Articolo 2639 del Codice civile
Articolo 2526Articolo 2640
Versione
19 aprile 1942
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Versione
16 aprile 2002
Art. 2639.

(( (Estensione delle qualifiche soggettive).)) ((Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile e' equiparato sia chi e' tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorita' giudiziaria o dall'autorita' pubblica di vigilanza di amministrare la societa' o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.))
Entrata in vigore il 16 aprile 2002
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