Sentenza 9 ottobre 2008
Massime • 1
Il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela. Ne consegue che costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all'area d'operatività dell'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo (nella specie, peraltro, il complesso dei beni affittati esauriva il compendio aziendale dell'impresa, per cui n'era derivata l'impossibilità per l'impresa stessa di proseguire nella propria attività economica).
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Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quando le condotte contestate consistono in una sequenza di trasferimenti di beni connotati da possibile simulazione o apparenza negoziale, il giudice di merito ha l'obbligo di qualificare in modo univoco i fatti come distrazione ovvero come dissimulazione, poiché dalla qualificazione dipendono la struttura del fatto tipico, il momento consumativo e la valutazione del concorso di terzi; la mancata chiara qualificazione integra vizio di motivazione e impone l'annullamento con rinvio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …
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1. Con ordinanza del 29 dicembre 2023, il Tribunale del riesame di Benevento rigettava l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento avverso l'ordinanza del G.i.p. che il 10 ottobre 2023, per quanto di interesse, rigettava la richiesta di emissione di sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. di tre immobili (opificio industriale, pertinenze comprese, sito in A. in C.da (...), indicato al catasto (...); terreno sito in M. in C.da (...), indicato al catasto (...); terreno sito in M. in C.da (...), indicato al catasto al fg. (...)). Per tali immobili era stato richiesto il vincolo reale in relazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/10/2008, n. 44891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44891 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 09/10/2008
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 1314
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 24273/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di CHIETI;
nei confronti di:
QUATTROCCHI DOMINIQUE, N. IL 07/03/1961;
avverso l'ORDINANZA del 29/05/2008 TRIBUNALE DEL RIESAME di CHIETI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vito Monetti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Di Giovanni Federico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 29 maggio 2008 il Tribunale del riesame di Chieti, confermando la decisione assunta dal locale giudice per le indagini preliminari, ha negato il sequestro preventivo dei beni costituenti l'azienda della società cooperativa CEARPES, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del giorno 1 febbraio 2007. A fondamento della richiesta il pubblico ministero aveva dedotto la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico del presidente del consiglio di amministrazione OM CH, per avere costui dato in affitto l'intera azienda, per un canone incongruo, poco tempo prima della dichiarazione di insolvenza.
A motivazione del diniego ha osservato quel collegio che per l'adozione della misura cautelare richiesta era carente non tanto il periculum in mora, come ritenuto dal G.I.P., quanto il fumus commissi delicti.
Infatti nel testo del contratto di affitto era inserita una clausola, contrassegnata dal n. 25, che in caso di procedura concorsuale faceva salva la facoltà degli organi preposti di approvare o meno il contratto. Siffatta costruzione negoziale era, ad avviso del Tribunale, incompatibile con la condotta e con il dolo tipici del reato di bancarotta fraudolenta.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Chieti, affidandolo a un solo motivo. Con esso lamenta che il giudice del riesame, nell'esplorare la configurabilità del dolo, abbia erratamente fermato la propria attenzione sull'art. 25 delle condizioni contrattuali, omettendo di considerare che la mancanza dell'approvazione, ivi prevista, degli organi fallimentari non avrebbe portato conseguenze immediatamente risolutorie del rapporto negoziale;
tant'è vero che i commissari liquidatori hanno ritenuto necessario agire in revocatoria e sollecitare la richiesta del sequestro preventivo.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
È principio da tempo recepito nella giurisprudenza di questa Corte Suprema quello per cui il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, nè la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Cass. 23 marzo 1999, Olivieri). Ne consegue che costituisce condotta idonea a integrare un fatto distrattivo, sussumibile nell'area di operatività della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1), l'affitto dei beni aziendali per un canone incongruo: massimamente quando, come nel caso di specie, il complesso dei beni affittati esaurisca il compendio aziendale dell'impresa, per cui ne deriva l'impossibilità per questa di proseguire nella propria attività economica (Cass. 28 gennaio 1998, Martinel).
Secondo il ragionamento che struttura la motivazione adottata dal Tribunale del riesame, nel fatto qui contestato al CH non sarebbe dato cogliere gli estremi della condotta tipica del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto una delle clausole del contratto di affitto (segnatamente quella recante il n. 25) espressamente prevede che, in caso di sottoposizione a procedura concorsuale di una delle parti contraenti, il contratto sia "sottoposto all'approvazione degli organi preposti alla procedura concorsuale stessa"; sarebbero così fatti salvi gli interessi del ceto creditorio e, nel contempo, sarebbe dimostrata la volontà del CH di non sottrarre all'attivo fallimentare il complesso aziendale.
Senonché tale modo di argomentare presta il fianco a gravi critiche sotto un duplice profilo. Da un primo punto di vista esso non tiene conto del fatto che la clausola di cui si tratta, nella sua anodina formulazione, non precisa quali conseguenze giuridiche deriverebbero, secondo l'assetto voluto dai contraenti, dalla mancata approvazione da parte degli organi della procedura concorsuale: onde la previsione negoziale non attribuisce, in definitiva, a detti organi maggiori poteri di quelli già loro spettanti in base alla legge fallimentare. Da un secondo punto di vista corre l'obbligo di rimarcare che, non vertendosi in un'ipotesi di condizione sospensiva, ne' risolutiva (poiché ciò non si ricava dalla reticente disposizione pattizia), sarebbe in ogni caso da escludersi tanto uno stato di iniziale quiescenza del rapporto contrattuale, quanto una sua caducazione retroattiva;
sicché, anche se si volesse ipotizzare - forzando il testo di una clausola del tutto silente sul punto - il conferimento di un diritto di recesso a favore della procedura, l'esercizio di esso opererebbe soltanto con efficacia ex nunc, lasciando inalterati gli effetti pregiudizievoli fino ad allora prodottisi in termini di squilibrio fra le reciproche prestazioni: ciò, almeno, in base all'ipotesi accusatoria, cui deve farsi riferimento in tema di misure cautelari reali, non richiedendosi per l'adozione del provvedimento una verifica della gravità indiziaria, ma soltanto della astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata fattispecie di reato.
Le considerazioni fin qui svolte rendono conto del vizio di motivazione che affligge l'ordinanza impugnata, arrestatasi all'analisi della clausola contrattuale cui il Tribunale ha riconosciuto una valenza decisiva che, invece, non le è propria. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza medesima con rinvio allo stesso Tribunale di Chieti, in diversa composizione, affinché sottoponga a rinnovato esame la questione sottopostagli.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Chiesti per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2008