Versione
1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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Art. 266. Responsabilita' per illecito amministrativo dipendente da reato 1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell' articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne da' comunicazione all' ((IVASS)) . Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l' ((IVASS)) , che ha facolta' di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dall' ((IVASS)) di aggiornate informazioni sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, e' trasmessa per l'esecuzione dall'autorita' giudiziaria all' ((IVASS)) . A tal fine l' ((IVASS)) puo' proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresi', l' articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dall' ((IVASS)) di aggiornate informazioni sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, e' trasmessa per l'esecuzione dall'autorita' giudiziaria all' ((IVASS)) . A tal fine l' ((IVASS)) puo' proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresi', l' articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.
Commentari • 8
- 1. Le disposizioni previste in materia di intercettazioni previste dal d.lgs. n. 216/2017 e dal d.l. n. 161/2019 entrate in vigore dopo il 31 agosto del 2020: vediamo…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 ottobre 2020 · 0.9260061
Premessa Talune delle disposizioni previste in materia di intercettazioni dal d.lgs. n. 216/2016 e dal d.l. n. 161/2019 non sono subito entrate in vigore quando queste normative sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, ma in un momento successivo, e segnatamente dopo il 31 agosto del 2020. In particolare, l'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legge, 30/12/2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 7, ossia il comma ottavo, dispone che le “disposizioni del presente articolo (ossia per l'appunto l'art. 2) si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di …
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Giurisprudenza • 25
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