16 settembre 2010
8 dicembre 2011
20 aprile 2013
8 marzo 2020
30 aprile 2020
10 giugno 2021
8 agosto 2021
Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio
1. Le udienze sono pubbliche a pena di nullita', salvo quanto previsto dal comma 2 , ma il presidente del collegio puo' disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. (29)
2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:
a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;
b) il giudizio in materia di silenzio;
c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
d) i giudizi di ottemperanza;
e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio.
3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio e' fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.
4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullita' della decisione.
((4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo)) ----------- AGGIORNAMENTO (29)
L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall' art. 3, comma 6 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 e' stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
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- 1. Cassazione civile n. 15286/2016https://www.brocardi.it/ · 28.383205
(massima n. 1) Il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana resa, in sede di ottemperanza, in materia di contenzioso elettorale è soggetto al termine di impugnazione ordinario ex art. 325 c.p.c., non potendo in tal caso trovare applicazione il dimezzamento dei termini processuali previsto dall'art. 87 c.p.a., perché dettato per il solo processo amministrativo di primo grado, né quello di cui agli artt. 130 e 131 c.p.a., riferendosi quest'ultimo non al giudizio di Cassazione ma solo alle sequenze procedimentali di primo e secondo grado del giudizio amministrativo rilevanti ai fini del contenzioso elettorale non specificamente regolate dagli articoli suddetti. (Rigetta, Cons. Giust. Reg. Sicilia, 8/7/2014).
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Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 13/07/2023, n. 6858Provvedimento: […] Il collegio osserva per contro che il termine di 30 giorni che deve precedere la data della camera di consiglio ai sensi del sopra richiamato art. 87 terzo comma del cod. del proc. amm. non è dimidiato, essendo espressamente previsto per i giudizi da svolgersi in camera di consiglio ai sensi del secondo comma dell'art. 87 del cod. del proc. amm..Leggi di più...
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