Sentenza 28 gennaio 1998
Massime • 1
Anche un contratto di locazione può integrare gli estremi della bancarotta per distrazione ove sia stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico.
Commentari • 3
- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/
, 14 luglio 2022, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Natura giuridica della scissione. – 2. Le funzioni della scissione. – 3. Profili patologici della scissione e configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta. – 4. L'ammissibilità della scissione negativa. - 5. Il dibattito sull'ammissibilità dell'azione revocatoria. – 6. La sentenza della Corte di Giustizia. 7. Riflessioni conclusive. (*) Il presente lavoro è stato inviato alla Direzione di Diritto fallimentare e delle società commerciali per l'auspicata pubblicazione su tale Rivista. 1. Natura giuridica della scissione. - La scissione ([1]) quale fenomeno di divisione del patrimonio sociale tra più società, tra i fenomeni …
Leggi di più… - 2. Bancarotta patrimoniale e atti condizionati: anche la vendita con condizione sospensiva unilaterale può integrare distrazione (Cass. Pen. n. 26164/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2025
1. Con ordinanza del 29 dicembre 2023, il Tribunale del riesame di Benevento rigettava l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento avverso l'ordinanza del G.i.p. che il 10 ottobre 2023, per quanto di interesse, rigettava la richiesta di emissione di sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. di tre immobili (opificio industriale, pertinenze comprese, sito in A. in C.da (...), indicato al catasto (...); terreno sito in M. in C.da (...), indicato al catasto (...); terreno sito in M. in C.da (...), indicato al catasto al fg. (...)). Per tali immobili era stato richiesto il vincolo reale in relazione …
Leggi di più… - 3. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/
, 14 luglio 2022, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Natura giuridica della scissione. – 2. Le funzioni della scissione. – 3. Profili patologici della scissione e configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta. – 4. L'ammissibilità della scissione negativa. - 5. Il dibattito sull'ammissibilità dell'azione revocatoria. – 6. La sentenza della Corte di Giustizia. 7. Riflessioni conclusive. (*) Il presente lavoro è stato inviato alla Direzione di Diritto fallimentare e delle società commerciali per l'auspicata pubblicazione su tale Rivista. 1. Natura giuridica della scissione. - La scissione ([1]) quale fenomeno di divisione del patrimonio sociale tra più società, tra i fenomeni …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/01/1998, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Vittorio Palmisano Presidente del 28/1/98
1. Dott. N. Marvulli Consigliere SENTENZA
2. " C. Cognetti Consigliere N. 147
3. " A. Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " S. Occhionero Consigliere N. 1888/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
RT NG, n. Brughera 24.6.28
RT UR, n. " 21.5.61
avverso la sentenza della 24.1.96 corte app. Trieste Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amato.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. G. Galati che ha concluso per il rigetto
Motivi della decisione
RT NG era condannato dal tribunale di Pordenone, con giudizio immediato, per bancarotta fraudolenta per distrazione (avendo, come amministratore della Sira RL, dichiarata fallita il 6.10.89, stipulato un contratto di affitto con la IV RL, stabilendo un canone inadeguato ai valori di mercato), bancarotta preferenziale e falso in bilancio (per avere sopravvalutato le giacenze di magazzino ed omesso di svalutare i crediti). RT UR, quale amministratrice della IV RL, era condannata per concorso nella bancarotta patrimoniale. Sul gravame degli imputati, la corte d'appello di Trieste confermava la prima pronuncia.
Ricorrono gli imputati. Essi denunciano in primo luogo la violazione del principio di correlazione fra l'accusa e la sentenza. Una volta caduto il presupposto della falsità della stima del ferito Sega, l'ipotesi distrattiva non avrebbe ragion d'essere. In ogni caso, sussisterebbe vizio di motivazione della sentenza, laddove postula l'immobilizzo di beni spettanti alla massa, senza farsi carico di chiarire le ragioni di un tale argomentare, ne' quelle per le quali si afferma la esiguità del corrispettivo della locazione delle attrezzature e dei macchinari.
Si contesta la sussistenza della distrazione e si lamenta il vizio di motivazione circa il dolo della fattispecie, che sarebbe da escludere anche a causa della notevole divergenza di opinioni - riscontrata dai giudici di merito - in ordine all'adeguatezza del canone pattuito. - Il RT denuncia l'assenza del dolo anche per gli altri reati addebitatigli. Quanto alle indebite preferenze, ignaro del dissesto in cui l'azienda versava, egli soddisfece i creditori più aggressivi, i fornitori e gli autotrasportatori (che avrebbero potuto paralizzare la produzione con iniziative giudiziarie e col blocco delle consegne), confidando nel riequilibrio dei conti. Quanto al falso in comunicazioni sociali, l'imputato deduce di essersi attenuto all'osservanza dei criteri già praticati dai precedenti amministratori.
I ricorsi sono infondati in tutte le articolazioni formulate. Destituita di ogni fondamento è la doglianza circa la violazione del principio di correlazione fra la sentenza e l'accusa contestata. L'ipotesi distrattiva è stata a suo tempo partita in una duplice contestazione l'una connotata dalla falsità e la conseguente assoluzione dalla prima ipotesi (capo a) non riverberano effetto alcuno sulla seconda (capo b), attesa la diversità degli elementi strutturali di ciascuna di esse.
