Sentenza 27 febbraio 2002
Massime • 1
La localizzazione tramite sistema satellitare (così detto GPS) degli spostamenti di un soggetto nei confronti del quale sono in corso indagini, benché comporti un controllo non poco invasivo a carico del soggetto medesimo, non è in alcun modo assimilabile alla attività di intercettazione, prevista dagli artt. 266 e seguenti cod.proc.pen. e non necessita quindi di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/02/2002, n. 16130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16130 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE FRANCO Presidente - del 27/02/2002
1. Dott. CASINI CARLO Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PROVIDENTI AN Consigliere - N. 623
3. Dott. COLAIANNI NICOLA Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO MAURIZIO Consigliere - N. 040885/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) CI CA N. IL 28/09/1974
2) AS RU N. IL 06/07/1957
3) HI AN N. IL 31/05/1973
avverso ORDINANZA del 24/09/2001 TRIB. LIBERTÀ di TORINO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO sentite le conclusioni del P.G. Dott. G. Galati, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte osserva in fatto ed in diritto:
Il Tribunale del riesame di Torino, con il provvedimento impugnato, ha, tra l'altro, confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal competente GIP il 31.8.2001 nei confronti di AN LU, SS UN, RZ NC ed altri, tutti sottoposti ad indagine per i delitti di associazione per delinquere e furto aggravato.
Ricorre per cassazione il difensore dei tre indagati sopra indicati e deduce:
1) nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge, difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Nel corso delle indagini, gli spostamenti dei ricorrenti furono "monitorati" e ricostruiti attraverso una attività di rilevazione satellitare. Trattasi di una vera e propria attività di i intercettazione, la quale deve essere, dunque, autorizzato dal GIP. Nel caso in esame, pur risultando emesse autorizzazioni per la esecuzione di intercettazioni ambientali, nessuna autorizzazione risulta richiesta (e dunque concesse) per l'attività di rilevamento degli spostamenti della vettura in uso agli indagati. Ne consegue che ha errato il Tribunale del riesame quando ha rigettato la relativa eccezione difensiva, tempestivamente sollevato innanzi ad esso. Da ciò, la nullità dell'impugnata ordinanza;
2) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi. Invero il giudice cautelare ha svilito circostanze (favorevoli agli indagati) di estrema importanza, sostenendo che la semplice disponibilità di un garage o di un porticato e di una autovettura costituiscono la "struttura logistica" e la "predisposizione dei mezzi", vale ci dire quegli elementi dei quali dedurre lei sussistenza di una struttura associativa e quindi del reato ex art. 416 cp. Nè maggior fondamento ha la affermazione del Tribunale del riesame che vede altro elemento sintomatico nella pretesa sussistenza di un medesimo modus operandi e nella esistenza di legami con alcuni ricettatori. Parimenti erra il Tribunale quando passo ad esaminare gli elementi relativi ai singoli reati-fine. Con riferimento, infatti, alla partecipazione del sopra indicati indagati ai singoli furti perpetrati in danno di varie PP,00., si sostiene che la incompatibilità degli orari in cui i delitti sarebbero stati consumati, al mancata individuazione da parte del sistema GPS della autovettura nel luogo nel quale il furto veniva consumato, ovvero ancore la mancato corrispondenza del numero degli indagati con il numero delle persone notate e bordo dell'auto sono circostanze irrilevanti. Arbitrariamente invece è stato ritenuto concludente il fatto che, nel corso delle conversazioni intercettate in auto, siano stati pronunziati nomi o soprannomi che potrebbero corrispondere a quelli degli indagati;
3) violazione di legge e difetto di motivazione per quanto attiene alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il tribunale, da un loto, non ha motivato in ordine alla unica esigenza cautelare ravvisabile (art. 274 lett. c), dell'altro, non ha considerato che, ai sensi del comma 2^ bis dell'art. 275 cpp, non può essere applicato la misura custodiale quando sussiste la ragionevole previsione di concessione della sospensione condizionale della pena (beneficio cui possono certamente accedere AN e RZ).
Il ricorso deve essere rigettato ed i tre ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali. La prima censura è infondato.
Hanno sostenuto i ricorrenti che la mancata previsione nel cpp della necessità di autorizzazione anche per le cc.dd. "intercettazioni" GPS deriva unicamente dal fatto che, al momento della stesura del codice, tale sistema di controllo satellitare non era ancore stato realizzato. Si tratta tuttavia sempre di intercettazione e quindi l'autorizzazione del giudice è necessario.
