Sentenza 26 settembre 2006
Massime • 1
Ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma terzo, u.p., cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica deve specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, dando conto del fatto storico ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del pubblico ministero. Tuttavia, mentre il presupposto della inidoneità può dipendere da una molteplicità di cause e richiede pertanto un maggiore livello di specificazione, quello relativo all'insufficienza concerne soltanto il rapporto tra la disponibilità degli impianti e le richieste di intercettazioni, ragion per cui l'obbligo motivazionale deve ritenersi adeguatamente svolto anche con la semplice enunciazione relativa alla "indisponibilità di linee", senza che sia necessario indicarne anche le cause.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2006, n. 40668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40668 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 26/09/2006
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - N. 1568
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 17708/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI Lello, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza dell'8 novembre 2005 emessa dal Tribunale di Napoli;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MURA Antonello, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. PANSINI Gustavo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. di quella stessa città, in data 29 settembre 2005, aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di GI Lello, accusato, con altri, di far parte di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1 e 3). Secondo i giudici del riesame i gravi indizi a carico dell'indagato sarebbero desumibili dalle numerose telefonate intercettate, soprattutto con uno degli associati (tale Chiummiello), il cui contenuto avrebbe rivelato il suo coinvolgimento in un intenso traffico internazionale di stupefacenti.
2. Contro l'ordinanza del tribunale il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo tre distinti motivi:
- violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 sotto il profilo della mancanza della motivazione del decreto con cui il Pubblico Ministero ha autorizzato il compimento delle operazioni di intercettazione presso impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, con conseguente inutilizzabilità, ex art. 271 c.p.p., delle intercettazioni;
in particolare, viene censurato il provvedimento impugnato per non avere rilevato la mancanza di motivazione del decreto del Pubblico Ministero, nel quale era stata evidenziata l'insufficienza degli impianti installati presso la Procura della Repubblica di Napoli, ma senza specificarne la ragione;
- violazione dell'art. 273 c.p.p., comma 1 sotto il profilo della mancanza o comunque illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: secondo il ricorrente le telefonate intercettate non sono idonee a fondare un'ipotesi indiziaria grave, ne' dell'esistenza di un'associazione, nè del suo coinvolgimento nell'organizzazione, in considerazione non solo della breve durata delle intercettazioni riguardanti GI, ma in quanto una serie di elementi emergenti dalle stesse conversazioni dimostrerebbero l'esistenza, semmai, di singole ed autonome azioni poste in essere dai soggetti coinvolti nell'inchiesta, senza alcun vincolo associativo;
- violazione dell'art. 274 c.p.p. in ordine alla mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione sul punto della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo il tribunale considerato che i fatti addebitati al GI si fermano al 2002 e che, proprio in quel periodo, egli si consegnò spontaneamente alle autorità tedesche per scontare una condanna.
In data 8 settembre 2006 il difensore dell'indagato ha presentato una memoria, con cui ha puntualizzato il contenuto del ricorso, con riferimento al primo e al terzo motivo;
inoltre, ha prodotto, in copia, il decreto motivato del pubblico ministero, il provvedimento di convalida del G.i.p. e una sentenza dell'autorità giudiziaria tedesca, con relativa traduzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo, con cui è stata dedotta l'inutilizzabilità delle intercettazioni, è infondato.
Secondo il ricorrente il pubblico ministero, nell'autorizzare l'uso di impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica, si sarebbe limitato a fornire una motivazione apparente, riportando la formula contenuta nell'art. 268 c.p.p., comma 3, senza specificare la ragione della ritenuta insufficienza di tali impianti e il Tribunale del riesame avrebbe avallato l'operato dell'accusa, ritenendo il decreto in questione "congruamente motivato". Si osserva che con la sentenza n. 919 del 26 novembre 2003 - Gatto, puntualmente richiamata dalla difesa del GI, le Sezioni unite hanno affermato che ai fini della legittimità del decreto del Pubblico Ministero che dispone il compimento delle operazioni mediante strutture esterne, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica non può limitarsi a dare atto dell'esistenza di tale situazione, ma deve anche specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità dando conto del fatto storico ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del Pubblico Ministero. Tuttavia, la stessa sentenza riconosce che anche formule sintetiche possono consentire di identificare il fatto che ha determinato la scelta di utilizzare impianti esterni, purché non si limitino alla mera riproduzione del testo di legge. In sostanza, alla motivazione viene attribuita la funzione di dimostrare "la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice o dal Pubblico Ministero e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che all'autorità giudiziaria hanno fatto ritenere esistente la fattispecie concreta", funzione che, a seconda dei casi, può richiedere un'argomentazione diffusa o particolarmente contratta.
Da tale approccio funzionalistico tracciato dalle Sezioni unite deriva anche che diverso può essere il livello di specificazione concreta della motivazione a seconda che si tratti di giustificare il presupposto dell'insufficienza o dell'inidoneità degli impianti. Infatti, mentre il controllo sull'inidoneità può richiedere un maggiore sforzo giustificativo, in quanto tale situazione può dipendere da una molteplicità di cause, che vanno da ragioni puramente tecniche riguardanti gli impianti, a valutazioni afferenti la tipologia delle indagini, quello riguardante l'insufficienza necessita sicuramente di un livello di specificazione più basso, perché, tenuto conto che l'espressione "insufficienti" è posta dalla norma in alternativa al concetto di inidoneità - attinente più ad aspetti relativi alla funzione -, essa non può che concernere il rapporto tra disponibilità degli impianti e richieste di intercettazioni, riferendosi cioè ad una situazione di mancanza, ristrettezza e scarsità dei mezzi, che corrisponde poi al significato stesso del termine. Del resto, la stessa questione risolta dalla sentenza "Gatto" riguardava proprio un caso di insufficienza degli impianti, rispetto a cui era stata offerta una motivazione che riferiva dell'indisponibilità di linee presso la procura, motivazione ritenuta del tutto congrua, in quanto in grado di consentire il controllo sulla condotta del pubblico ministero:
sostanzialmente, la Corte ha riconosciuto come, una volta evidenziata l'indisponibilità delle linee, non occorresse indicarne anche le cause, essendo la situazione obiettiva a rilevare ai fini della motivazione, che può essere attestata dal Pubblico Ministero presso il quale sono installati gli impianti di intercettazione. Ed è entro questi limiti che le Sezioni unite hanno riconosciuto il valore attestativo del decreto del Pubblico Ministero.
Peraltro, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che l'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, giustificanti il ricorso alle intercettazioni nonostante la temporanea indisponibilità di locali presso la procura della Repubblica, possa desumersi per implicito dall'intero contesto motivazionale esibito a sostegno del provvedimento del Pubblico Ministero e della decisione del giudice (Sez. 5^, 11 maggio 2004, n. 24241, Mancuso;
Sez. 6^, 6 marzo 2003, n. 22746, Ferizi;
Sez. 2^, 6 novembre 2002, n. 42161, Osuala Uchenna Emeniche), aggiungendo che l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti interni, al pari delle eccezionali ragioni di urgenza, sono condizioni che devono sussistere indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo, potendo essere accertate anche ex post, nei limiti in cui siano desumibili (Sez. 5^, 12 aprile 2006, n. 16956, Pulvirenti;
Sez. 5^, 10 luglio 2006, n. 26358, Cristaldi). Nel caso di specie il contesto motivazionale è rappresentato dal decreto del Pubblico Ministero e dall'ordinanza del Tribunale in sede di riesame, che ha "interpretato" tale provvedimento, ritenendo che con il riferimento all'insufficienza degli impianti l'ufficio dell'accusa non potesse che intendere l'indisponibilità delle linee, motivazione che, come si è visto, le stesse Sezioni unite hanno ritenuto congrua ai fini della motivazione di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3. In questo caso, non può parlarsi di una integrazione o di una modifica della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione, non consentita in questo campo altrimenti il giudice si "approprierebbe di ambiti di discrezionalità delibativi e determinativa che spettano solo alla parte pubblica" (Sez. un., 29 novembre 2005, n, 2737, Campennì), ma di un'operazione di semplice esplicazione della giustificazione data dal pubblico ministero. Del resto, si è visto come il concetto normativo di insufficienza necessiti di una specificazione concreta molto bassa, non solo perché in questo caso l'attività del Pubblico Ministero è vicina più ad una attività di mera attestazione che di giustificazione, ma in quanto l'insufficienza evoca necessariamente un concetto di scarsità e di carenza che può coincidere con quello di indisponibilità.
Dalla stessa motivazione dell'ordinanza impugnata risulta che l'esecuzione delle intercettazioni è stata preventivamente autorizzata dal pubblico ministero in base ad una valutazione circa l'urgenza di provvedere e che nello stesso provvedimento è stata autorizzata anche l'utilizzazione di impianti esterni, in ragione dell'insufficienza di quelli interni alla procura della Repubblica e tale insufficienza risulta essere stata riconosciuta anche in sede di riesame ove si è specificato che si trattava di una ipotesi di indisponibilità delle linee.
In conclusione può ragionevolmente ritenersi che sia stato legittimo il ricorso agli impianti esterni, in quanto autorizzato preventivamente dal pubblico ministero in relazione a un'effettiva insufficienza di impianti interni alla procura, sicché deve respingersi il motivo con cui il ricorrente ha dedotto l'inutilizzabilità delle intercettazioni.
4. Invece è fondato il motivo con cui si censura l'ordinanza per aver ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.
Nell'ordinanza impugnata ciò che appare carente nella motivazione è innanzitutto il riferimento alla esistenza di una organizzazione, più o meno stabile, di cui il GI farebbe parte, con ruoli e compiti determinati. Infatti, gli indizi presi in considerazione sono rappresentati unicamente da conversazioni intercettate, in cui gli interlocutori, tra cui anche l'imputato, parlano in un linguaggio criptico di questioni che, secondo l'interpretazione che ne hanno dato i giudici, riguardano un consistente traffico di stupefacenti. Lo stabile rapporto fiduciario tra GI e gli altri soggetti, individuati attraverso le intercettazioni (LO, AR, Speziale, lo stesso fratello RO), è desunto solo in base alle numerose telefonate, senza che sia individuato alcun elemento che dimostri, seppure a livello di gravi indizi, l'esistenza di una struttura o di un organizzazione a cui faccia capo l'illecita attività di traffico. Più precisamente, l'ordinanza sembra ritenere sufficiente ai fini della sussistenza del reato associativo il solo elemento dell'accordo, svalutando del tutto il requisito dell'organizzazione, che invece è richiesto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sottoforma di un minimo di struttura organizzativa, in grado di acquistare carattere di permanenza. Del resto, se è vero che l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti non necessiti, per sua natura, di un'organizzazione complessa e sofisticata, tuttavia deve pur esservi una apprezzabile continuità temporale e criminale del sodalizio, con ripartizione di compiti fra gli associati, in relazione agli scopi programmati e con contributi dei medesimi caratterizzati da tipicità rispetto al programma malavitoso (Sez. 6^, 21 gennaio 1997, Lipari e altri). Anche sul piano propriamente cautelare è necessario che sussistano indizi sulla ripartizione dei compiti tra associati in relazione alla realizzazione di un programma indeterminato di reati in materia di stupefacenti e sulla esistenza di un'entità autonoma dotata di una struttura organizzativa, anche rudimentale, idonea però a fornire un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose, entità che abbia carattere preminente, tale da assicurare la protrazione del sodalizio per un apprezzabile periodo di tempo idoneo a rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico. D'altra parte, è il particolare allarme sociale derivante proprio dalla esistenza di una organizzazione che giustifica la previsione di un'autonoma figura di reato, per il cui concretizzarsi la legge non richiede, a differenza di quanto accade per l'accordo, che i delitti per la commissione dei quali la societas sceleris è stata costituita vengano effettivamente realizzati (Sez. 6^, 12 maggio 1995, n. 9320, Mauriello). Nella specie, anche dalla sintesi delle conversazioni riportate nell'ordinanza, emergono una serie di discussioni tra i soggetti coinvolti aventi ad oggetto una serie di operazioni che i giudici del merito hanno ritenuto essere collegate ad un traffico di stupefacenti, ma non è stato evidenziato alcun elemento da cui possa desumersi l'esistenza, sul piano dei gravi indizi richiesti dall'art.273 c.p.p., di un'organizzazione nel senso sopra indicato. D'altra parte, deve escludersi che dalla semplice constatazione di un traffico di stupefacenti, anche consistente, posto in essere da più persone, possa automaticamente desumersi l'esistenza di un'associazione, in assenza di ogni valutazione sul dato organizzativo: diversamente, si avrebbe l'effetto di limitare ingiustificatamente l'applicazione concorsuale delle diverse ipotesi previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. In conclusione l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame relativo ai gravi indizi in ordine al reato di partecipazione all'associazione, da compiere tenendo conto dei principi innanzi indicati. Lo stesso giudice all'esito di questo esame valuterà, se del caso, la sussistenza attuale delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Napoli, limitatamente all'ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2006