Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 2
In materia di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, il difensore nominato secondo le disposizioni previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217 e successive modificazioni, ha comunque diritto ad una retribuzione, sulla base di un giudizio di congruità che deve tenere conto della natura dell'impegno professionale, secondo una valutazione ex ante della efficacia e rilevanza dei singoli atti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, retrocedendo il giudizio relativo al momento delle scelte effettuate e con riferimento allo stato attuale del procedimento.
In tema di liquidazione dei compensi professionali ai difensori, il giudice di merito ha l'obbligo di indicare il criterio seguito nella liquidazione; in particolare, in riferimento alla partecipazione alle udienze non può indiscriminatamente applicare i parametri di cui alla tabella n. 5 senza diversificazione tre le attività di patrocinio svolte concretamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2003, n. 3505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3505 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 09/12/2003
1. Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SPAGUOLO Antonio - Consigliere - N. 2295
3. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 004471/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di CATANIA;
nei confronti di:
1) AL NE (AVVOCATO);
2) MINISTERO DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 12/04/2002 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G.;
L'Avvocato Ornella Valenti ha avuto liquidati con decreto 15 ottobre 2001 della Seconda Corte di Assise di Catania i compensi per le difese svolte nell'interesse dell'imputato incognito CA già ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Ha impugnato tale provvedimento il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania, argomentando varie ragioni di doglianza, e la Corte di Appello ha provveduto con provvedimento in data 12 aprile 2002 al rigetto del ricorso, con le motivazioni ivi esposte. Ricorre ulteriormente quel Procuratore Generale deducendo, con un primo motivo violazione di legge penale per erronea applicazione del punto n. cinque della vigente tariffa forense in relazione alla partecipazione e la discussione orale in dibattimento o in Camera di consiglio, nonché degli artt. 12 comma 2 bis, e 16 legge 30 luglio 1990 n. 217 modificata con legge 29 marzo 2001, n. 134. Con un secondo motivo, denuncia vizio di motivazione alla stregua della applicazione che di detta materia ha fatto il Giudice del provvedimento impugnato.
La questione concerne il problema se la partecipazione ad udienze nelle quali il difensore tratto dall'albo dei difensori con remunerazione a carico dell'Erario svolga una mera attività passiva, debbano essere o meno retribuite, ed, in caso positivo, il profilo della relativa misura.
Le dette censure erano state già rigettate dalla Corte di Appello di Catania sulla considerazione generale che, se da un lato l'attività del difensore di chi sia stato ammesso a patrocinio a spese dello Stato, è resa obbligatoria dalla natura stessa del mandato a lui conferito e da questi accettato (a pena, quanto meno, di sanzione disciplinare per abbandono della difesa), dall'altro tale attività conseguentemente da considerarsi "dovuta" non può non riconoscere una remunerazione. Semmai il problema è quello di stabilire se tale remunerazione sia dovuta con riferimento a parametro fisso e prestabilito, o con riferimento a parametro valutabile in competente sede (Ordine professionale, o Magistrato).
OSSERVA LA CORTE Il ricorso è ammissibile sulla base della pronuncia di queste SS.UU. 28 maggio 2003, Pellegrino. Sulla necessarietà dell'attività difensiva:
Giova premettere, per un aspetto, che l'art. 24, comma secondo della Costituzione, implica anche la necessità che un difensore sia apprestato per chi non ha le condizioni economiche necessarie per provvedervi, e ciò non soltanto nell'interesse della persona attinta dal procedimento penale (o che in esso abbia da far valere un diritto o un interesse proprio), ma anche dell'ordinamento che è informato al principio della necessarietà del processo penale (che però non potrebbe celebrarsi, almeno quanto al dibattimento, senza la presenza "effettiva" di un difensore). Per altro aspetto, va considerato che l'art 36 Cost. rende inderogabile il diritto ad un (dignitoso ed adeguato) compenso, a fronte di una attività qualificabile come "lavorativa", nel quale ambito rientra certamente l'attività libero- professionale del difensore penale.
Da quanto innanzi deve trarsi la conclusione, in linea con quanto stabilito in provvedimento impugnato, che il difensore dei non abbienti, di cui alla legge n. 217/1990 (come modificata dalla successiva legge n. 134/2001), nominato secondo le norme ivi stabilite, abbia diritto ad una retribuzione. Ciò val quanto dire che ogni attività difensiva, resa da costui nell'ambito dei suoi doveri scaturenti dai principi dell'ordinamento costituzionale e processuale penale.
