Sentenza 1 aprile 2015
Massime • 1
La liquidazione del danno morale è affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito il quale ha, tuttavia, il dovere di dare conto delle circostanze di fatto considerate in sede di valutazione equitativa e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente i calcoli in base ai quali ha determinato il quantum del risarcimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2015, n. 18099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18099 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 01/04/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 763
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 37716/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LU GL N. IL 02/10/1959;
avverso la sentenza n. 7441/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Policastro, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Martinotti Emanuela, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 28/02/2014, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 26/09/2012 dal Tribunale di Voghera, che aveva dichiarato UC YS colpevole dei reati di omicidio e lesioni colpose aggravati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, condannandola alla pena sospesa di 10 mesi e 20 giorni di reclusione nonche' al risarcimento del danno in favore della parte civile YT RI, liquidato in Euro 1.500,00.
2. La dinamica del sinistro era stata cosi' ricostruita dai giudici di merito: il giorno 24 marzo 2010 alle 18:15 un'anziana invalida, che attraversava a bordo di una sedia a rotelle la strada Montebello, tratto di arteria cittadina ad andamento rettilineo e pianeggiante che corre tra due file di alberi ad alto fusto, era stata investita dall'autovettura BMW condotta dall'imputata;
l'autovettura aveva intercettato la traiettoria della carrozzella in corrispondenza di un apposito passaggio pedonale durante l'attraversamento avviato dalla badante YT RI, che procedeva spingendo la sedia a rotelle;
in seguito all'urto la carrozzella si era rovesciata sul manto stradale e l'anziana donna era stata proiettata ad alcuni metri dall'impatto, riportando gravi lesioni che l'avevano condotta al decesso circa un mese dopo;
la badante aveva riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni.
3. UC YS propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), deducendo che la sentenza e' carente di motivazione in quanto riproduce sostanzialmente alla lettera la motivazione della sentenza di primo grado, trascurando le doglianze rivolte con l'atto di appello. Dopo una serie di considerazioni di natura teorica in merito al vizio di motivazione, nel ricorso si sono riportati brani della sentenza di appello ribadendosi che la Corte territoriale avrebbe omesso di replicare ai motivi di gravame, travisando le risultanze istruttorie e limitandosi ad esaminare la doglianza concernente l'entita' della liquidazione del danno alla parte civile. Secondo la ricorrente, l'affermazione in base alla quale, pur non avendo il sinistro cagionato alla parte civile gravi ed ulteriormente documentate conseguenze, la conducente dovesse essere condannata al risarcimento dei danni, "tenuto conto del trauma refertato e del comprensibile danno morale patito sarebbe manifestamente illogica. La ricorrente censura il provvedimento con il quale e' stata disattesa la richiesta di esclusione della parte civile proposta dall'appellante a seguito di impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'eccezione di nullita' della costituzione di parte civile, deducendo la contraddittorieta' della motivazione, in palese contrasto con le risultanze dibattimentali, non avendo YT RI provveduto a costituirsi parte civile a seguito della nuova contestazione effettuata dal pubblico ministero all'udienza del 27 aprile 2012, essendo la costituzione relativa al reato di omicidio colposo radicalmente nulla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E' necessario premettere, in via generale, che costituisce orientamento interpretativo consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimita' che, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilita', sia ammissibile la motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione di primo grado, sempre che le censure formulate contro la prima sentenza non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli gia' esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nel controllare la fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non e' tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruita' della motivazione, tanto piu' ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicche' le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entita' (Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435;
Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250). Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha, peraltro, proceduto ad un mero rinvio per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado ma, valutando il materiale istruttorio, ha esaminato gli specifici rilievi sollevati con i motivi d'impugnazione contro la sentenza medesima. In particolare, la Corte territoriale ha analizzato con attenzione, sottoponendole a vaglio critico, le deduzioni critiche dell'appellante.
