(Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento).
Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.
Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.
LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Titolo II DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA Capo II Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore Sezione III Dell'assegnazione e della vendita Art. 539 c.p.c. Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento. 1.Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco. 2.Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.
Leggi di più…[…] Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non puo' chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, ne' rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona. […] Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del primo incanto. […]
Leggi di più…[…] Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona. 27 56. […] Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto. 70. […]
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