Sentenza 25 novembre 1998
Massime • 3
In ipotesi di mutamento della persona del giudice,la declaratoria di nullità del rinvio a giudizio eventualmente pronunciata, non vincola il diverso collegio chiamato ad emettere la decisione, giacché altrimenti sarebbe violato il principio dell'immutabilità del giudice sancito dall'art.525, comma 2, c.p.p. Tale principio consente infatti di far salva, ove compiuta da un diverso giudice, soltanto l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti all'ordinato svolgimento del processo e privi di valenza nel giudizio, quali la sospensione o il rinvio del dibattimento. (Nella specie il P.M., nella prima udienza di trattazione, aveva dichiarato di non aver voluto esercitare l'azione penale per uno dei reati imputati, e la Cassazione, rilevato che l'azione penale era irretrattabile ed il P.M. poteva chiedere l'assoluzione all'esito della discussione, essendo poi mutato il collegio ha enunciato il principio di cui in massima).
Il principio del "ne bis in idem" di cui all'art.649 c.p.p., impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per lo stesso fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta, in alcuni episodi, la sussistenza di un concorso formale tra reati fiscali, per i quali era intervenuto giudicato di assoluzione, e reati di bancarotta, oggetto del procedimento nel quale la Cassazione ha rigettato il ricorso affermando il principio di cui in massima).
Il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la violazione del principio suddetto in una ipotesi nella quale all'imputato era stato contestato il delitto di bancarotta nella veste di direttore generale della società fallita ed era stato poi condannato quale gestore di fatto della medesima società).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/1998, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola MARVULLI Presidente del 25/11/98
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " AN RU " N. 2120
3. " Alfonso AMATO " REGISTRO GENERALE
4. " RI EL " N. 47515/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da: 1) AN AL, nato a [...] l'[...];
2) OR FA, nato a [...] il [...]; 3) ZZ GI RI, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 21.10.1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GIni Galati che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione all'imputato OR e per il rigetto degli altri ricorsi;
Uditi: l'Avv. Carlo Gilli per il ricorrente AN;
gli Avv. Corso Bovio e Giuseppe De Luca per il ricorrente OR;
gli Avv. Domenico Pulitanò e Luca Mucci per il ricorrente ZZ;
l'Avv. Vittorio D'Aiello per le parti civili DE PO e OL;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15.3.1996, il Tribunale di Monza dichiarava ZZ GI RI, quale socio di riferimento ed amministratore unico dalla data di costituzione della fallita European Pharmaceutical Company E.P.C. s.p.a. e fino al giugno 1988, AN AL, quale socio e direttore generale della predetta società dalla data di costituzione nonché amministratore unico dal 19.10.1988 sino alla dichiarazione di fallimento, OR FA, quale consulente commerciale dell'amministratore unico e presidente del collegio sindacale della società fallita dal marzo 1988 sino al 13.6.1988 limitatamente alle azioni distrattive di cui all'imputazione sub A1, colpevoli, in concorso tra loro e con altri, dei reati di bancarotta patrimoniale loro ascritti (il ZZ e il AN, in relazione all'imputazione sub A6, limitatamente all'importo di lire 634.857.520) e false comunicazioni sociali, condannando, in concorso di attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata, il ZZ alla pena di anni otto di reclusione, il AN alla pena di anni sette di reclusione e il OR alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione con conseguenziali pene accessorie nonché al risarcimento dei danni, da liquidasi in separata sede, alle parti civili costituite, limitatamente, quanto al OR, ai danni conseguenti al reato di false comunicazioni sociali. A seguito di appello degli imputati, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza in data 21.10.1997, in parziale riforma dell'impugnata decisione, riduceva ad anni sei e mesi sei di reclusione la pena inflitta al ZZ, ad anni cinque e mesi sei di reclusione la pena inflitta al AN, ad anni tre di reclusione la pena inflitta al OR, confermando nel resto.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione i tre imputati suddetti.
Il AN deduce: 1) violazione degli artt. 521, secondo comma, e 522 c.p.p. e mancanza di motivazione sul punto, assumendo esservi stata immutazione del fatto contestato rispetto a quello ritenuto in sentenza, per essere stato addebitato all'imputato di avere agito quale direttore generale della società fallita e per essere stato ritenuto in sentenza che costui agi quale gestore di fatto;
2) erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p. per avere la Corte di merito omesso di considerare che l'imputato, con una sentenza del Tribunale di Monza prodotta in giudizio, era stato assolto da alcuni fatti ascrittigli nella gestione della società E.P.C., essendo stato escluso che costui potesse essere considerato quale amministratore di fatto.
