Sentenza 27 novembre 2008
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, integra gli estremi del delitto di bancarotta per distrazione il contratto di locazione dell'azienda stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico.
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- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/
, 14 luglio 2022, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Natura giuridica della scissione. – 2. Le funzioni della scissione. – 3. Profili patologici della scissione e configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta. – 4. L'ammissibilità della scissione negativa. - 5. Il dibattito sull'ammissibilità dell'azione revocatoria. – 6. La sentenza della Corte di Giustizia. 7. Riflessioni conclusive. (*) Il presente lavoro è stato inviato alla Direzione di Diritto fallimentare e delle società commerciali per l'auspicata pubblicazione su tale Rivista. 1. Natura giuridica della scissione. - La scissione ([1]) quale fenomeno di divisione del patrimonio sociale tra più società, tra i fenomeni …
Leggi di più… - 2. Bancarotta patrimoniale e atti condizionati: anche la vendita con condizione sospensiva unilaterale può integrare distrazione (Cass. Pen. n. 26164/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2025
1. Con ordinanza del 29 dicembre 2023, il Tribunale del riesame di Benevento rigettava l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento avverso l'ordinanza del G.i.p. che il 10 ottobre 2023, per quanto di interesse, rigettava la richiesta di emissione di sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. di tre immobili (opificio industriale, pertinenze comprese, sito in A. in C.da (...), indicato al catasto (...); terreno sito in M. in C.da (...), indicato al catasto (...); terreno sito in M. in C.da (...), indicato al catasto al fg. (...)). Per tali immobili era stato richiesto il vincolo reale in relazione …
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, 14 luglio 2022, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Natura giuridica della scissione. – 2. Le funzioni della scissione. – 3. Profili patologici della scissione e configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta. – 4. L'ammissibilità della scissione negativa. - 5. Il dibattito sull'ammissibilità dell'azione revocatoria. – 6. La sentenza della Corte di Giustizia. 7. Riflessioni conclusive. (*) Il presente lavoro è stato inviato alla Direzione di Diritto fallimentare e delle società commerciali per l'auspicata pubblicazione su tale Rivista. 1. Natura giuridica della scissione. - La scissione ([1]) quale fenomeno di divisione del patrimonio sociale tra più società, tra i fenomeni …
Leggi di più… - 4. Bancarotta per distrazione e locazione d’aziendahttps://www.dirittobancario.it/ · 4 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/11/2008, n. 46508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46508 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 27/11/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 4260
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 027483/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI MO, N. IL 27/09/1949;
2) RI CO PP, N. IL 18/10/1953;
3) AT CO, N. IL 01/01/1945;
4) GA IE, N. IL 20/09/1959;
avverso SENTENZA del 12/07/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO O., che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p. 1. - CI OS, UC FR, GA RO e FR FR PP ricorrono per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12 luglio 2007 che ha confermato la loro dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'art. 110 c.p., L. Fall., art. 216, art. 219, comma 1 e comma 2, n. 1, art. 223, in relazione al fallimento della cooperativa ortofrutticola CICOB di Bagheria dichiarata fallita il 4.5.1996.
La condanna si riferisce a episodi di bancarotta per distrazione, alla bancarotta documentale e all'imputazione di avere cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose e, in particolare, ai seguenti episodi:
1.- Affitto del capannone industriale della IC alla Cooperativa UR senza pretendere ed esigere il corrispettivo per il periodo antecedente alla stipula del contratto.
2. - L'accollo da parte di IC di spese per consumi (energia, acqua etc.) spettanti a UR quale locataria.
3. - La locazione del complesso aziendale a UR.
4. - L'omesso recupero dei costi per il funzionamento degli impianti. 5. - La scomparsa dalla contabilità e specificamente nel bilancio 1993 di circa L. 350 milioni, appostati sino allora come crediti nei confronti dei soci e fra questi L. 60 milioni nei confronti degli stessi amministratori.
6. - Occultamento di un credito di L. 69.118.457 vantato da IC nei confronti di UR.
