Articolo 539 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bisArticolo 473 bis 2
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21 aprile 1942
Art. 539.
(Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento).

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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