Sentenza 16 giugno 2005
Massime • 2
In materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, qualora si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen. è legittima l'emissione da parte del G.i.p. di un nuovo decreto di convalida in luogo di quello di proroga, di cui sia scaduto il termine, atteso che il presupposto è comunque costituito dalla permanenza dei gravi indizi di reato e dall'assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini (nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato come in tale ipotesi si determini in concreto una maggiore garanzia per l'indagato).
In materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, la mancata allegazione di una certificazione dell'insufficienza o dell'inidoneità degli impianti installati presso gli uffici della procura della repubblica non costituisce motivo di inosservanza della disposizione dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. e causa di inutilizzabilità del decreto di intercettazione, atteso che l'accertamento della carenza o inidoneità degli impianti de qua è di competenza del P.M. e per esso non è richiesta alcuna certificazione ma la sola indicazione delle ragioni delle carenze degli impianti stessi.
Commentari • 2
- 1. Il captatore informatico: riflessioni sulla recente sentenza della CassazioneAccesso limitatoLeonardo Filippi · https://www.altalex.com/ · 3 dicembre 2020
- 2. Il virus trojan: uno strumento nelle mani incontrollabili della polizia giudiziariaOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 30 novembre 2020
Per scaricare il pdf della sentenza clicca su Cass. Sez. IV, n. 32428 del 24.9.2020 1. La sentenza in commento si contraddistingue per la scarsa sensibilità sul rispetto della libertà domiciliare e della segretezza delle comunicazioni, messe ormai in ulteriore pericolo dal ricorso incontrollabile al virus trojan. La pronuncia, purtroppo, si allinea a quell'indirizzo giurisprudenziale che considera il captatore informatico una semplice diversa modalità di intercettazione, dimenticando la pervasività del malware, nonostante la stessa sentenza riporti le parole delle Sezioni unite Scurato sulla forza intrusiva del nuovo congegno[1]. Infatti, diversi sono i profili dell'impiego del captatore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2005, n. 28521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28521 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 16/06/2005
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - ORDINANZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 1175
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 4833/2005
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IT RL, nato il [...] a [...];
Letta la memoria difensiva depositata il 1 maggio 2005;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. DELEHAYE Enrico, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Sentita l'arringa del difensore, avv. BONSIGNORE Raffaele, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo 30 dicembre 2004, con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Palermo 2 dicembre 2004, che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, RL AM ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 273 c. 1 bis c.p.p. e 267, 268 e 271 c.p.p. (art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.) per inutilizzabilità dell'intercettazione disposta in via d'urgenza dal P.M. con decreto convalidato dal G.I.P. il 22 ottobre 2003 con decreto 2119/03, per carenza di motivazione con riferimento alla sussistenza dei sufficienti indizi di reato e all'insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica;
2. carenza della motivazione del decreto di cui al primo motivo con riferimento all'insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica per la mancata allegazione della certificazione di riferimento.
L'impugnazione è infondata.
La carenza di motivazione con riferimento all'indicazione dei sufficienti indizi di reato, denunciata col ricorso, si fa consistere in primo luogo nell'emissione di un nuovo decreto autorizzativo ex art. 267 c. 2 c.p.p. in luogo di quello di proroga;
e, secondariamente, sull'affermazione dell'insufficienza delle indicazioni contenute nella nota della Guardia di Finanza, relativa all'opportunità che le operazioni di intercettazione proseguissero, a fornire il sufficiente indizio di reità idoneo a far emettere un nuovo decreto di intercettazione.
Ora, riguardo al primo dei profili suesposti si osserva che in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, qualora si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 267 c. 2 c.p.p. remissione da parte del giudice per le indagini preliminari di un nuovo decreto di convalida in luogo di quello di proroga, di cui sia scaduto il termine, non può dar luogo ad alcuna irregolarità in quanto il presupposto è pur sempre costituito dalla permanenza dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità
dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini, e anzi la procedura adottata si risolve in una maggior garanzia per l'indagato.
Nè si può ritenere che l'emissione di un decreto di convalida invece di quello di proroga renda insufficiente la documentazione allegata, che riguarda sempre i presupposti per la prosecuzione delle intercettazioni, dovendosi comunque considerare che al fine di tale prosecuzione è già intervenuta una prima convalida. Nella specie il P.M. ha nuovamente disposto l'intercettazione ex art. 267 c. 2 c.p.p., motivando il proprio decreto con l'attualità dello svolgimento di attività criminosa e la sussistenza dei gravi indizi della commissione dei reati previsti dagli artt. 416 bis e 629 c.p. e 7 L. n. 203/91 nonché con l'indispensabilità delle intercettazioni e l'urgenza di disporle al fine di evitare pregiudizio per le investigazioni in corso, ossia con la permanenza, nonostante l'infruttuosa scadenza del termine per la proroga, dei presupposti richiesti dall'art. 267 cc. l e 3 c.p.p., attestati dalla nota della Guardia di Finanza sopra citata, per cui costituisce mera illazione che gli elementi contenuti in quest'ultima, sufficienti per la proroga, non lo fossero per la convalida, considerando peraltro l'implicito riferimento nella motivazione del secondo decreto alla motivazione del primo decreto di convalida.
Di conseguenza il primo motivo di ricorso si rivela privo di fondamento con riguardo ad entrambi i profili dedotti e, quindi, all'eccezione di inutilizzabilità dell'intercettazione disposta. Alla medesima conclusione si perviene riguardo al secondo motivo. Infatti, in merito al decreto di convalida n. 2119 R. Int., emesso il 22 ottobre 2003, si osserva che l'accertamento dell'insufficienza o dell'inidoneità degli impianti installati presso gli uffici della procura della Repubblica è di competenza del pubblico ministero e per esso non è richiesta alcuna certificazione essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni dell'insufficienza o inidoneità degli impianti stessi.
Tale certificazione rappresenta pertanto un elemento non necessario e, di conseguenza, ove pure venga indicata, la mancata allegazione non può costituire motivo di inosservanza della disposizione del terzo comma dell'art. 268 c.p.p. e causa di inutilizzabilità del decreto di intercettazione.
Nella specie nel decreto citato il Pubblico Ministero ha dato atto che tutte le postazioni in dotazione della Procura della Repubblica erano già impegnate nell'ascolto e registrazione di intercettazioni attive nell'ambito di indagini tutt'ora in pieno svolgimento e che perciò gli impianti situati presso la sala di ascolto della Procura stessa erano insufficienti. Inoltre, ha posto in rilievo le obiettive ragioni di urgenza e l'eccezionalità di esse in ragione della constatazione dell'attività criminosa (relativa ai reati di cui agli artt. 416 bis e 629 c.p. e 7 L. n. 203/91) in corso di esecuzione e al pregiudizio derivante dal ritardo per l'acquisizione delle prove, per cui la mancata allegazione della certificazione di riferimento risulta del tutto superflua e il decreto in esame sotto questo profilo deve quindi considerarsi del tutto regolare. Il ricorso dev'essere perciò rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. Att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2005