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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 185. Contratto di locazione di immobili 1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.
2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, puo', previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale.
2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, puo', previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo e' insinuato al passivo come credito concorsuale.
Commentari • 109
- 1. Marchio di certificazionehttps://www.brocardi.it/ · 1
(1)1. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. 2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-ter; le modificazioni regolamentari devono …
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Giurisprudenza • 257
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/06/2020, n. 11866Provvedimento: 1 1866-20 1 E ร T REPUBBLICA ITALIANA N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI VINCENZO DI CERBO -· Primo Presidente f.f. - AMMINISTRATIVE CONFLITTO DI COMPETENZA IN - Presidente di Sezione - BIAGIO IL APPELLO Ud. 11/02/2020 - AMELIA TORRICE -Consigliere - PU R.G.N. 28997/2018 - Consigliere - GIUSEPPE LOCATELLI Go 11866 Rep. ADRIANA DORONZO - Consigliere - ANTONIO VALITUTTI - Consigliere - MARIA ACIERNO Consigliere - ENRICO SCODITTI - Consigliere - ALDO CARRATO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28997-2018 per regolamento di competenza proposto …Leggi di più...
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- sussistenza·
- competenza civile·
- regolamento di competenza