2. Nella sentenza impugnata, dopo avere sommariamente elencato le ragioni che avevano sostenuto la pronuncia di condanna in primo grado, la Corte di Appello ha, infatti, esaminato le censure mosse nell'atto di gravame affermando, in primo luogo, che la costituzione di parte civile da parte di YT RI non avrebbe dovuto essere rinnovata in quanto non vi era stata contestazione di un reato nuovo ma semplice precisazione che la YT fosse parte lesa del reato di lesioni personali, facendo comunque l'imputazione originaria riferimento alla condotta che aveva provocato tanto il decesso dell'anziana quanto le lesioni a YT RI, con espressa indicazione della prognosi di tre giorni. Successivamente, la Corte ha esaminato i motivi di impugnazione specificando che si trattava di questioni irrilevanti o gia' esaminate e risolte dal primo giudice, alla cui completa motivazione ha ritenuto di aggiungere alcune ulteriori argomentazioni;
in particolare, ha specificato che la tesi difensiva secondo la quale l'attraversamento sarebbe iniziato repentinamente urtava contro il buon senso e la logica, trovandocisi in presenza di un blocco unico, costituito da una persona di 58 anni che spingeva una carrozzella con a bordo un'anziana invalida ultraottantenne che pesava 100 chili, facilmente avvistabile, non essendo minimamente immaginabile che l'immissione nel manto stradale potesse essere stata cosi' improvvisa da rendere impossibile qualsiasi manovra di emergenza da parte dell'automobilista. Il giudice di appello ha ritenuto che la velocita' tenuta dall'imputata, ancorche' inferiore al limite massimo imposto in quel tratto di strada, non potesse ritenersi adeguata in prossimita' di un attraversamento pedonale con una visuale ostruita dagli alberi, essendo esigibile dalla conducente una riduzione della velocita' tale da consentirle di arrestare la marcia qualora un pedone avesse deciso di intraprendere l'attraversamento, tanto piu' in presenza di un fastidioso riverbero provocato dal contrasto luce-ombra riferito da un testimone e non contestato. L'entita' del danno risarcibile e' stata giustificata con riguardo al danno morale patito dalla vittima sia in conseguenza delle lesioni sia in relazione allo spavento ed al dispiacere per l'accaduto.
3. La dedotta omissione di motivazione, oltre ad essere generica in quanto non vengono indicati i motivi di appello che sarebbero stati trascurati, confligge frontalmente con il tenore della sentenza impugnata, che ha sviluppato ulteriori valutazioni del materiale istruttorio la cui tenuta logica in alcun modo e' scardinata dai brani della prova dichiarativa e dell'esame dei consulenti riprodotti nel ricorso, dai quali si evincono opinioni ed ipotesi che i giudici di merito hanno disatteso, ovvero dati non confliggenti con quelli posti a base della decisione, come ad esempio lo stato dei luoghi o la velocita' di marcia dell'autovettura.
4. Con riguardo, poi, alla dedotta nullita' processuale per omessa rinnovazione della costituzione di parte civile ed all'illogicita' della motivazione concernente la liquidazione del danno, giova osservare quanto segue.
4.1. La Corte di Appello risulta aver correttamente applicato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita' in merito alla modifica dell'imputazione, escludendo che nel caso in esame il pubblico ministero avesse contestato un fatto nuovo. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (Sez.U, n. 36551 del 15/07/2010, Carrelli, Rv.248051), ha infatti affermato che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza non puo' esaurirsi nel mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perche', vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione e' del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia venuto a trovare nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Ad ulteriore specificazione e' stato affermato che, a fondamento del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, sta l'esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilita' di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che e' oggetto dell'imputazione. Ne discende che il principio in parola non e' violato ogni qualvolta siffatta possibilita' non risulti sminuita. Pertanto, nei limiti di questa garanzia, quando nessun elemento che compone l'accusa sia sfuggito alla difesa dell'imputato, non si puo' parlare di mutamento del fatto e il giudice e' libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga piu' appropriata alle norme di diritto sostanziale. In altri termini, quindi, siffatta violazione non ricorre quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (tra le altre, Sez. 5, n. 2074 del 25/11/2008, dep. 2009, Fioravanti, Rv.242351; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata, Rv. 236099; Sez. 6, n. 34051 del 20/02/2003, Ciobanu Rv. 226796; Sez. 5, n. 7581 del 5/05/1999, Graci, Rv.213776; Sez. 6, n. 9213 del 26/09/1996, Mattina, Rv.206208).
