Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2012, n. 10878
CASS
Sentenza 20 gennaio 2012

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Nel procedimento di riparazione dell'errore giudiziario, il giudice può utilizzare per la liquidazione del danno sia il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo limitatamente alle voci non esattamente quantificabili.

Nel procedimento di riparazione dell'errore giudiziario, il giudice può alternativamente liquidare una somma di denaro in unica soluzione o costituire una rendita vitalizia, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno.

Commentario1

  • 1Interpello del 27/04/2021 n. 295 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali
    Agenzia delle Entrate · 27 aprile 2021

    genzia Entrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 295 OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Regime fiscale delle somme liquidate a titolo di lucro cessante da mancata percezione di redditi nelle pronunce di equa riparazione per ingiusta detenzione e di riparazione dell'errore giudiziario - Articolo 6 del Tuir Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO L'Istante detiene la competenza in ordine ai pagamenti in esecuzione di pronunce di riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione e per errore giudiziario. In relazione a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2012, n. 10878
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10878
Data del deposito : 20 gennaio 2012

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