Sentenza 4 dicembre 2007
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Non può in alcun modo escludersi la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso di trasferimento ingiustificato di beni da una società in stato di insolvenza ad altra società del medesimo gruppo che si trovi in difficoltà economiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2007, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
44 10 708 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 04/12/2007
SENTENZA
N..2794, Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CALABRESE RENATO LUIGI PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1.Dott.MARASCA GENNARO 11 N. 014531/2006 2.Dott.OLDI PAOLO
3. Dott.DI TOMASSI MARIASTEFANIA 11
4. Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 01/03/1939 1) IC ANTONIO
avverso SENTENZA del 23/03/2005
CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MARASCA GENNARO
La Corte di Cassazione osserva :
PE NI, nella sua qualità di amministratore unico del Calzaturificio
IA srl, dichiarato fallito il 22 settembre 1999, veniva tratto a giudizio per rispondere di due ipotesi di bancarotta cd societaria per avere compiuto false esposizioni nelle scritture della società , di ricorso abusivo al credito e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere effettuato pagamenti in favore del
Calzaturificio AL Shoes sas del quale era amministratore di fatto per " "
anticipi di lavorazioni mai effettuate .
Con sentenza emessa in data 8 ottobre 2002 all'esito del rito abbreviato il GIP
presso il Tribunale di Lecce assolveva l'imputato dalle due ipotesi di bancarotta societaria per non essere i fatti previsti come reato e condannava lo PE alla pena di anni due di reclusione, oltre alla pena accessoria ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile curatela del fallimento IA srl,
perché ritenuto colpevole dei reati di ricorso abusivo al credito e di bancarotta patrimoniale.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 23 marzo 2005, assolveva lo
PE dal delitto di cui all'articolo 218 della legge fallimentare perché
mancava la prova sulla dissimulazione dello stato di insolvenza, mentre, dopo avere respinto tutte le obiezioni dell'appellante, confermava l'affermazione di
2 responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.
La Corte determinava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione .
Con il ricorso per cassazione NI PE deduceva due motivi di impugnazione.
Con il primo denunciava la violazione degli articoli 216 della legge fallimentare e 42 e 43c.p. oltre la manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, riprendendo la tesi difensiva sviluppata sin dal primo grado di giudizio, sosteneva che le due società erano in realtà due segmenti di una identica realtà imprenditoriale nel senso che la AL era addetta alla produzione di merci, mentre la IA provvedeva alla commercializzazione.
In effetti interesse della IA per superare la crisi era quella di vendere merce che a cagione del suo stato di difficoltà, non poteva acquistare da "
produttori terzi, ma soltanto dalla AL, alla quale era collegata.
Quest'ultima a sua volta per potere acquistare le materie prime e pagare la manodopera aveva necessità di danaro, che la IA aveva fornito proprio per non interrompere la produzione della AL, ed avere merce da rivendere al fine di non aggravare le condizioni di dissesto.
Insomma i danaro versato alla AL non si può dire che fosse senza contropartita.
D'altra parte se la finalità dello PE fosse stata quella di garantire il suo interesse personale avrebbe dovuto comportarsi in modo diametralmente opposto, impoverendo la AL ed arricchendo la IA dal momento che
3 soltanto quest'ultima fruiva di fideiussioni garantite con i beni personali dei coniugi PE .
Il primo motivo posto a sostegno del ricorso non è fondato .
In punto di fatto è del tutto pacifico, anche perché la circostanza non è negata dal ricorrente, che vi sono stati trasferimenti di danaro dalla IA alla AL
Shoes di una certa consistenza non giustificati dalla fornitura di merci né,
volendo dare credito al ragionamento del ricorrente, da fatture di acconto, che pure erano dovute .
Il ricorrente ha tentato di accreditare il fatto che si trattasse di società
appartenenti allo stesso gruppo e che pertanto, leciti erano i versamenti
,
dall'una all'altra.
Così non è perché secondo la giurisprudenza di legittimità, che sia la Corte di merito che il ricorrente hanno richiamato, formatasi anche dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto societario, che concede senz'altro qualche possibilità in più a siffatti trasferimenti, il trasferimento di risorse infragruppo, ovvero tra società appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, specialmente quando venga effettuato a vantaggio di una società già in difficoltà economiche, non è
consentito e deve essere qualificato come vera e propria distrazione ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 216 della legge fallimentare.
Non vi è necessità di approfondire il tema, essendo sufficiente ricordare che in ogni caso si tratta di persone giuridiche diverse e che i creditori della società
depauperata mai potrebbero rivalersi dei loro crediti inseguendo i beni ceduti ad una altra società dotata di autonoma personalità giuridica . Insomma la garanzia dei creditori è data proprio dal patrimonio sociale, che viene depauperato allorché vengano effettuati trasferimenti di beni ad altra società, con conseguente diminuzione della garanzia.
Si può obiettare che se la prognosi dell'operazione è fausta, nel senso che ne potrebbero trarre benefici entrambe le società, con conseguente beneficio anche per i creditori, non vi sono gli estremi, alla luce del nuovo diritto societario,
per considerare quella operazione come distrattiva .
Può anche trattarsi di un ragionamento di una certa consistenza, che, però, non può essere richiamato quando il trasferimento di beni avvenga da una società in stato di insolvenza ad una società in difficoltà economica.