4.2. Risulta, in ogni caso, dirimente con riguardo ad entrambe le censure qui in esame, l'analisi delle peculiarita' della domanda risarcitoria sottesa alla costituzione di parte civile nel processo penale. Senza estendere oltre il necessario l'ambito della presente motivazione, si allude ai casi nei quali la commissione del reato abbia prodotto, oltre all'offesa del bene tutelato dalla norma penale, anche un danno civile, economicamente valutabile, nei confronti della vittima del reato e quest'ultima abbia ritenuto di costituirsi parte civile nel processo penale, scegliendo dunque di limitare la propria pretesa, nell'ambito dei piu' ampi rimedi riconosciutile dal diritto civile, al risarcimento ed alle restituzioni previsti dall'art. 185 c.p.. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale comporta, infatti, oltre il suddetto limite, anche talune alterazioni derivanti dal fatto che l'accertamento del danno civile deve essere condotto secondo le regole del processo penale e che l'azione penale non puo' subire rallentamenti a causa dell'esercizio delle azioni extrapenali. In particolare, l'incondizionata possibilita' per il giudice penale di affermare che le prove acquisite non consentono di pervenire alla liquidazione del danno riverbera con evidenza i suoi effetti sull'onere di allegazione e di prova spettante alla parte civile, che puo' scegliere, senza incorrere in alcuna nullita', a differenza di quanto avviene nel processo civile (Sez. 3 civile, n. 10527 del 13/05/2011, Rv. 618210), di allegare genericamente di aver subito un danno (Sez. 6, n. 27500 del 15/04/2009, Morrone, Rv. 244526; Sez. 4, n. 13195 del 30/11/2004, dep. 2005, Dorgnak, Rv. 231212). Il legislatore ha, dunque, strutturato un sistema aperto dell'azione civile nel processo penale, consentendo all'autorita' giudiziaria una valutazione discrezionale, che si adegui alle istanze alle quali si lega nel tempo la funzione del risarcimento del danno ed in rapporto alle diverse tipologie di reato. Il giudice puo', infatti, stabilire in relazione al caso concreto se debba valorizzarsi la funzione sanzionatoria della pronuncia risarcitoria, meno astretta alla concreta entita' del danno, che sara' liquidato definitivamente ed equitativamente con la pronuncia di condanna penale, ovvero la funzione compensativa e riparatoria, piu' strettamente legata alla prova del quantum del danno, indipendentemente dalla specificita' della domanda. E' bene rimarcare, a tale proposito, che la monetizzazione dei pregiudizi morali non puo' che essere equitativa, trattandosi di danni che, per definizione, e' impossibile quantificare nel loro esatto ammontare. Di conseguenza, perche' sia soddisfatto l'obbligo di motivazione, non e' necessario che il giudice indichi analiticamente in base a quali calcoli ha determinato il quantum del risarcimento (ovvero ha ritenuto che il danno non possa essere liquidato in misura inferiore ad una determinata somma), ma e' sufficiente che siano indicati i fatti materiali tenuti in considerazione per pervenire a quella decisione. La dazione di una somma di denaro non e', per tali danni, reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si puo' fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non puo' essere provato nel suo preciso ammontare giacche' in tanto una precisa quantificazione" pecuniaria e' possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non puo' mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice, nel caso in esame ampiamente osservato, di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (Sez. 3 civile, n. 2228 del 16/02/2012, Rv.621460; Sez.3 civile, n. 19493 del 21/09/2007, Rv. 599416; Sez. lav., n. 11039 del 12/05/2006, Rv.589068; Sez. 3 civile, n. 20320 del 20/10/2005, Rv.584526; Sez. 3 civile, n. 9626 del 16/06/2003, Rv.564299).
4.3. Conseguentemente, una volta accertata la tempestivita' della costituzione di parte civile in relazione ad un'imputazione compiutamente descrittiva del fatto lesivo, il giudice di merito correttamente si e' pronunciato sulla domanda risarcitoria indicando le ragioni per le quali ha ritenuto di determinare la somma liquidata a ristoro del danno non patrimoniale.
5. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso ed alla condanna della ricorrente, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi' deciso in Roma, il 1 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015