Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2017, n. 38396
CASS
Sentenza 23 giugno 2017

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

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In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.

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    Alberto Girinelli · https://www.eutekne.info/

  • 2Il confine tra errore gestionale e illecito penale: offensività e dolo specifico nella bancarotta distrattiva e preferenziale (Cass. Pen. n. 31702/2023)
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    Il principio di diritto Bancarotta distrattiva – dolo generico e principio di offensività – “indici di fraudolenza” – operazioni dolose ex art. 223 L.F. e omissioni fiscali anche non penalmente punibili In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo generico non si esaurisce nella coscienza e volontà dell'atto dispositivo, ma richiede anche la rappresentazione della pericolosità concreta della condotta rispetto alla garanzia patrimoniale dei creditori, desumibile da indici di fraudolenza (estraneità ai fini d'impresa, irragionevolezza economica, contesto finanziario, cointeressenze). Inoltre, ai fini della bancarotta impropria da operazioni dolose ex art. 223, …

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    parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo del 22 ottobre 2020, ha assolto Ga.Ma. e Ze.Mi. dalla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzata distraendo i beni della 'Gruppo Edil Mecc. Srl', dichiarata fallita il (Omissis), indicati nella fattura di vendita n. 39 del 30.07.2011, con la formula perché il fatto non sussiste; ha, invece, confermato la condanna loro inflitta per la condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzata in danno della stessa società, distraendo risorse dalle casse di questa tramite prelievi, assegni bancari ed operazioni extra-conto, e per le condotte di bancarotta fraudolenta documentale, di cui al capo c), realizzate …

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  • 4La distrazione di beni minimi richiede la prova del concreto pericolo per i creditori (Cass. Pen. n. 38396/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la sottrazione di beni aziendali integra la fattispecie solo se il giudice accerti e motivi in modo puntuale la concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la garanzia dei creditori, valutando l'effettivo depauperamento patrimoniale in rapporto alla consistenza dell'impresa e la riconoscibilità del dolo generico, inteso come consapevolezza della pericolosità dell'atto distrattivo; in difetto di tale verifica, la motivazione è viziata e la sentenza deve essere annullata. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti …

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  • 5Bancarotta fraudolenta e irrilevanza del movente: il dolo generico basta a fondare la responsabilità (Cass. Pen. n. 21860/24)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 settembre 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2017, n. 38396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38396
Data del deposito : 23 giugno 2017

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