Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2007, n. 41253
CASS
Sentenza 27 settembre 2007

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In tema di intercettazioni, la possibilità che, nell'ambito dell'articolazione delle operazioni di ascolto, queste ultime possano avvenire contemporaneamente anche presso gli uffici della polizia giudiziaria, non determina il venire meno delle garanzie previste dalla legge allorché la registrazione si realizzi comunque attraverso gli impianti collocati nella Procura della Repubblica, posto che ogni possibile manipolazione della prova è evitata proprio dalla registrazione integrale delle comunicazioni. (La Corte, affermando il principio, ha respinto il ricorso fondato sulla tesi dell'inutilizzabilità delle intercettazioni a causa del fatto che l'ascolto da parte del personale della polizia giudiziaria era avvenuto in parte nei locali della polizia stessa, quantunque la registrazione avvenisse sempre sui "server" della Procura).

Commentario1

  • 1Intercettazioni telefoniche, utilizzabilità, tecnica dell'ascolto remoto, legittimità, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2007, n. 41253
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41253
Data del deposito : 27 settembre 2007

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