Articolo 39 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262
Articolo 38Articolo 40
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12 marzo 2006
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25 marzo 2007
Art. 39. (Aumento delle sanzioni penali e amministrative) 1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , dalla legge 12 agosto 1982, n. 576 , (( . . . )) , sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale .
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2625, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "; b) all'articolo 2635, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "; c) all'articolo 2638, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La pena e' raddoppiata se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ".
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , dalla legge 12 agosto 1982, n. 576 , (( . . . )) , che non sono state modificate dalla presente legge, sono quintuplicate.
4. All' articolo 4, comma 1, lettera h), della legge 29 luglio 2003, n. 229 , dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
"1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576 , e successive modificazioni".
5. Le sanzioni pecuniarie previste dall' articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , sono raddoppiate.
Entrata in vigore il 25 marzo 2007
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