7. - La contabilità alterata per rendere difficile la ricostruzione del patrimonio e dell'andamento degli affari.
p. 1.2. - CI OS, UC FR e GA RO, con distinti ricorsi di identico contenuto, denunciano:
1.a) violazione della L. Fall., artt. 216 e 223, e relativo vizio di motivazione perché in relazione alla distrazione configurata per l'indebito pagamento di spese facenti carico alla società UR la Corte di appello ammette l'esistenza di somme pagate in più da quest'ultima - rispetto ai canoni di locazione - ma si rifiuta di imputare le maggiori somme alle spese anticipate per energia, acqua ecc...;
1.b) illogicamente la Corte di appello ha ritenuto che l'affitto dell'azienda costituisse fatto distrattivo e non fosse diretto a salvare il complesso aziendale in previsione di una vendita alla soc. UR, svalutando la circostanza che gli imputati erano esposti personalmente con fideiussioni dei debiti societari;
1.c) con motivazione inadeguata la Corte di appello ha ritenuto mero espediente difensivo l'assunto che i crediti per L. 350.000.000 - di cui L. 60.000.000 verso gli amministratori - fossero stati stornati in applicazione del condono tombale al quale la cooperativa aveva acceduto trattandosi di crediti fittizi che dissimulavano acquisti in nero di prodotti presso terzi effettuati in elusione delle norme relative ai contributi previsti per le cooperative agricole. Non poteva essere prodotta la documentazione "falsa" di falsi rapporti;
1.d) è viziata la motivazione in relazione all'ipotesi di occultamento del credito per L. 68.118.457 vantato da CICOB verso UR perché si trattava, invece, di credito iscritto in contabilità per errore come vantato nei confronti della s.r.l. AICA. La Corte di appello ha errato nell'individuare il thema decidendum perché con l'appello gli imputati avevano sostenuto che fosse errato ritenere esatte le scritture di UR e non quelle di CICOB.
1.e) la condotta dei ricorrenti è stata erroneamente inquadrata nella L. Fall., artt. 216 e 223, anziché in quella prevista nella cit. L. Fall., artt. 217 e 224, reato prescritto;
1.f) erroneamente è stata ritenuta applicabile l'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, in relazione al danno rilevante perché tale norma non richiama la L. Fall., art. 223;
1.g) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d) per la mancata ammissione di prove decisive. I testi indicati non erano imputati ed erano soci conferitori della cooperativa UR i quali avrebbero potuto riferire sui rapporti imprenditoriali fra le due società. p. 2. - FR FR PP denuncia:
2.a) mancanza di motivazione in ordine alla richiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
In sede di gravame avverso la sentenza del Tribunale la difesa dell'imputato aveva formulato talune richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (cfr. pag. 17, 23 e 40 dell'atto di appello).
Invero, al fine di acclarare che le voci appostate nel bilancio al 31.12.1992 quali crediti verso soci e poi classificate nel bilancio al 31.12.1993 quali ratei e risconti non costituissero crediti realmente esistenti, per come invece preteso dall'accusa (cfr. lett. a) nr. 5) della rubrica), l'appellante aveva richiesto l'audizione di una serie di soci della cooperativa fallita (e non della cooperativa NATURA, per come invece erroneamente affermato dalla Corte di Appello a pag. 1 della sentenza).
L'atto di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale era volto a dimostrare, attraverso l'audizione di soci che non rivestissero la qualità di imputati, che la CICOB per non perdere i benefici di legge, accordati alle cooperative agricole soltanto in quanto i redditi sociali provenissero dalla manipolazione, trasformazione ed alienazione di prodotti conferiti in via esclusiva dai soci (cfr. D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, ante novelle), e per rispettare i contratti di fornitura, era di fatto obbligata ad acquistare prodotti da terzi non aderenti alla compagine sociale, facendo però figurare i relativi esborsi di denaro quali anticipazioni ai soci. Da tale dimostrazione sarebbe disceso che la cancellazione (recte: rettifica delle poste di bilancio, operata sulla scorta di apposito condono) delle voci già classificate quali crediti verso soci non copriva alcuna distrazione perpetrata dagli amministratori della CICOB, per la semplice ragione che tali crediti non sussistevano.