Sul giudizio di "incidenza" degli atti difensivi ex art. 12, comma 2 bis, L. n. 217/1990:
Ovviamente, tale attività, nell'ambito di un ventaglio pressoché indefinito di scelte alternative, viene selezionata e decisa con il controllo, di volta in volta, del "cliente" che ne farà la necessaria valutazione dei rapporto costo-benefici di ciascun singolo atto da svolgere, allorché si tratti di difesa a spese dello Stato non può essere assoggettata a quel controllo, come nell'ambito del rapporto privato, ma è sottoposta al vaglio di utilità dell'Ordine professionale o del Magistrato, in sede di liquidazione delle competenze, ex art. 12, comma 2 bis, legge 217/1990 modificata ex lege n. l34/2001.
Tale norma prevede, per l'appunto, che tale compenso venga liquidato dal Giudice, previo parere dell'Ordine professionale, tenuto conto "dell'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa". Ciò che implica necessariamente un vaglio di efficacia e rilevanza degli atti professionali posti in essere (dei quali si chiede il corrispettivo economico). Tuttavia deve tenersi conto del fatto, del tutto non secondario, secondo il quale la scelta strategica o tattica difensiva avviene sempre ex ante, mentre il dato oggettivo della efficacia e rilevanza degli atti posti in essere è dato che emerge solo successivamente. Ma poiché la prognosi di incidenza degli atti da assumere va effettuata dal difensore, come detto e necessariamente, ex ante, non può ipotizzarsi una valutatone effettuata con criterio ex post, ai fini della liquidazione, in quanto non rispecchierebbe con ragionevolezza il criterio di cui al citato art. 12 bis.
In conclusione tale valutazione, in sede di giudizio di congruità della nota spese (parcella) del difensore, dovrà essere dato con valutazione ex ante, della efficacia e rilevanza dei singoli atti, retrocedendo il giudizio relativo al momento della scelta di porre in essere l'atto, e con riferimento allo stato attuale del procedimento. Sulla individuazione della tariffa applicabile:
Questa Corte si è pronunciata nel senso che in tema di liquidazione dei compensi professionali ai difensori, il giudice di merito ha l'obbligo di indicare il criterio seguito nella liquidazione;
in particolare, in riferimento alla partecipazione alle udienze non può indiscriminatamente applicare i parametri di cui alla tabella n. 5 senza diversificazione tra le attività di patrocinio svolte concretamente.(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che giudice di merito avrebbe dovuto distinguere tra il compenso per la partecipazione alle udienze nelle quali il difensore aveva svolto la discussione e quello per la partecipazione alle udienze nelle quali, invece, il difensore si era limitato a prestazioni di contenuto "minore o minimo", le quali devono essere liquidate in base al parametro 4 delle tabelle approvate con D.M. 5 ottobre 1994 n. 585). SEZ. 4^ SENT. 19277 DEL 24/04/2003 (CC. 10/01/2003) RV. 225228, Calcamo.
E, comunque, vale la regola generale secondo la quale, allorché il difensore abbia indicato il minimo tariffario, nessuna valutazione si imponga in ordine alla "incidenza dell'atto", a meno che questo sia da ritenere del tutto discrezionale ed inutile (nel qual caso-limite il rapporto costo-beneficio eguale a zero implicherà una liquidazione altrettanto eguale a zero). La qualcosa non è per la partecipazione alle udienze nelle quali, pur non prevedendosi attività utile alla posizione dell'assistito, tuttavia possono sempre prospettarsi situazioni impreviste ed imprevedibili che tale attività rendano utile, e che, ovviamente, non sono valutabili con giudizio ex post, ma debbono essere valutate con giudizio ex ante, con la conseguenza che debbono sempre essere retribuite con il criterio già fissato da questa Corte.
Sul giudizio di congruità della tariffa concretamente determinata:
Una volta stabilito che sono da retribuire tutti quegli atti che, con giudizio ex ante, siano da valutare "necessitati" (quale è la partecipazione ad ogni udienza nella quale sia potenzialmente coinvolta la posizione dell'assistito), o comunque utili ai fini difensivi (id est con valutazione di "incidenza" degli atti assunti), la ulteriore valutazione di congruità del Quantum da liquidare deve tenere conto, come sostenuto dal ricorrente, della disposizione di cui all'art. uno delle "Tariffe penali-norme generali" di cui al D.M. 5 ottobre 1994, in G.U. n. 247 del 21 ottobre 1994 (con riferimento,
dunque, alla "natura, complessità e gravità della causa, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della durata del processo e del pregio dell'opera prestata;
dell'esito ottenuto" con esclusione dei parametri che attengono al rapporto libero-professionale privato. Ovviamente, limite massimo sarà costituito dalla media tariffaria, secondo quanto stabilito al n. uno dell'art. 12 citato, e che il professionista ha accettato chiedendo di essere inserito nell'apposito elenco dei difensori dei non abbienti ex art. 17 bis della legge istitutiva.
Poiché il provvedimento impugnato rispecchia i suddetti criteri, il ricorso non può essere accolto.
P.Q.M.
Visto l'art. 615 C.p.p.. Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004