenti il versamento degli obblighi contributivi e previdenziali, con prevedibile aumento dell'esposizione debitoria della società.
4.2. Quanto alla fattispecie di bancarotta semplice di cui all'art. 224 n. 2 l.f., invocata dai ricorrenti, va evidenziato che la norma individua la condotta rilevante per il cagionamento (o aggravamento) del dissesto nella "inosservanza" degli obblighi imposti dalla legge;
laddove la nozione di inosservanza evoca un connotato di colpa specifica, un concetto estraneo al perimetro del dolo, suscettibile di differenziare la fattispecie incriminatrice in oggetto dalla violazione dolosa degli obblighi, rientrante nella bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 1.f.. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta | ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali. Così deciso in Roma il 11/04/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Stefano Palla тама Giusege Riccard [ p 9 p