Il OR deduce: 1) violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'imputazione sub B), assumendosi non essere stata esercitata dal pubblico ministero l'azione penale per detto reato, come confermato dall'ordinanza del Tribunale di Monza in data 2.3.1993 che dichiarò la nullità del decreto che disponeva il giudizio per tale reato, ordinanza illegittimamente revocata successivamente dallo stesso Tribunale di Monza in diversa composizione;
2) difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché violazione dell'art. 429, primo comma lett. c), in relazione al secondo comma, c.p.p., in ordine alla mancata declaratoria di nullità per incertezza assoluta del capo di imputazione relativo al reato sub B); 3) difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso del OR nel reato di false comunicazioni sociali ed in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in questione;
4) difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del concorso del OR nella bancarotta per distrazione;
5) difetto assoluto di motivazione in odine all'impugnazione delle ordinanza dibattimentali in tema di prova e alle ulteriori istanze di acquisizione probatoria nonché in ordine al mancato esame dei documenti prodotti ed alla mancata acquisizione di prova decisiva;
6) violazione di legge penale sostanziale e difetto di motivazione in ordine al concorso nel fatto di bancarotta fraudolenta;
7) violazione di legge penale sostanziale e difetto, illogicità e contraddittorietà di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta per distrazione;
8) difetto, illogicità e contraddittorietà di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti;
9) difetto, illogicità e contraddittorietà di motivazione in ordine alla incidenza del falso in bilancio sul danno provocato al DE PO e al OL. La difesa del ricorrente OR, con successiva memoria, evidenzia un contrasto giurisprudenziale in relazione all'elemento psicologico richiesto in tema di bancarotta fraudolenta e cioè se trattasi di dolo generico o di dolo specifico e fa istanza perché sia rimesso alle Sezioni Unite il particolare problema del legame psicologico che deve unire l'extraneus, autore di una frazione della condotta, con l'evento bancarotta fraudolenta, che costituisce qualcosa di assai più complesso e che è appunto frutto di plurimi e diversi antecedenti.
Il ZZ deduce: 1) erronea applicazione della legge processuale e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo;
2) difetto di motivazione in ordine alla misura della pena. All'odierna pubblica udienza il difensore delle parti civili DE PO e OL ha espressamente revocato la costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato OR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
RICORSO PAGANI
Il ricorrente denuncia, in primo luogo, vizio di mancanza di motivazione dell'impugnata sentenza con riferimento al motivo dedotto in appello avente ad oggetto l'eccepita violazione degli artt. 521, secondo comma e 522 c.p.p. per non essere stato rispettato il principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, in quanto l'imputato era stato chiamato a rispondere, ai sensi dell'art.223 legge fallimentare, di fatti di bancarotta nella veste di direttore generale della fallita società E.P.C. mentre il Tribunale ebbe a ritenere la responsabilità dell'imputato in ordine a tali fatti quale gestore di fatto della società medesima. La doglianza è infondata.
Non sussiste violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza. Invero, l'immutazione si verifica solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto cosi, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa. Quando, per contro, come nel caso in esame, il fatto tipico rimane identico a quello contestato e se ne modificano solo nei dettagli le modalità di realizzazione, non vi è immutazione. Conseguentemente l'impugnata sentenza va esente dalla censura di mancanza di motivazione sul punto, in quanto richiama espressamente i principi di diritto sopra menzionati, evidenziando come la semplice modifica del ruolo ricoperto dal AN, indicato in contestazione come direttore generale della società e, in sentenza, quale gestore di fatto, non possa realizzare una immutazione del fatto tale da ricadere nella disciplina dell'art. 521, secondo comma, c.p.p., non essendovi dubbio che a costui sono stati contestati tutti i fattì per i quali egli ha riportato condanna, precisandosi soltanto la veste in cui egli li aveva commessi, in ordine ai quali egli ha ben potuto esercitare il suo diritto di difesa.
Il AN si duole poi della erronea applicazione dell'art. 649 c.p.p., assumendo di aver prodotto nel giudizio di appello una decisione irrevocabile del Tribunale di Monza con la quale egli veniva assolto da alcuni fatti ascrittigli nella gestione della società E.P.C. Decisione questa che assumeva indubbia rilevanza nel procedimento in oggetto, atteso che il Tribunale escludeva che l'imputato potesse essere considerato amministratore di fatto della società.
Anche tale doglianza è infondata.
Nell'impugnata sentenza si precisa che con la citata decisione del Tribunale di Monza il AN è stato assolto per non aver commesso il fatto da reati fiscali relativi all'uso di fatture per operazioni inesistenti, consumati nella sua qualità di direttore generale o, comunque. di uomo di fiducia degli amministratori della società E.P.C. Orbene, il principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p., impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per lo stesso fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato. Nel caso in esame si è verificato, in relazione ad alcuni episodi, un concorso formale di reati, in cui, con una sola azione si riteneva essere stati cagionati reati fiscali e reati di bancarotta, di talché l'intervenuta assoluzione per i primi non impediva certo l'esercizio dell'azione penale in relazione ai secondi. Ininfluente è poi circostanza che il Tribunale di Monza, con la sopra citata sentenza, abbia escluso che il AN possa essere considerato amministratore di fatto della società, non essendo tale decisione vincolante nel presente giudizio, dove la qualità di gestore di fatto della società di costui risulta congruamente motivata.
RICORSO DO
Con primo motivo di ricorso la difesa del OR deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità nonché difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla condanna per il reato di false comunicazioni sociali, assumendo in proposito che il pubblico ministero non aveva esercitato l'azione penale nei confronti dell'imputato, tanto vero che il Tribunale di Monza, in composizione diversa da quella che poi decise la causa, su eccezione della difesa e a seguito di dichiarazione del pubblico ministero che precisò di non aver promosso l'azione penale per tale reato, dichiarò la nullità del decreto che disponeva il giudizio relativamente al detto capo d'imputazione. La censura non ha pregio.
Come correttamente ha rilevato il giudice di appello, con motivazione pienamente condivisibile, l'azione penale viene esercitata con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero al G.I.P. e, nel caso di specie, il pubblico ministero aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del OR in ordine ad entrambi i reati ascrittigli e, all'esito dell'udienza preliminare, aveva concluso in tal senso, dopo di che il G.I.P. dispose il rinvio a giudizio dell'imputato per entrambi i reati, motivando specificamente in ordine a ciascuno di essi.
Ciò posto, nessuna rilevanza può avere la circostanza che alla prima udienza di trattazione, con collegio diverso da quello che poi ha emesso la sentenza, il pubblico ministero abbia precisato di non aver inteso esercitare l'azione penale per il reato in questione, atteso che non era ormai nei suoi poteri rinunciare ad esercitare l'azione penale in ordine a tale reato, potendo soltanto, all'esito della discussione, chiedere l'assoluzione dell'imputato. Nè la circostanza che il Tribunale di Monza, in detta udienza, abbia dichiarato la nullità del rinvio a giudizio del OR per il reato di cui al capo b) , poteva vincolare il diverso collegio che poi emise la decisione, perché in tal caso vi sarebbe stata violazione del principio dell'immutabilità del giudice stabilito dall'art. 525, secondo comma, c.p.p., che riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale, in particolare la risoluzione di questioni incidentali, le decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio, le acquisizioni probatorie, restando esclusa soltanto l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti solo all'ordinato svolgimento del processo, senza avere valenza nel giudizio, quali la sospensione o il rinvio del dibattimento;
attività questa nella quale non può certo rientrare un provvedimento dichiarativo la nullità del decreto di rinvio a giudizio. Ciò posto, l'ordinanza dichiarativa la nullità del decreto di rinvio a giudizio deve ritenersi essersi implicitamente caducata all'atto dell'insediamento del nuovo collegio. Con secondo motivo di ricorso la difesa del OR deduce violazione dell'art. 429, primo comma lett. c), c.p.p. e difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata declaratoria di nullità per incertezza assoluta del capo di imputazione relativo all'imputazione sub b).
La censura è destituita di fondamento.
In tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, ai fini di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo d'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa. Nel caso di specie i fatti contestati al OR, nella sua qualità di consulente commerciale dell'amministratore unico e di presidente del collegio sindacale dal marzo 1988 al 13.6.1988 della società fallita, risultano essere stati sufficientemente specificati e su di essi l'imputato ha potuto adeguatamente svolgere la propria difesa, ciò emergendo dalle circostanze addotte nel corso degli interrogatori dall'imputato e dalle argomentazioni svolte dai suoi difensori.
Con terzo motivo di ricorso la difesa del OR deduce difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di false comunicazioni sociali.
La censura è infondata.
L'impugnata sentenza evidenzia come il OR rivestisse, all'epoca dell'approvazione del bilancio 31.12.1987, avvenuta in data 26.4.1988, la qualifica formale di presidente del collegio sindacale della società, pervenendo alla conclusione, da ritenersi giuridicamente e logicamente corretta, che costui in tale veste abbia omesso volontariamente di esercitare la funzione di controllo spettategli al fine di evitare il verificarsi delle violazioni poi riscontrate in bilancio. In tale volontario comportamento omissivo la Corte di merito ha perciò ravvisato l'elemento psicologico del reato addebitato all'imputato, di talché la motivazione sul punto risulta insuscettibile delle censure di carenza, illogicità e contraddittorietà mosse dalla difesa.
Con quarto motivo di ricorso la difesa del OR deduce difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine ala ritenuta sussistenza del concorso nella bancarotta per distrazione, contestando l'iter argomentativo che ha indotto il giudice di appello a ritenere la piena consapevolezza dell'imputato della provenienza delle somme a lui consegnate per l'operazione Triveneta, lamentando, inoltre che l'impugnata decisione abbia drasticamente omesso di considerare tutte le spiegazioni di ordine economico, contabile e tributario fornite dalla difesa.
Le lagnanze non hanno pregio.
L'impugnata sentenza illustra in modo adeguato e logico le ragioni che hanno portato la Corte di merito a ritenere la sussistenza del preventivo accordo tra il OR e il ZZ in relazione alla distrazione delle somme di cui al capo Al della rubrica, deducendolo dalla serie di atti compiuti dall'imputato dopo l'erogazione della somma, e cioè la immediata utilizzazione del denaro posta in essere dal OR in prima persona in forme e per fini assolutamente diversi da quelli per cui era stato erogato il finanziamento, altrimenti inspiegabili per un professionista di tale livello. E conferma del preventivo accordo viene tratta dal fatto che il OR ebbe ad incassare la somma di lire 40.000.000. Somma che la Corte di merito esclude possa essere ricollegabile, come sostenuto dalla difesa, ad una parcella professionale, in considerazione delle particolari modalità con cui venne effettuato il pagamento, che vengono puntualmente richiamate e che mal si conciliano con il pagamento di una regolare parcella. Nè l'impugnata sentenza trascura di confutare la tesi difensiva secondo cui al OR appariva probabile che il denaro non provenisse dai conti societari ma dal patrimonio personale del ZZ, evidenziandosi come costui era perfettamente a conoscenza che il contratto preliminare era stato stipulato dal ZZ non in proprio, ma in qualità di legale rappresentante della E.P.C., e che in tale veste aveva corrisposto la caparra confirmatoria alle parti promittenti venditrici, di talché non vi era motivo alcuno che il OR potesse ritenere che il ZZ impegnasse il suo patrimonio personale per adempiere obbligazioni facenti capo alla società. E sulla base di tale argomentazione la Corte di merito ribadisce il proprio convincimento che quando il OR ricevette la disponibilità degli assegni circolari, era pienamente consapevole della provenienza delle somme di denaro dal conto corrente di cui la società fallita era titolare presso la filiale di Bussolengo della banca Popolare di Verona, concorrendo quindi, attraverso le successive operazioni di costituzione del libretto al portatore, di cui conservò a lungo la disponibilità, materialmente e consapevolmente alla realizzazione della condotta distrattiva contestatagli.
L'impugnata sentenza ha perciò ampiamente motivato in ordine alle ragioni per cui l'imputato è stato ritenuto colpevole, a titolo di concorso, del reato di bancarotta per distrazione, di talché le diverse argomentazioni addotte dalla difesa per escludere il preventivo concerto con il ZZ, sostenendosi l'esistenza di un rapporto squisitamente professionale limitato a quella specifica occasione, si risolvono in censure in punto di fatto che non possono trovare ingresso in questa sede.
Non meritevole di accoglimento è poi il quinto motivo di ricorso con cui si lamenta difetto assoluto di motivazione in ordine alla impugnazione delle ordinanze dibattimentali in tema di prova, alle ulteriori istanze di acquisizione probatoria, al mancato esame della documentazione prodotta e alla mancata assunzione di prova decisiva. A quest'ultimo proposito occorre rilevare che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è istituto eccezionale al quale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Al di fuori del caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ipotesi non ricorrente nella specie, le parti non hanno diritto alla prova che riconoscono loro gli artt. 190 e 495 c.p.p. Fuori di tali ipotesi la mancata assunzione della prova non è mai censurabile in cassazione a norma dell'art. 606, primo comma lett. d), c.p.p., bensì solo ai sensi della lettera e) di tale ultimo articolo e cioè per vizio di motivazione. vizio non ravvisabile nella specie, atteso che, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, l'impugnata sentenza rileva che le argomentazioni formulate in atto di appello dalla difesa in relazione alle acquisizioni probatorie, altro non sono che una riproposizione di quelle già presentate dinanzi al giudice di primo grado e da questi puntualmente ritenute infondate con dettagliata motivazione, che viene pertanto integralmente richiamata.
Con sesto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione della legge penale sostanziale e difetto di motivazione in ordine al concorso nel fatto di bancarotta fraudolenta, ma a tale proposito occorre richiamare le argomentazioni svolte in relazione al quarto motivo di ricorso in quanto assorbenti. Ed altrettanto deve dirsi per ciò che concerne il settimo motivo di ricorso con cui si insiste nel dedurre violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta per distrazione.
L'ottavo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante è infondato. L'impugnata sentenza ritiene equa la pena inflitta alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., richiamando, in particolare la gravità dei fatti, che desume dall'entità della somma di denaro distratta, e sulla base di tale specifica premessa perviene alla conclusione che non sono ravvisabili ulteriori elementi tali da indurre ad una modifica del giudizio di valenza tra le circostanze attenuanti e la contestata aggravante. Il giudice di appello ha perciò adeguatamente specificato le ragioni per cui non ha ritenuto di pervenire ad un giudizio di prevalenza delle attenuanti, assolvendo così l'onere motivazionale sul punto. Per quanto attiene alle statuizioni civili concernenti l'imputato OR, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio, avendo le parti civili DE PO GI AT e OL CE espressamente revocato la costituzione di parte civile nei confronti del medesimo.
Non meritevole di accoglimento è, infine, la richiesta di rimettere alle Sezioni unite il problema relativo alla qualificazione del dolo nel reato di bancarotta fraudolenta, essendosi ormai consolidata la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte nel senso che per la punibilità di tale reato è sufficiente il dolo generico (cfr. Cass. Sez. I, 15.5.1997, Paoletti, RIV 207480; Cass. Sez. V, 23.5.1997, Baldi, RIV 207895; Cass. Sez. V, 6.11.1996, Gennari, RIV 205920; Cass. 20.12.1996, Sessegolo, RIV 206542; Cass. Sez. V, 22.11.1994, De Focaris, RIV 199876). RICORSO RI
Il ricorrente lamenta in primo luogo erronea applicazione della legge processuale e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza del dolo in ordine ad entrambi i reati contestatigli, adducendo deficienze probatorie ad assumendo la sua estraneità ai fatti di causa, che sarebbero attribuibili unicamente al coimputato AN, gestore di fatto della società.
La lagnanza è infondata. L'impugnata sentenza ha focalizzato le operazioni di distrazione, poste in essere o dal OR su istruzioni del ZZ o da quest'ultimo direttamente, precisando le somme distratte e gli incrementi del patrimonio personale dell'imputato, evidenziando come le giustificazioni addotte dalla difesa non abbiano trovato riscontro alcuno negli atti di causa. Nè in questa sede può trovare ingresso una rilettura del materiale probatorio acquisito a carico dell'imputato, ciò esulando dai poteri del giudice di legittimità. Deve comunque rilevarsi che il ZZ rivestiva la carica di amministratore unico della società, per cui in tale veste aveva l'obbligo di vigilanza sul regolare andamento della società e l'obbligo, altresì, di impedire eventi che potessero danneggiare il patrimonio societario e pregiudicare i diritti dei creditori. Pertanto, ammesso e non concesso che fosse il solo AN a gestire di fatto la società, dal complesso di attività evidenziate nell'impugnata sentenza che vedono coinvolto anche il ZZ, emerge che costui aveva comunque la consapevolezza degli illeciti commessi dal gestore di fatto, di talché ad integrare nei suoi confronti il dolo, sarebbe sufficiente tale generica consapevolezza, senza peraltro che sussista la necessità che tale consapevolezza investa ogni singolo episodio.
Il ricorrente lamenta ancora difetto di motivazione in ordine alla misura della pena, ma anche tale lagnanza è priva di fondamento, atteso che la Corte di merito ha adempiuto correttamente l'obbligo motivazionale sul punto, giustificando la mancata irrogazione dei minimi richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p., e cioè la gravità dei fatti desumibili dall'entità del passivo nonché l'insidiosità del meccanismo predisposto ai fini illeciti.
Tutto ciò premesso i ricorsi, in quanto infondati devono essere respinti.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni civili riguardanti l'imputato OR. Rigetta nel resto il ricorso di OR FA. Rigetta altresì i ricorsi di AN AL e ZZ GI RI che condanna, in solido, alle spese del procedimento nonché al rimborso delle spese le parti civili liquidate in complessive lire cinque milioni.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 25 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1999