Sentenza 29 gennaio 2007
Massime • 1
L'attività di indagine, volta a seguire gli spostamenti di un soggetto localizzato attraverso il sistema di rilevamento satellitare, costituisce una forma di pedinamento e non di intercettazione, con la conseguenza che ad essa non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 266 e ss..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2007, n. 8871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8871 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 29/01/2006
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 154
Dott. BLAIOTTA Rocco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 31172/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR ON AV AR n. a Cordoba il 6 dicembre 1951;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari in data 20.6.2006 che confermava la misura cautelare in carcere disposta nei suoi confronti dal GIP presso lo stesso Tribunale in data 7.6.2006;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Tindari Baglione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Patrizio Rovelli del Foro di Cagliari che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Cagliari ha rigettato l'istanza di riesame proposta da AR ON AV AR avverso il provvedimento impositivo della misura cautelare della custodia in carcere emesso nei suoi confronti dal Gip presso lo stesso Tribunale in relazione al reato di illecita importazione e trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina (complessivamente 825 gr), contestato in concorso con altri.
Il Tribunale in via preliminare disattendeva l'eccezione di perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 309 c.p.p., comma 5, fondata sulla mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei decreti autorizzativi nonché dei verbali di trascrizione relativi alle operazioni di localizzazione attuate dalla polizia giudiziaria mediante il sistema satellitare (cosiddetto GPS).
11 giudice della libertà sul punto affermava che la localizzazione mediante sistema satellitare degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini, traducendosi in una sorta di pedinamento, non è assimilabile all'attività di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e non necessita, pertanto di preventiva autorizzazione. Confermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto contestato evidenziando alcuni elementi di fatto (i contatti intercorsi con altri coindagati, gli esiti dei servizi di osservazione effettuati dai militari e delle intercettazioni, che confermavano la presenza del AR all'incontro in cui avveniva lo scambio di una parte della sostanza stupefacente, il possesso di una non modesta somma di denaro in contanti, l'inverosimiglianza delle giustificazioni offerte dallo stesso in merito alla sua presenza RD), che deponevano per il coinvolgimento del AR nell'attività illecita. Si dava altresì atto che tale ricostruzione dei fatti non veniva smentita dall'indagato, che si avvaleva della facoltà di non rispondere. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione AR ON AV AR articolando tre motivi.
Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5, in ordine alla mancata trasmissione dei decreti autorizzativi e dei verbali di trascrizione delle operazioni di localizzazione effettuate mediante il sistema satellitare G.P.S. Sostiene al riguardo che la localizzazione satellitare non può essere assimilata all'attività di pedinamento effettuata dalla polizia giudiziaria a causa della notevolissima capacità invasiva del sistema tecnologico impiegato e che tale situazione, comprimendo la libertà di circolazione tutelata dall'art. 16 Cost., richiederebbe il rispetto delle garanzie ex art. 266 e segg c.p.p.. Conferma in tal senso si avrebbe nel fatto che i decreti autorizzativi, benché non obbligatori, sono stati richiesti ed ottenuti ma non sono stati posti a disposizione della difesa. In particolare, si lamenta la mancanza della documentazione consistente nella rappresentazione cartografica relativa ai rilevamenti del sistema GPS, che sarebbe indispensabile per poter verificare la corretta interpretazione dei dati effettuata dalla P.G.. Con il secondo motivo lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata per la mancata traduzione nella lingua dell'indagato, in violazione dell'art. 143 c.p.p. Si assume che l'indagato, di nazionalità argentina e di lingua spagnola, non conosce la lingua italiana, come dimostrato dalla presenza di un interprete all'udienza camerale, e, pertanto, la mancata traduzione dell'ordinanza confermativa della misura cautelare violerebbe il diritto di difesa. Con il terzo motivo si duole della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza sul rilievo che il giudice del riesame avrebbe omesso un'attenta valutazione degli argomenti addotti dalla difesa a dimostrazione dell'estraneità dell'indagato ai fatti in contestazione. In particolare, l'ordinanza impugnata svaluterebbe la ricostruzione fatta dall'indagato circa il motivo della sua presenza in RD ((l'acquisto di alcuni go-kart), dando invece rilievo ad elementi indubbiamente equivoci, quali la conversazione, oggetto di intercettazione ambientale, del AR con altro coindagato (il Pinna) ed il possesso di una somma di denaro da parte del primo, che non sarebbe incompatibile con l'operazione commerciale dichiarata. Manifestamente illogica sarebbe la motivazione anche nella parte in cui trae ulteriore conferma degli indizi dal comportamento processuale dell'indagato, che si è avvalso della facoltà di non rispondere.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è infondato,
Secondo assunto giurisprudenziale pacifico e pienamente condivisibile, infatti, l'attività di indagine volta a seguire i movimenti sul territorio di un soggetto, a localizzarlo e, dunque, a controllare - a distanza - non il flusso delle comunicazioni che lo stesso invia o riceve, ma la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento, nonché l'itinerario seguito, gli incontri avuti, ecc. (cosidetta intercettazione GPS), costituisce una modalità, tecnologicamente caratterizzata, di "pedinamento" e, come tale, rientra nei mezzi di ricerca della prova cosiddetti atipici o innominati attribuiti alla competenza della polizia giudiziaria (cfr. artt. 55, 347, 370 c.p.p.). Pertanto, non solo non necessita dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 266 e segg. c.p.p., relative alle intercettazioni di conversazioni e/o comunicazioni, ma, non trovando comunque applicazione il disposto dell'art. 15 Cost., che tutela le comunicazioni interpersonali, nemmeno appare necessario il decreto motivato del Pubblico Ministero, viceversa indispensabile, ad esempio, per l'acquisizione dei "tabulati" concernenti il traffico telefonico (cfr. tra le altre, Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2002, Bresciani ed altri, nonché Sez. 5^, 7 maggio 2004, Massa). Infondato è anche il secondo motivo.
Ciò per l'assorbente rilevo che, anche ad ammettere che il ricorrente non conoscesse la lingua italiana (come riferito in ricorso), l'eventuale nullità di cui si ipotizza la sussistenza - correlata alla mancata traduzione dell'ordinanza di riesame in una lingua nota all'imputato - è superata dalla presentazione del ricorso per Cassazione.
Infondato è anche il terzo motivo, quello afferente l'asserita mancanza e illogicità della motivazione sul compendio indiziario. Va ricordato, in proposito, che, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. In altri termini, allorché sia denunciato, con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato e non è possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Cass., Sez. feriale, 22 agosto 2006, Tomasetti, nonché Sez. feriale 22 agosto 2006, Cola). Nella specie, non è dubitabile che il tribunale de liberiate abbia apprezzato in modo adeguatamente soddisfacente il compendio indiziario a carico, nei termini su cui supra ci si è soffermati, in particolare evidenziando ed analizzando la valenza soggettivamente indiziante del contenuto di intercettazioni telefoniche e gli esiti a riscontro di specifiche attività di osservazione da parte della polizia giudiziaria, che attestavano i contatti intercorsi con altri coindagati (Columbu e Pinna), anch'essi arrestati nel corso della medesima operazione.
Ciò che deve ritenersi, in questa sede, necessario e sufficiente per mandare esente da censure un apprezzamento valutativo che, del resto, non va dimenticato, siccome proprio della fase cautelare, non è incompatibile con possibili sviluppi di segno anche diverso. Per l'effetto, a fronte dell'analisi ricostruttiva operata dal giudice de liberiate, affatto censurabile in termini di palese illogicità ed inconcludenza, non può qui pretendersi che sia la Corte di legittimità a rinnovare la valutazione delle spessore del compendio indiziario, procedendo ad un'inammissibile rivalutazione nel merito delle le circostanze fattuali, ivi compresa quella evidenziata dalla difesa in merito all'asserita operazione commerciale (acquisto di gokarts) che avrebbe giustificato la presenza del AR in RD, ritenuta inverosimile dal Tribunale del riesame, con argomentazioni che non paiono viziate da palesi illogicità e incongruenze.
Non può neppure affermarsi, con il ricorrente, che il Tribunale abbia indebitamente tratto argomenti "a carico" dal silenzio serbato dal prevenuto in sede di interrogatorio. È vero infatti che dall'esercizio di una facoltà difensiva ampiamente legittima, quale quella di avvalersi della facoltà di non rispondere, non potrebbe mai farsi discendere alcun elemento a carico, ma è pur vero che l'indagato che intenda non rispondere alle contestazioni in sede di interrogatorio rinuncia ad allegare, quando necessario, elementi a propria difesa, che possano "spiegare" il contenuto indiziante degli elementi prospettatigli a carico. È quanto risulta essersi verificato nel caso di specie, laddove l'ordinanza impugnata ha evidenziato che il AR avvalendosi della facoltà di non rispondere ha di fatto rinunciato a contrastare, in modo efficace e penetrante, il gravissimo ed inequivoco quadro indiziario a suo carico, che non era stato posto in discussione dalla documentazione prodotta dalla difesa (v. Sez. 4^, 19 ottobre 2006, Prishtina). Ne consegue la declaratoria di rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone la trasmissione, a cura della cancelleria, della copia del presente provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario competente, in conformità al disposto dell'art. 94 disp att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2007