2a.bis) Analogamente, rispetto al presunto occultamento del credito indicato sub nr. 6 lett. a) della rubrica, attraverso il suo inserimento in una scheda già intestata ad altro debitore, la difesa aveva richiesto l'audizione del commercialista che curava materialmente la contabilità sociale (cfr. pag. 23 e pag. 40 dei motivi di appello). Una tale audizione si palesava - ad avviso dell'appellante - assolutamente necessaria al fine del decidere, giacché soltanto chi materialmente aveva iscritto il credito in una scheda diversa da quella inerente l'effettivo debitore, avrebbe potuto chiarire se taluno degli amministratori gli avesse impartito disposizioni per procedere ad una diversa appostazione del credito o se vi fossero altre spiegazioni di quanto oggetto di imputazione. 2b) mancata motivazione in ordine alle censure di inutilizzabilità di prove acquisite in dibattimento e nullità della sentenza;
Deduce che in sede di appello aveva allegato che il Tribunale era addivenuto ad un giudizio di responsabilità dell'imputato, utilizzando prove acquisite da un collegio diverso da quello che poi aveva reso la sentenza. In particolare, mancava il consenso alla lettura della deposizione del consulente di parte, Maggiore, il quale era stato sostituito per motivi di salute, ma il Tribunale ha utilizzato le dichiarazioni del consulente di cui non era stato rinnovato l'esame;
2.c) mancanza di motivazione in ordine al dolo del fallimento. L'imputato non poteva volere il fallimento della società di cui aveva garantito i debiti con fideiussione.
In relazione all'occultamento dei crediti verso soci, per la prestata fideiussione il ricorrente avrebbe risparmiato L.
6.700.000 ma sarebbe stato esposto per L. 346.000.000. Il ricorrente non era socio della soc. UR e non avrebbe tratto alcun vantaggio dal dirottamento di risorse a favore di questa società.
2.d) contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del dissesto antecedentemente al compimento delle operazioni contestate;
La Corte a volte ha ritenuto il dissesto precedente alle condotte e altre volte successivo.
2.e) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale;
Il comportamento andava inquadrato nella L. Fall., art. 224, in relazione alla L. Fall., art. 217, n. 3, (la locazione era operazione imprudente diretta a ritardare la dichiarazione di fallimento).
2.f) nullità della sentenza - inosservanza o erronea applicazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. in relazione alla L. Fall., art. 216 - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato recupero di taluni crediti sociali;
È stato contestato comportamento omissivo (mancato recupero) e la condanna è stata pronunciata perché gli amministratori avevano pagato le utenze di UR. Secondo la Corte di merito "il risarcimento, se vi fu, opererebbe come un post-factum". È apodittica la motivazione nella parte in cui si esclude che le somme versate in più da UR oltre i canoni di locazione fossero riferibili a non meglio precisati diversi rapporti e non invece al rimborso delle spese anticipate da CICOB. Le somme ulteriori dimostrano che è infondato l'assunto accusatorio secondo cui il complesso delle operazioni poste in essere erano diretta a "regalare" il patrimonio di CICOB a UR.
2g) mancanza della motivazione in ordine alla responsabilità dei singoli amministratori;
Con specifico riguardo al ritardo nella stipula del contratto di locazione nel periodo tra gennaio e giugno 1993 il ricorrente aveva dedotto di aver delegato sin dall'ottobre 1992 il Presidente della Cooperativa a porre in essere tutti gli atti necessari. La Corte di merito ha tratto elementi di prova circa la consapevolezza delle condotte poste in essere dagli altri amministratori dalle dichiarazioni spontanee rese in udienza dal ricorrente ma da esse non traspare alcun riferimento alla consapevolezza di atti di bancarotta. Il generico riferimento ad un obbligo di vigilanza in capo agli amministratori non è sufficiente a fondarne la responsabilità. Il ricorrente aveva dedotto la propria estraneità alla società UR e il richiamo al complessivo disegno agevolativo di tale società imponeva un'indagine riferita a ciascun amministratore.
2.h) nullità della sentenza per difetto di contestazione - erronea applicazione della L. Fall., art. 216 - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al delitto di bancarotta documentale. Deduce che non rileva la sussistenza di fatti bancarotta documentale. Deduce, ancora, che è stata ritenuta la sussistenza del delitto previsto dalla L. Fall., art. 216, n. 2) sulla scorta di elementi strutturali tipici del reato di false comunicazioni sociali. Infatti, è stata ritenuta sussistere la ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale lì dove vi sia una falsificazione della contabilità idonea ex ante ad ingannare. Tuttavia secondo il ricorrente esiste uno scarto concettuale tra l'eventuale alterazione delle voci contabili "rappresentare una situazione non corrispondente alla realtà", secondo l'espressione utilizzata dai Giudici di appello, ed il tenere le scritture in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari.
Contabilità confusa non vuoi dire impossibilità di ricostruzione del movimento degli affari.
2.i) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 522 c.p.p., comma 2) perché la Corte di merito ha tenuto conto della circostanza aggravante del danno grave che non era contestata nell'imputazione (il ricorrente, peraltro, ammette che sul punto non vi era appello per la ritenuta minusvalenza delle aggravanti). p. 3.1 - Osserva la Corte che i ricorsi non meritano accoglimento. Va preliminarmente rilevata, intatti, l'inammissibilità delle censure sub 1.g), 2.a) e 2.b) per assoluta genericità. La seconda perché non risulta spiegata la decisività della prova che non sarebbe stata ammessa.
La terza perché l'unica prova che si assume inutilizzabile che risulta precisata (dichiarazioni del consulente di parte) non ha avuto alcuna influenza decisiva nella motivazione della sentenza impugnata.
La prima, infine, perché ne' nel ricorso ne' nell'atto di appello risulta mai menzionato specificamente un solo rapporto (con indicazione nominativa del terzo fornitore) tra quelli "in nero" che, secondo i ricorrenti, avrebbero dato causa all'appostazione fittizia di crediti verso i soci.
Peraltro, dalla sentenza del Tribunale si evince chiaramente che la "rettifica" contabile che ha comportato l'eliminazione di crediti verso soci con il "travaso" di pari importo nel conto ratei passivi (voce "naturalmente" riferita a debiti bancari, come rileva il Tribunale), è, per motivi cronologici, del tutto estranea al cd. "condono tombale" del 1991, invocato dagli imputati. Condono riferito fino all'esercizio 1990 (versamento relativo agli anni di imposta 1985-1990) e, per contro, il credito verso soci risultava in bilancio fino al 31.12.1992 mentre l'operazione contabile risale all'1.7.1993. L'acquisto da terzi fornitori, poi, come ha ben evidenziato il Tribunale, sarebbe avvenuto in un periodo in cui la società CICOB aveva già trasferito tutte le attività alla società "UR". È manifestamente infondata, dunque, anche la censura sub 1.c). p. 3.2 - Il motivo sub 2a.bis) è infondato perché la motivazione in ordine alla non decisività della prova richiesta dal ricorrente è desumibile dalla giustificazione - congrua e logica - fornita dalla Corte territoriale in ordine all'episodio dell'occultamento del credito di L. 69.118.457 vantato da IC nei confronti di UR, contestato nell'imputazione sub 6).
In proposito, infatti, la Corte di appello ha evidenziato che "se si fosse trattato di errore, UR sarebbe rimasta in ogni caso debitrice dei L. 69 milioni ed allora non si spiega come mai la stessa non abbia pagato o compensato il debito indicando il tutto nella contabilità propria. Invece, dopo quel supposto "errore", il debito di UR verso IC sparisce dalla contabilità di entrambe le società, tanto è vero che per l'ignaro curatore fallimentare, che si basa sui documenti, è AICA che deve i L. 69 milioni alla massa e non UR".
La ragione di ciò è stata individuata nella circostanza che le due contabilità avevano un'unica regia, resa possibile dalla comunanza di sede e dall'intreccio di interessi, che vedeva la seconda l'unica beneficiarla dell'abbuono non solo della somma di cui si discute, ma di altre "passività", come luce, acqua e quant'altro necessario per fare andare avanti le macchine. Ha concluso la Corte di merito che le risultanze processuali delineavano "un quadro coerente e mai smentito di emungimento di risorse da IC a UR, con buona pace dei creditori della prima che di lì a poco, con la liquidazione coatta (1994) e il fallimento (1996), avrebbero trovato la cassa adeguatamente alleggerita".
Da quanto precede consegue l'infondatezza anche della censura sub 1.d).
p. 3.3. - Le ragioni esposte nel paragrafo precedente rendono evidente l'infondatezza delle censure sub 1.a) e 2.f), perché se il "credito" per L. 69.000.000 vantato da IC verso UR è stato occultato ciò significa che la seconda società non aveva affatto versato somme eccedenti il canone di locazione. Sì che l'ipotizzata imputazione (e relativa compensazione) delle somme che si assumono versate in eccesso ai costi di cui alla contestazione sub 2) e 4) non trova alcun fondamento giuridico.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., poi, è sufficiente rimarcare che il mancato recupero comprende in sè l'anticipazione dei costi.
