Sentenza 9 gennaio 2014
Massime • 1
Nel caso di avvenuta liberazione dell'arrestato, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., la richiesta di convalida dell'arresto non è soggetta ai termini tassativi di cui all'art. 390, primo e terzo comma, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2014, n. 5745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5745 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/01/2014
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 28
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 24427/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. FA CO, nata a [...] il [...];
2. ZZ IU, nato a [...] il 29/071984;
3. ZZ EL, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 21/03/2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. CONTI Giovanni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 21 marzo 2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli convalidava l'arresto in flagranza eseguito in data 15 settembre 2012 nei confronti delle persone indicate in epigrafe, precedentemente rimesse in libertà dal P.m., in data 17 settembre 2012, a norma dell'art. 121 disp. att. c.p.p.. 2. Ricorrono per cassazione gli interessati di persona denunciando con un unico motivo la violazione dell'art. 391 c.p.p., comma 7, non essendo la convalida intervenuta nel prescritto termine perentorio di 48 ore dal momento in cui gli arrestati erano stati posti a disposizione del giudice.
3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
Va infatti ribadito che nel caso di avvenuta liberazione dell'arrestato ai sensi dell'alt. 121 c.p.p., la richiesta di convalida dell'arresto non è soggetta ai termini tassativi di cui all'art. 390 c.p.p., commi 1 e 3, dato che come puntualizzato, da ultimo, da Sez. 6^, n. 45891 del 21/11/2012, Ben Ali, Rv. 253817, "la necessità di fissare l'udienza di convalida dell'arresto nel caso di liberazione ex art. 121 disp. att. c.p.p., si evince dall'espressa previsione del comma 2 di tale articolo"; e conseguentemente "l'inciso che introduce l'eccezione "qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato", contenuto nell'art. 390 c.p.p., comma 1, non può che riguardare proprio il successivo termine di 48 ore, posto che, in presenza necessaria di un'udienza di convalida, la quale, appunto, non può che essere richiesta dal pubblico ministero, l'eccezione certamente non riguarda la richiesta ma il termine entro il quale quella deve essere proposta in tal senso integrandosi le argomentazioni che già hanno fondato l'insegnamento generale, per cui nel caso di avvenuta liberazione viene meno l'esigenza del rispetto di termini perentori di richiesta e svolgimento".
4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di Euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2014