Sentenza 30 settembre 2010
Massime • 1
È legittimo il ricorso del giudice a criteri equitativi nella quantificazione del danno risarcibile ove in esso non siano rinvenibili componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione. (Nella specie, la Corte ha confermato il giudizio di congruità della somma liquidata equitativamente alla vittima di un articolo diffamatorio apparso sulla stampa, escludendone l'esorbitanza, come sostenuto dal ricorrente).
Commentari • 4
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Penale Sent. Sez. 4 Num. 31276 Anno 2013 Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: IZZO FAUSTO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. VENTRONE Lazzaro, n. a Maddaloni il 7\6\1969 2. DOMIZIO Marco Nicola, n. a Bergamo il 7\8\1974 3. CAVALLARI Pier Paolo, n. a Comacchio il 6\10\1966 avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 10\4\201.2 (n. 4009\2011); udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo ; udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; Data Udienza: 05/04/2013 1. Con sentenza del 10\4\2012 la Corte di Appello di Milano, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., condannava con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2010, n. 43053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43053 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 30/09/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 2116
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 10897/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel ricorso presentato da:
1) EN GN N. IL *19/12/1956*;
avverso la sentenza n. 4136/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 09/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Casola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avv. Mercurio in sostituzione dell'avv. Carmina il quale ha insistito per l'accoglimento. RILEVATO IN FATTO
- Che con l'impugnata sentenza la corte d'appello di Palermo, nel dichiarare estinto per intervenuta prescrizione il reato di diffamazione per il quale l'appellante EN ZI era stato condannato in primo grado, confermò la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, quantificati dal giudice di primo grado nella somma di euro ottomila;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, denunciando "violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed c), in relazione all'art. 539 c.p.p.",
sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che, a fronte della rappresentata eccessività del disposto risarcimento, in rapporto alla scarsa rilevanza del danno prodotto alla persona offesa (trattandosi di un comunicato stampa venuto a conoscenza - si sostiene - solo di due o tre giornalisti i quali avevano poi essi stessi provveduto ad espungerne le espressioni ritenute diffamatorie), la corte territoriale avrebbe ingiustificatamente ed immotivatamente confermato la precedente statuizione, non dando conto, quanto alla componente non patrimoniale del danno, dei criteri seguiti e non indicando, quanto alla componente patrimoniale, su quali basi si fondasse la quantificazione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Che il ricorso non appare meritevole di accoglimento e rasenta, anzi, l'inammissibilità, atteso che, legittima dovendosi ritenere l'applicazione, nella specie, di criteri equitativi nella quantificazione del danno risarcibile, non risultando che in esso fossero comprese componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione, del tutto incensurabile appare la decisione della corte d'appello di confermare il giudizio di congruità della somma di euro ottomila, non potendosi questa riguardare come manifestamente esorbitante, pur in presenza degli elementi posti in luce dalla difesa, a fronte della non contestata esistenza degli altri elementi, tutt'altro che irrilevanti, cui si fa riferimento nell'impugnata sentenza, costituiti in particolare dalla gravità delle affermazioni diffamatorie, con le quali si addebitava, in sostanza, ad un esponente politico di aver deciso l'estromissione di una determinata persona dalla lista dei candidati alle elezioni per effetto di collusioni con la mafia;
- che la ritenuta infondatezza del gravame comporta le conseguenze di legge in ordine alle spese, con esclusione, tuttavia, della rifusione di quelle sostenute dalla parte civile, atteso che il difensore della parte civile non ha partecipato alla discussione ed ha presentato solo successivamente, in cancelleria, la relativa nota.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2010