Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2003, n. 3505
CASS
Sentenza 9 dicembre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In materia di patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato, il difensore nominato secondo le disposizioni previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217 e successive modificazioni, ha comunque diritto ad una retribuzione, sulla base di un giudizio di congruità che deve tenere conto della natura dell'impegno professionale, secondo una valutazione ex ante della efficacia e rilevanza dei singoli atti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, retrocedendo il giudizio relativo al momento delle scelte effettuate e con riferimento allo stato attuale del procedimento.

In tema di liquidazione dei compensi professionali ai difensori, il giudice di merito ha l'obbligo di indicare il criterio seguito nella liquidazione; in particolare, in riferimento alla partecipazione alle udienze non può indiscriminatamente applicare i parametri di cui alla tabella n. 5 senza diversificazione tre le attività di patrocinio svolte concretamente.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/2003, n. 3505
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3505
    Data del deposito : 9 dicembre 2003

    Testo completo