Invero in siffatte situazioni nessuna prognosi positiva, anche a volere ammettere la bontà della impostazione indicata, è possibile e quindi, l'operazione di
,
trasferimento di risorse non potrà che essere considerata distrattiva.
Nel caso di specie la IA era in stato di insolvenza già da tre anni, come risulta dalle due sentenze di merito e la AL nel momento in cui riceveva il '
danarò proveniente dalla IA era in gravi condizioni di difficoltà
economiche, o meglio in stato di insolvenza, se è vero come è vero, che poco "
dopo venne anch'essa dichiarata fallita.
contrariamente a quanto sostenuto dal Si può pertanto و concludere che ricorrente, i versamenti per oltre mezzo miliardo di lire effettuati dalla IA
alla AL erano privi di qualsiasi contropartita come correttamente hanno stabilito i giudici del merito.
Quanto alla prospettata assenza dell'elemento psicologico del reato contestato sarà sufficiente osservare che il dolo richiesto per la bancarotta patrimoniale è un
5 dolo generico , consistente nella consapevolezza che determinati atti di disposizione possono depauperare il patrimonio sociale della società.
Ora, tenuto conto di quanto detto, non è possibile sostenere ed in verità
nemmeno il ricorrente lo ha sostenuto in modo chiaro, che lo PE, esperto imprenditore, non avesse siffatta consapevolezza.
Ma il ricorrente ha osservato che l'assoluzione in appello dal delitto di ricorso abusivo al credito renderebbe illogico il ragionamento dei giudici che hanno condannato per il delitto di bancarotta.
Non è così perché l'assoluzione per il reato di cui all'articolo 218 della legge fallimentare è dovuto alla mancanza di una prova certa in ordine alla dissimulazione dello stato di insolvenza rimanendo , invece, pienamente "
provato che il ricorrente fece ricorso in modo eccessivo a prestiti bancari.
Orbene tale assoluzione, fondata sulle considerazioni ricordate, non si vede in che modo possa incidere sulla valutazione della bancarotta in discussione.
Francamente non è comprensibile la dedotta manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Dato certo è che lo PE la liquidità acquisita attraverso i crediti bancari non la utilizzò per tentare di risanare la IA, ma la destinò a garantire liquidità
alla Salco.
Il ricorrente ha sostenuto che se avesse agito per interesse personale avrebbe dovuto trasferire risorse dalla AL alla IA e non viceversa perché con prestate a garanzia dei crediti ricevuti . M quest'ultima società aveva una esposizione anche personale per fideiussioni
6 Il ragionamento non convince e, comunque, non è affatto risolutivo, come pretende il ricorrente perché non sono penalmente rilevanti se non per alcuni effetti che qui non interessano i motivi per i quali venga posta in essere una determinata condotta .
Al di là del concetto di interesse personale difficilmente decifrabile ed "
incautamente usato, è del tutto plausibile ritenere che lo PE, resosi conto che la IA era oramai inesorabilmente destinata al fallimento perché in stato di insolvenza da oltre tre anni, tentò in tutti i modi, anche non leciti come le distrazioni dalla IA, di assicurare la continuità operativa dell'altra società di sua proprietà
- era socio , infatti per oltre il 98% oltre che ' 3 '
amministratore di fatto - .
Anche questo alla fine costituisce un interesse personale.
Ma al di là di una tale finalizzazione della condotta del ricorrente, ciò che rileva ai fini della presente decisione è che i trasferimenti dalla IA alla Salco
non furono fatti nell'interesse della ragione sociale e per le finalità statutarie della prima società e provocarono un depauperamento del patrimonio sociale della fallita posto a garanzia dei creditori.
Come correttamente stabilito dai giudici di merito, pertanto si trattò di veri e
propri atti di distrazione.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente deduceva la violazione dell'articolo 163c.p. perché all'imputato la cui personalità non era stata "
sfavorevolmente valutata tanto che erano state riconosciute le attenuanti di cui all'articolo 62 bis c.p. e nonostante la pena comminata lo consentisse, venivano
7 negati i benefici, richiesti con l'atto di appello, di cui agli articoli 163 e 175c.p.
senza alcuna motivazione .
Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato, ed anzi è ai limiti della ammissibilità .
E' vero che il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 163 e 175c.p. con l'atto di appello, ma ciò aveva fatto in modo del tutto generico limitandosi a chiedere i benefici di legge.
La deduzione meritava, invece, di congrua spiegazione perché se è vero che la pena determinata dal giudice di secondo grado era in misura inferiore ai due anni di reclusione e consentiva in astratto il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 163c.p., è pure vero che come risulta dal certificato penale, lo
PE aveva riportato il 26 novembre 1975 una condanna definitiva ad anni due di reclusione e £.200.0000 di multa, con successiva riabilitazione.
Risultano poi dal suddetto certificato altre condanne sia pure a pene inferiori.
In siffatta situazione, ed in assenza di specifiche deduzioni dell'imputato "
l'assenza di motivazione sul punto della Corte di merito non assume nessun rilievo.
Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare le spese del procedimento.
0 La Corte rigetta il ricorso procedimento .
Così deliberato in Camera di
Il Consigliere estensore
P.Q.M.
e condanna il ricorrente a pagare le spese del consiglio, in Roma, in data 4 dicembre 2007
IL PRESIDE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA)
addi 29 GEN. 2008
Qujum IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise
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