a) l'organizzazione sanitaria militare;
b) le attivita' indicate nell'articolo 181;
c) le attivita' di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 .
2. Relativamente alle funzioni di igiene, sanita' pubblica e polizia veterinaria, di cui all' articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono fatte salve in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, le attivita' di istituto delle Forze armate che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la responsabilita' delle competenti autorita'.
3. La Sanita' militare applica le disposizioni delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanita' pubblica, ivi comprese quelle relative alla manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande, ((nonche' della sanita' pubblica veterinaria,)) compatibilmente con le particolari esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare.