Articolo 2396 del Codice civile
Articolo 2395Articolo 2397
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
Art. 2396.

(( (Direttori generali).)) ((Le disposizioni che regolano la responsabilita' degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa'.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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