Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2008, n. 14030
CASS
Sentenza 5 marzo 2008

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Massime1

In materia di intercettazioni di comunicazioni, la procedura che consente il contestuale ascolto delle comunicazioni negli uffici della polizia giudiziaria e nei locali della procura della Repubblica, ove sono compiute le operazioni di captazione e di registrazione, non viola la disposizione per la quale le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica, salvo diversa e motivata determinazione del pubblico ministero, e quindi non dà luogo all'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.

Commentario1

  • 1Intercettazioni telefoniche, utilizzabilità, tecnica dell'ascolto remoto, legittimità, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/03/2008, n. 14030
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14030
Data del deposito : 5 marzo 2008

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