Sentenza 20 gennaio 2012
Massime • 2
Nel procedimento di riparazione dell'errore giudiziario, il giudice può utilizzare per la liquidazione del danno sia il criterio risarcitorio con riferimento ai danni patrimoniali e non patrimoniali, sia il criterio equitativo limitatamente alle voci non esattamente quantificabili.
Nel procedimento di riparazione dell'errore giudiziario, il giudice può alternativamente liquidare una somma di denaro in unica soluzione o costituire una rendita vitalizia, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno.
Commentario • 1
- 1. Interpello del 27/04/2021 n. 295 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 27 aprile 2021
genzia Entrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 295 OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 Regime fiscale delle somme liquidate a titolo di lucro cessante da mancata percezione di redditi nelle pronunce di equa riparazione per ingiusta detenzione e di riparazione dell'errore giudiziario - Articolo 6 del Tuir Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO L'Istante detiene la competenza in ordine ai pagamenti in esecuzione di pronunce di riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione e per errore giudiziario. In relazione a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2012, n. 10878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10878 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2012 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento