Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2006, n. 40668
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Sentenza 26 settembre 2006

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Ai fini della legittimità del decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma terzo, u.p., cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, la motivazione relativa alla insufficienza o alla inidoneità degli impianti della procura della Repubblica deve specificare la ragione della insufficienza o della inidoneità, dando conto del fatto storico ricadente nell'ambito dei poteri di cognizione del pubblico ministero. Tuttavia, mentre il presupposto della inidoneità può dipendere da una molteplicità di cause e richiede pertanto un maggiore livello di specificazione, quello relativo all'insufficienza concerne soltanto il rapporto tra la disponibilità degli impianti e le richieste di intercettazioni, ragion per cui l'obbligo motivazionale deve ritenersi adeguatamente svolto anche con la semplice enunciazione relativa alla "indisponibilità di linee", senza che sia necessario indicarne anche le cause.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2006, n. 40668
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40668
    Data del deposito : 26 settembre 2006

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