p. 3.4. - Il motivo sub 1.b) è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio per il quale anche un contratto di locazione può integrare gli estremi della bancarotta per distrazione ove sia stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Sez. 5, Sentenza n. 3302 del 28/01/1998 Ud. (dep. 16/03/1998) Rv. 209947). In particolare, si è rilevato che "un contratto di locazione stipulato per finalità estranee all'azienda può integrare gli estremi della bancarotta per distrazione, quando venga stipulato in previsione del fallimento ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico. Un tale contratto, infatti, lascia l'impresa dissestata nell'impossibilità di esercitare qualsiasi attività economica e poiché produce effetti anche dopo il fallimento del locatore (L. Fall., art. 80), ostacola gli organi del fallimento nella liquidazione dell'attivo (rendendo difficile la collocazione sul mercato di beni non immediatamente disponibili) e danneggia i creditori concorsuali (determinando una drastica diminuzione del valore di mercato dei beni locati)" (Sez. 5, Sentenza n. 11207 del 29/10/1993 Ud. (dep. 06/12/1993) Rv. 196456). p. 3.5. - Le censure sub 1.e) 2.c) e 2.e) sono manifestamente infondate perché "in tema di bancarotta fraudolenta, ai fini della sussistenza del dolo previsto dalla L. Fall., artt. 216 e 223, è sufficiente l'accertamento della volontà dei singoli atti di sottrazione, di occultamento o di dissimulazione, senza che possa assumere rilievo, al fine di attenuare o giustificare le indicate operazioni, l'eventuale intento di salvaguardare l'avviamento economico e la capacità occupazionale, trasferendo beni e risorse verso altre società, ritenute maggiormente operative" (Sez. 5, Sentenza n. 13169 del 2001, Presidente: Foscarini B. Estensore:
Previdenti).
Nella sentenza di primo grado, poi, trovano risposta anche le censure relative alle fideiussioni prestate dagli imputati (tutte precedenti al trasferimento di attività alla società UR e tutte verso banche), avendo il Tribunale correttamente descritto l'operazione posta in essere dai ricorrenti come un disperato tentativo di sottrarsi alla rovina personale.
Peraltro, va rilevato che nella fattispecie di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, comma 2, n. 2, seconda ipotesi, - a differenza che nell'altra, in cui è richiesto che l'evento costituito dal fallimento sia stato "cagionato con dolo" - non si richiede che l'elemento psicologico sia direttamente collegato con l'evento anzidetto ma solo che questo costituisca una possibilità prevedibile, rimanendo comunque assente, nella previsione normativa, la necessità che sussista anche lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto (Sez. 5, Sentenza n. 19101 del 14/01/2004 Ud. (dep. 23/04/2004) Rv. 227745).
p. 3.6. - Le censure (sub 2.h) relative alla bancarotta documentale sono manifestamente infondate alla luce dei già evidenziati artifici contabili con i quali sono stati occultati clementi attivi del patrimonio sociale.
p. 3.7. - Quanto alla censura sub 2.d), va ricordato che nell'ipotesi di cd. "doppia conforme" la motivazione della sentenza di appello si salda e si integra con quella di primo grado e, nella concreta fattispecie, risulta evidente dalla sentenza del Tribunale che il dissesto della IC è stato "pilotato" dagli stessi amministratori (pag. 18).
Analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine alla censura sub 2.g), posto che già il Tribunale aveva evidenziato gli elementi di responsabilità dei ricorrenti, i quali hanno partecipato alla Delib. 5 ottobre 1992, definita momento "centrale" dell'accusa e hanno sottoscritto lo stato patrimoniale al 31.12.1993, definito come documento rilevante per individuare gli scopi fraudolenti dei rapporti tra le due cooperative.
Nel resto il motivo è versato in fatto e presuppone una inammissibile lettura di atti probatori ad opera di questa Corte. p. 3.8. - Il motivo sub 1.f) è manifestamente infondato perché da tempo questa Corte ha chiarito che la previsione di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 219, che esclude il concorso di reati - e dunque il cumulo materiale delle pene - in caso di commissione da parte dell'imprenditore di più fatti tra quelli previsti nella L. Fall., artt. 216, 217 e 218, è applicabile estensivamente - trattandosi di norma favorevole all'imputato - anche ai reati di bancarotta cosiddetta "impropria", commessi dagli amministratori di società o dalle altre persone diverse dal fallito indicate nella L. Fall., art. 223, comma 1, attesa la identità di "ratio" posta a base dei due tipi di bancarotta (Sez. 5, Sentenza n. 12531 del 25/10/2000 Ud. (dep. 01/12/2000) Rv. 217939. Conf;
Sez. 5, Sentenza n. 16310 del 05/03/2003). Anche la censura sub 2.i) è manifestamente infondata, risultando la circostanza aggravante contestata "in fatto".
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008