Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2005, n. 28521
CASS
Sentenza 16 giugno 2005

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In materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, qualora si versi nell'ipotesi prevista dall'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen. è legittima l'emissione da parte del G.i.p. di un nuovo decreto di convalida in luogo di quello di proroga, di cui sia scaduto il termine, atteso che il presupposto è comunque costituito dalla permanenza dei gravi indizi di reato e dall'assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini (nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato come in tale ipotesi si determini in concreto una maggiore garanzia per l'indagato).

In materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, la mancata allegazione di una certificazione dell'insufficienza o dell'inidoneità degli impianti installati presso gli uffici della procura della repubblica non costituisce motivo di inosservanza della disposizione dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. e causa di inutilizzabilità del decreto di intercettazione, atteso che l'accertamento della carenza o inidoneità degli impianti de qua è di competenza del P.M. e per esso non è richiesta alcuna certificazione ma la sola indicazione delle ragioni delle carenze degli impianti stessi.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2005, n. 28521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28521
Data del deposito : 16 giugno 2005

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