Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2018, n. 5679
CASS
Sentenza 9 novembre 2018

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 117, comma primo, Cost. in relazione all'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, dal momento che, alla luce della sentenza della Corte EDU, GC, 15 novembre 2016, A. e B. contro Norvegia, il doppio binario sanzionatorio non viola il principio del "ne bis in idem" convenzionale laddove tra i due procedimenti, quello penale e quello amministrativo, ricorra un legame temporale e materiale sufficientemente stretto, che il giudice nazionale è tenuto a verificare. (Vedi Corte cost. n. 43 del 2018).

In tema di manipolazione di mercato e di impatto degli artt. 50 della Carta di Nizza e 4 Prot. 7 CEDU, nella lettura offerta dalle Corti europee, sul "doppio binario sanzionatorio" previsto dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso di patteggiamento richiesto prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di cassazione può censurare il mancato proscioglimento dell'imputato per "bis in idem" ex art. 129 cod. proc. pen., soltanto nell'ipotesi eccezionale in cui la sanzione amministrativa già inflitta ai sensi dell'art. 187–ter del citato decreto sia commisurata in maniera tale da assorbire il disvalore della condotta, sia negli aspetti rilevanti a fini penali che in quelli posti a fondamento della complementare sanzione amministrativa, sicché il cumulo delle sanzioni risulti radicalmente sproporzionato. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato che aveva riportato sanzioni prossime ai minimi edittali in ciascuno dei due procedimenti, ritenute proporzionate alla complessiva gravità del fatto scrutinata dal giudice del patteggiamento secondo i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.).

Commentario1

  • 1CC. n. 7 del 2025: una pronuncia prevedibile e una questione irrisolta.
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 28 maggio 2025

    Sommario: 1. Una pronuncia prevedibile. 2. Una questione irrisolta. 2.1. L'art. 49, par. 3, Cdfue è norma immediatamente precettiva. 2.2. Il potere del giudice nazionale di disapplicare la norma interna. ABSTRACT La scelta di riflettere sulla pronuncia n. 7 del 2025 non è determinata tanto dalle conclusioni cui la Corte costituzionale è addivenuta, poiché esse si allineano perfettamente a quelle già espresse nel 2019, quanto dalla questione che era stata sottoposta all'attenzione della Cassazione e sulla quale la Corte ha omesso di prendere posizione, preferendo la via del giudizio di incostituzionalità. *** The choice to reflect on ruling no. 7 of 2025 is not so much determined by the …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/11/2018, n. 5679
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5679
Data del deposito : 9 novembre 2018

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