Articolo 114 del Codice antimafia
Articolo 113Articolo 115
Versione
13 ottobre 2011
>
Versione
8 dicembre 2011
>
Versione
28 dicembre 2012
Art. 114. Foro esclusivo 1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, la competenza e' determinata ai sensi dell' articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo .
(( 2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 . ))
Entrata in vigore il 28 dicembre 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente