Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/1998, n. 1842
CASS
Sentenza 25 novembre 1998

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In ipotesi di mutamento della persona del giudice,la declaratoria di nullità del rinvio a giudizio eventualmente pronunciata, non vincola il diverso collegio chiamato ad emettere la decisione, giacché altrimenti sarebbe violato il principio dell'immutabilità del giudice sancito dall'art.525, comma 2, c.p.p. Tale principio consente infatti di far salva, ove compiuta da un diverso giudice, soltanto l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti all'ordinato svolgimento del processo e privi di valenza nel giudizio, quali la sospensione o il rinvio del dibattimento. (Nella specie il P.M., nella prima udienza di trattazione, aveva dichiarato di non aver voluto esercitare l'azione penale per uno dei reati imputati, e la Cassazione, rilevato che l'azione penale era irretrattabile ed il P.M. poteva chiedere l'assoluzione all'esito della discussione, essendo poi mutato il collegio ha enunciato il principio di cui in massima).

Il principio del "ne bis in idem" di cui all'art.649 c.p.p., impedisce al giudice di procedere contro la stessa persona per lo stesso fatto su cui si è formato il giudicato, ma non di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo in riferimento a diverso reato. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta, in alcuni episodi, la sussistenza di un concorso formale tra reati fiscali, per i quali era intervenuto giudicato di assoluzione, e reati di bancarotta, oggetto del procedimento nel quale la Cassazione ha rigettato il ricorso affermando il principio di cui in massima).

Il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la violazione del principio suddetto in una ipotesi nella quale all'imputato era stato contestato il delitto di bancarotta nella veste di direttore generale della società fallita ed era stato poi condannato quale gestore di fatto della medesima società).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/11/1998, n. 1842
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1842
    Data del deposito : 25 novembre 1998

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