Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2012, n. 40393
CASS
Sentenza 20 giugno 2012

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Massime3

È inammissibile per genericità dei motivi il ricorso della parte civile che si limiti a rinviare "per relationem" alle censure mosse nell'analoga impugnazione presentata dal pubblico ministero, senza indicare in maniera autonoma le ragioni del proprio dissenso verso la sentenza impugnata.

Il delitto di manipolazione del mercato informativo è reato di mera condotta, che si consuma nel momento in cui ha luogo la diffusione della notizia falsa e in riferimento al quale deve essere valutata, applicando il criterio della prognosi postuma, la sua idoneità a produrre concretamente effetti distorsivi del mercato.

In tema di manipolazione del mercato informativa, la valutazione sulla falsità della notizia e sulla sua attitudine distorsiva presuppone necessariamente l'accertamento del contenuto che avrebbe dovuto assumere la comunicazione se fosse stata rispondente a verità.

Commentari5

  • 1Danno e pericolo nella bancarotta cd. "riparata"
    Pietro Chiaraviglio · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza in analisi costituisce un recentissimo arresto della Cassazione in tema di bancarotta c.d. 'riparata'. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, l'imputato era stato condannato in primo ed in secondo grado per bancarotta fraudolenta per dissipazione, consistita nell'aver utilizzato - in qualità di amministratore della società poi fallita - parte dei proventi derivanti dalla cessione di un cespite aziendale per scopi extrasociali. Avverso la condanna d'appello l'imputato ricorre in Cassazione lamentando una serie di vizi di motivazione della sentenza impugnata, che non aveva preso posizione su alcuni punti fondamentali della controversia, fra i quali l'assunto difensivo …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale F. Spartaco, F. Ernesto e P. Lenka erano stati ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 185 d.lgs. 58/1998, per avere, in concorso tra loro e tramite una pluralità di proposte di negoziazione (165 sedute e 330 aste), operato su azioni di Terni Energia s.p.a. (società operante nel settore fotovoltaico), in un periodo immediatamente successivo alla quotazione della società sul mercato Expandi (a seguito della comunicazione di un collocamento riservato agli investitori istituzionali - c.d. I.P.O. - luglio 2008) ed in vista di un successivo …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 4 febbraio 2019

    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale F. Spartaco, F. Ernesto e P. Lenka erano stati ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 185 d.lgs. 58/1998, per avere, in concorso tra loro e tramite una pluralità di proposte di negoziazione (165 sedute e 330 aste), operato su azioni di Terni Energia s.p.a. (società operante nel settore fotovoltaico), in un periodo immediatamente successivo alla quotazione della società sul mercato Expandi (a seguito della comunicazione di un collocamento riservato agli investitori istituzionali - c.d. I.P.O. - luglio 2008) ed in vista di un successivo …

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  • 4Aggiotaggio anche in caso di false comunicazioni su equity swapAccesso limitato
    Carmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2012

  • 5Aggiotaggio, pericolo presunto, titoli, andamento positivo, irrilevanzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2012, n. 40393
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40393
Data del deposito : 20 giugno 2012

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