Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2016, n. 41793
CASS
Sentenza 17 giugno 2016

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Massime1

In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 l. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto corretta l'individuazione dell'imputato quale amministratore di fatto, in quanto effettuata sulla base di indici sintomatici quali: il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti).

Commentari5

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    Il caso di studio riguarda un processo per bancarotta fraudolenta distrattiva instaurato dinanzi al Tribunale di Nola contro un presunto amministratore di fatto, conclusosi con una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto. Indice: Il caso Capo di imputazione Decisione Il testo della sentenza Svolgimento del processo Motivi della decisione P.Q.M. IL CASO Capo di imputazione: a) del delitto p.p. dagli artt. 110,216 co. 1 n. 1 L.F. e 223 L.F. (RD n. 267/42 e succ. modif) perché, in concorso fra loro: Di Cr. An. nella qualità di legale rappresentante dal 26.5.1990 al 22.9.2010 della società, Te. Ed. s.r.l. in liquidazione, con sede legale in (omissis) al viale (omissis) zona …

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  • 5Amministratore di fatto e bancarotta (Cass. 2714/20)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/06/2016, n. 41793
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41793
Data del deposito : 17 giugno 2016

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