Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 1
In tema di intercettazioni, la possibilità che, nell'ambito dell'articolazione delle operazioni di ascolto, queste ultime possano avvenire contemporaneamente anche presso gli uffici della polizia giudiziaria, non determina il venire meno delle garanzie previste dalla legge allorché la registrazione si realizzi comunque attraverso gli impianti collocati nella Procura della Repubblica, posto che ogni possibile manipolazione della prova è evitata proprio dalla registrazione integrale delle comunicazioni. (La Corte, affermando il principio, ha respinto il ricorso fondato sulla tesi dell'inutilizzabilità delle intercettazioni a causa del fatto che l'ascolto da parte del personale della polizia giudiziaria era avvenuto in parte nei locali della polizia stessa, quantunque la registrazione avvenisse sempre sui "server" della Procura).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni telefoniche, utilizzabilità, tecnica dell'ascolto remoto, legittimità, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/09/2007, n. 41253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41253 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 27/09/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO NC - Consigliere - N. 1524
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 005360/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ NC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 01.12.2006 del Tribunale di Torino;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il procedimento;
udita relazione del Consigliere Dott. Luigi Bartolomei;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Torino, sezione del riesame, ha rigettato, per quanto in questa sede interessa, l'istanza presentata dal difensore di ZZ NC per ottenere la revoca della misura della custodia cautelare in carcere, confermando l'ordinanza del G.I.P. in data 27.10.2006.
Quanto al quadro indiziario è stato tenuto conto dell'intercettazione telefonica del 9 dicembre 2005 ore 15,08. Quanto alle esigenze cautelari è stato evidenziato il livello professionale dei traffici di stupefacente, prevalentemente cocaina, e del volume delle partite trattate con pericolo di recidivanza specifica, nonché dei precedenti penali, specifici e con fini di lucro, ritenendosi non incompatibile con il regime in atto le condizioni di salute del ZZ.
Propone ricorso per cassazione il difensore di costui per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento all'art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, anche in relazione all'art. 89 disp. att. c.p.p., art.357 c.p.p., comma 3 e art. 373 c.p.p., comma 4.
Rileva che i verbali del 5 e 16 dicembre 2005 non erano sufficienti a dimostrare la regolarità delle intercettazioni ritenute dal Tribunale;
ciò in quanto non contenevano la descrizione delle modalità di registrazione, non davano conto del luogo nel quale si erano compiute le operazioni di ascolto, consentendo di collocare all'interno dei locali della Procura della Repubblica per cui era stata rilasciata l'autorizzazione esclusivamente le operazioni tecnico-meccaniche di captazione compiute dal "server di sistema" - peraltro non specificate -; mentre nulla dicevano sullo svolgimento delle operazioni implicanti l'attività dell'uomo, come l'ascolto, non davano conto delle "insuperabili circostanze, da indicarsi specificatamente, che impediscono la documentazione contestuale". Rileva ancora che non era possibile ritenere sussistenti i requisiti di regolarità delle intercettazioni previsti per il cosiddetto metodo di "instradamento" per l'insussistenza di alcune condizioni, quali la prova che le modalità esecutive non avessero comportato l'esclusione dell'ascolto da parte della Procura della repubblica ove era collocato l'impianto e che la registrazione fosse avvenuta nei locali medesimi.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3 in quanto manifestamente infondato.
Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 268 c.p.p. in relazione all'art. 89 disp. att. c.p.p.. Secondo tale seconda disposizione, il verbale delle operazioni di intercettazione contiene l'indicazione degli estremi del decreto autorizzativo, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni (comma 1). Tali prescrizioni risultano adempiute dall'esame dei verbali redatti presso la Questura di Torino (e allegati in fotocopia al ricorso) di inizio delle operazioni in data 5 dicembre 2005 alle ore 09,00 e di cessazione in data 16 dicembre successivo alle ore 13,30, dove viene indicato, oltre all'utenza cellulare intercettata, il decreto di intercettazione urgente del PM in data 3.12.2005, le modalità di registrazione effettuate nei locali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino mediante l'utilizzo di server n. 00403 fornito da una ditta di Binago (CO) tramite linea di appoggio numerata, i nominativi del personale di P.G. che ha partecipato alle operazioni di ascolto.
Che la registrazione delle conversazioni telefoniche intercettate non sia avvenuta nei locali della Procura Torinese, in violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 è una mera illazione del ricorrente desunta dalla redazione dei verbali nei locali della Questura, inidonea a rendere inadeguata la motivazione addotta dal Tribunale del riesame secondo cui non si può presumere la falsità di una attestazione del pubblico ufficiale in atto pubblico e la verbalizzazione ben può essere effettuata in luogo diverso da quello ove l'atto è compiuto. In proposito viene richiamata la sentenza n. 20140/2005 di questa sezione della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, in base alla quale la contemporanea possibilità di ascolto negli uffici della polizia giudiziaria non comporta il venir meno delle garanzie previste, una volta che negli impianti collocati nella Procura della Repubblica sia possibile l'ascolto e la registrazione (nella ipotesi richiamata in sentenza anche la verbalizzazione), dal momento che è proprio attraverso l'integrale registrazione delle conversazioni viene evitato il rischio di possibili manipolizzazioni della prova. Quanto alla dedotta inosservanza delle prescrizioni in ordine alla contestualità della documentazione prevista dall'art.373 c.p.p., comma 4 e valeva anche per la P.G. in forza del richiamo operato dal precedente art. 357 c.p.p., comma 3, è da rilevare come in materia di intercettazione di comunicazioni telefoniche vale la specifica disciplina sopra richiamata, fatta salva dalla deroga prevista in tali casi dall'art. 373 c.p.p., comma 1. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma, determinata come in dispositivo, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi l'ipotesi di esonero (e cioè la mancanza di colpa) ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale. Alla conferma del titolo custodiale consegue l'applicazione della L. n. 332 del 1995, art. 23, comma 1 bis, inserito nell'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2007