Nè può farsi discendere l'immutazione del fatto dalla circostanza che i giudici di merito abbiano valorizzato, accanto alla sproporzione tra il canone pattuito e quello di mercato, l'immobilizzo del bene, con pregiudizio dei creditori alla stregua degli elementi contrattuali.
Si tratta, infatti, di aspetti complementari, il secondo dei quali è insito nella contestazione, così come operata "ab origine". Al riguardo giova chiarire che la sinteticità della motivazione del provvedimento del giudice di appello, denunciata come lacunosa dai ricorrenti, è compensata dalla doviziosa ed ineccepibile trama argomentativa della prima sentenza, che integra l'altra, essendone stata pienamente confermata.
È stata sagacemente lumeggiato che la IV RL fu costituita solo pochi mesi prima della stipula e che delle relative quote erano titolari le figlie del RT;
che l'intento di sottrarre l'azienda all'esecuzione fallimentare o di differirne comunque la vendita coattiva è desumibile dalla lunga durata del contratto (sei anni), dalla previsione in capo al conduttore di un diritto di prelazione, nonché dalla mancanza di una clausola risolutiva espressa, da far valere nell'ipotesi, del tutto realistica al momento della stipula, di un'istanza di concordato preventivo o in quella, più grave, di fallimento.
La durata e le clausole del contratto, unitamente al deprezzamento di beni strumentali soggetti a rapida obsolescenza, danno ampiamente ragione della sottrazione di tali beni alla possibilità di un agevole e proficuo realizzo.
Pertanto, la distrazione è stata argomentata validamente anche a prescindere dalla inadeguatezza del canone, su cui pure il giudice di merito si è soffermato.
Al caso di specie si attaglia il principio secondo il quale anche un contratto di locazione può integrare gli estremi della bancarotta per distrazione, ove sia stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico.
Un tale contratto, invero, comporta l'impossibilità per l'impresa dissestata di esercitare qualsiasi attività economica e poiché produce effetti anche dopo il fallimento del locatore (art. 801.f.), ostacola gli organi del fallimento nella liquidazione dell'attivo (rendendo difficile la collocazione sul mercato di beni non disponibili nell'immediato) e danneggia i creditori concorsuali, determinando una drastica diminuzione del valore dei beni locati (cass.sez.V, 6.12.93, n. 11207, Locatelli, m. 196456). Correttamente è stato individuato anche il dolo del reato in questione, che consiste nella consapevolezza e nella volontà di sottrarre beni alla garanzia della massa dei creditori, ovvero di dare al patrimonio una destinazione diversa da quella che esso deve avere nell'impresa, quale elemento necessario per la sua funzionalità e quale garanzia verso i terzi (sez.V, 14.12.93, n. 11498, Manco). - Tanto vale anche per la RT, partecipe consapevole dell'operato del genitore.
- In ordine alla bancarotta preferenziale, poi, va chiarito che versandosi nella specie in tema di ipotesi pre-fallimentare, corrispettiva di una previsione legislativa che enuclea dal novero degli atti solutori posti in essere dall'imprenditore decotto, elevandoli al rango di delitti, solo quelli connotati da una carica psicologica negativa, finalisticamente orientata, la pregnanza del fine della condotta va apprezzata come limite esugetico della fattispecie delittuosa in parola.
L'intenzione di avvantaggiare indebitamente un creditore a danno degli altri, che costituisce il discrimine tra i pagamenti effettuati dall'imprenditore prima del fallimento, individuando quelli penalmente rilevanti, non può riscontrarsi se non quando quegli sia in stato di dissesto o sia per cadervi.
Orbene, i giudici di merito hanno ampiamente motivato in ordine alla consapevolezza del dissesto da parte del RT, sulla scorta di numerosi elementi, quali il tenore della missiva 1.2.89 inviata al dr. Billiani, l'intervenuta cessazione dell'attività produttiva, il pagamento di crediti chirografari, anziché privilegiati. - Il dolo del reato, d'altro canto, non è escluso dalla speranza di evitare o ritardare il fallimento, svolgere ulteriore attività, risanare il dissesto.
- È stato dato, infine, ampiamente conto, con motivazione esente da vizi, del dolo del reato di cui all'art. 2621 c.c. È noto che il dolo specifico di tale figura criminosa, contrassegnato dall'avverbio "fraudolentemente", consiste nella volontà di trarre in inganno, ossia di determinare un errore nei soci o nei terzi in ordine all'effettiva situazione patrimoniale della società, accompagnata dal proposito di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, senza che sia necessario che a tale volontà si aggiunga un dolo di danno, essendo sufficiente che l'agente abbia previsto il danno come correlativo del profitto. L'ingiustizia di questo deriva dal fatto stesso che esso non può essere perseguito senza porre in essere l'attività decettiva (v. fra le altre, sez.V, 7.2.84, n. 1097, Schmid;
id. 6.10.83, n. 7909, Menti;
id., 12.6.84, n. 5399, Rossi, id., 27.5.88, n. 6408, Iannone). Nè potrebbe valere in proposito quale esimente, secondo la prospettazione difensiva, l'essersi il RT conformato alla prassi seguita dai precedessori, dal momento che non è dato dubitare della sua illiceità.
I ricorsi vanno entrambi rigettati, con le conseguenze di legge.
P T M
Rigetta i ricorsi proposti avverso l'impugnata sentenza e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1998