L'affermazione che precede non può essere condiviso, atteso che la localizzazione di uno persona (o di un oggetto) in movimento mai può essere considerata una attività di intercettazione, anche se realizzato con modalità e tecnologie similari a quelle con le quali vengono portate ed esecuzione, appunto, le intercettazioni previste del codice di rito. Il capo 4^ del libro 3^ del predetto codice reca, come è noto, "intercettazioni di comunicazioni o conversazioni". L'art. 266 contempla la ipotesi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altro forma di telecomunicazione. L'ultimo comma di tele articolo si riferisce alle intercettazioni tra presenti. L'art 266 bis è relativo alla intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche. L'art. 268 prevede la registrazione e la trascrizione delle comunicazioni intercettate. È dunque evidente che il concetto di intercettazione, pur mai esplicitamente definito dai legislatore, è relativo ad una attività di ascolto(o lettura)e captazione di comunicazioni tra due o più persone. Consiste, in un certo senso, nel sequestro di un bene immater1cle~ il contenuto di una comunicazione. Ad esso rimane estranee lo attività di indagine volta ci seguire i movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e dunque a controllare - a distanza - non il flusso delle comunicazione che lo stesso invio o riceve, ma la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l'itinerario seguito, gli incontri avuti ecc. Si tratte insomma di uno modalità, tecnologicamente caratterizzato, di pedinamento. Come tale, essa rientra nei mezzi di ricerca della prova cc.dd. atipici o innominati. D'altronde, mentre la Intrusione nelle altrui comunicazioni comporta compressione delle libertà e segretezza delle stesse, cioè di un valore costituzionalmente tutelato (art. 15 Cost.), e dunque la necessità di autorizzazione motivato da parte della autorità giudiziaria, la localizzazione, sia pure a distanza, di un soggetto può farsi rientrare nell'ordinaria attività di controllo ed (accertamento demandata alla polizia giudiziaria (cfr. artt. 55, 347, 370 cpp). Dunque, non solo non necessita l'osservanza delle disposizioni ex artt. 266 e seguenti cpp, relative alle intercettazioni di conversazioni e/o comunicazioni, ma - non essendo in pericolo il predetto principio costituzionale - nemmeno appare necessario il decreto motivato del PM, viceversa indispensabile, ad esempio, per l'acquisizione dei tabulati concernente il traffico telefonico (cfr. S.U. sent. N. 6 del 23.2.2000, D'Amuri, RV 215841). D'altronde, quando il legislatore ha inteso adeguare il codice di rito ci nuovi ritrovati della tecnica, è intervenuto emanando specifiche norme. Si pensi all'art. 11 della legge 547/93, che ha introdotto l'art. 266 bis, il quale precisa che
è consentita - ovviamente con le modalità e nei limiti di cui agli articoli precedenti - l'intercettazione del flusso di comunicazioni relative ci sistemi informatici e telematici, con riferimento ci reciti ex art. 266 cpp (oltre che per quelli commessi mediante impiego di tecnologie, appunto, informatiche o telematiche). Nulla esclude dunque che anche il "monitoraggio" GPS degli spostamenti dell'indagato possa essere, in futuro - attraverso la emanazione di idonee norme derogatorie dei principi generali in tema di indagini preliminari - specificamente disciplinato.
La seconda censura è inammissibile, in quanto, in parte, manifestamente infondato, in parte affidata ci considerazioni di merito. È certamente lecito ipotizzare sulla base della disponibilità di locali (garage, fabbricato), mezzi di trasporto (autovettura Audi), nonché dalla stabilità degli accordi con i ricettatori e dalla costanza delle modalità operative, la sussistenza di una associazione criminose volta alla consumazione di delitti contro il patrimonio (nel caso di specie, furti in appartamenti). Si tratta, naturalmente, di elementi sintomatici della esistenza e stabilità del vincolo associativo, elementi che vanno apprezzati e criticamente vagliati. Altro non ha fatto il Tribunale del riesame, che ha ricordato come i tre indagati, insieme con altri non ricorrenti, risultino coinvolti in più episodi criminosi, portati ad esecuzione con una tecnica identica, avvalendosi sempre della stessa autovettura, ricoveratici in una ben identificata autorimessa. Ai furti seguivano contatti con ben individuati ricettatori, Insomma, i giudici cautelari hanno certamente motivato Il loro convincimento, dando conto della ragione per al quale essi hanno ritenuto che, allo stato, debba essere ipotizzata le sussistenza di una struttura delinquenziale, che agiva secondo uno sperimentato (e rispettato) "protocollo".
Le doglianze relative a quanto sostenuto dal giudici cautelari in ordine ai singoli furti (reciti fine) si risolvono in censure di fatto a fronte di une argomentata interpretazione dei dati indiziari, operata dal Tribunale, il quale ha spiegato, In maniera non illogica, per qual motivo risulti, allo stato, plausibile la ipotesi ricostruttiva offerta dell'Accusa.
Nè, infine, può condividersi il rilievo inerente le esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame fa chiaramente e motivatamente riferimento al pericolo di reiterazione della condotta criminosa, al pericolo di fuga (per il solo RZ), alla proporzione tra l'entità dei fatti e la sanzione che potrebbe essere irrogato. Rimane così superato il rilievo dei ricorrenti, che riposa sul dettato del comma 2^ bis dell'art. 275 cpp. Se riconosciuti colpevoli dei reati loro ascritti (associazione per delinquere e furti pluriaggravati), gli indagati potrebbero essere condannati a pene superiore a quella che consente la concessione del beneficio ex art.163 cp. Tele è la considerazione, chiaramente espressa, del giudice cautelare, che ha dato conto del suo convincimento (facendo implicitamente riferimento ci parametri ex art. 133 cp) e che dunque è immeritevole della censura mossegli.
Deve farsi luogo ci comunicazione ex art. 94 disp. ott. cpp.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanno i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, mando alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. cpp. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2002