Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 2
Sono utilizzabili i risultati della localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) degli spostamenti di una persona sul territorio, acquisiti attraverso le annotazioni di servizio della polizia giudiziaria circa le coordinate segnalate dal sistema di rilevamento, in quanto costituiscono il prodotto di un'attività di investigazione atipica assimilabile al pedinamento e non alle operazioni di intercettazione.
In tema di localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS), l'assenza del supporto informatico contenente l'originale dei tracciati non inficia l'attendibilità probatoria dei dati concernenti le coordinate degli spostamenti di una persona sul territorio segnalate dal sistema e trasfusi nelle annotazioni e nelle relazioni di servizio.
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[*] Ricordo prima di proseguire che il lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro ha il diritto di verificare come e da chi i dati relativi alla sua attività saranno raccolti e trattati, in modo tale da prestare un consenso effettivamente informato. La dichiarazione di consenso può prevedere, ad esempio, specifiche autorizzazioni che saranno proprie di una policy sulla sicurezza aziendale personalizzata, che deve essere letta con cura e molta attenzione. Policy che se ben strutturata dovrebbe indicare al momento della cessazione del rapporto anche tutti gli obblighi a carico del datore di lavoro in merito alla restituzione al dipendente dei dati raccolti che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/11/2012, n. 48279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48279 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 27/11/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - N. 1666
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 30363/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HI AN N. IL 19/06/1978;
2) ON ED N. IL 26/08/1989;
3) XH MA N. IL 11/10/1987;
avverso l'ordinanza n. 160/2012 TRIB. LIBERTÀ di TRIESTE, del 08/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Viola Pompeo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del Riesame di Trieste l'8.05.2012 decideva sull'istanza di riesame proposta dalla difesa di LE AN, ON RI e OX MA avverso l'ordinanza con cui in data 29.03.2012 il G.I.P. del Tribunale di Udine aveva loro applicato la misura della custodia in carcere.
Il Tribunale rigettava la richiesta di riesame e conseguentemente confermava l'ordinanza impugnata, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento incidentale. Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore i sopra indicati indagati e concludevano chiedendone l'annullamento senza rinvio, in subordine con rinvio, per i seguenti motivi:
1) Mancanza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla omessa trasmissione di atti posti a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere al Tribunale del riesame di Trieste ex art. 309 c.p.p., comma 5, con particolare riferimento alle pagine 36 e 37 dell'ordinanza di custodia suddetta. Lamentava sul punto il difensore che tale omissione aveva comportato una gravissima lesione del diritto di difesa in considerazione del fatto che le pagine assenti erano quelle relative alle conclusioni del giudice circa l'applicazione o meno della misura per ciascun capo di imputazione e che l'ordinanza in questione era stata notificata agli odierni indagati, detenuti in carcere, priva delle pagine 36 e 37, tanto che gli stessi si erano rifiutati di firmare la notifica. Lamentava ancora la difesa che nell'ordinanza custodiale si faceva riferimento ad un'annotazione dei Carabinieri di Udine del 30.01.2012 relativa agli spostamenti tramite GPS di autovettura in uso agli indagati, ad una annotazione degli stessi Carabinieri del 17.11.2011, ad un verbale di riconoscimento del 17.01.2012, ma tali atti non erano stati trasmessi dal pubblico ministero al Tribunale del riesame e tale omissione, ad avviso della difesa, avrebbe dovuto determinare la dichiarazione di inefficacia della misura della custodia in carcere ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 5 e 10. L'ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste
sarebbe quindi nulla.
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)) per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità con riferimento alle dichiarazioni rese da AC DA e IC TH in data 22.12.2011 ai Carabinieri del Comando Provinciale di Udine in quanto rese in violazione dell'art.63 c.p.p., comma 2.. Entrambi, infatti, secondo la difesa, avrebbero dovuto essere escussi con le garanzie previste per le persone sottoposte ad indagini. In particolare il AC DA è coimputato degli odierni ricorrenti nell'ambito del presente procedimento penale in quanto aveva ceduto agli odierni indagati, che ne avevano fatto la loro "base logistica", una abitazione di cui aveva la disponibilità. Anche IC TH, convivente del AC, era a conoscenza di tali fatti e inoltre era stata trovata in possesso di una moneta risultata provento di furto.
3) Inosservanza di norme processuali e omessa motivazione (art. 606 c.p.p., lett. c) ed e)) con riferimento alla inutilizzabilità dei dati relativi ai GPS installati sulle autovetture di interesse forniti tramite supporti magnetici ed alla inutilizzabilità dei dati forniti dalla società autostrade (fotogrammi) e dei telepass per mancanza dei verbali di acquisizione e conservazione dei suddetti dati. Secondo la difesa, a causa della mancanza di tali verbali, le prove cosiddette informatiche acquisite nell'ambito del presente procedimento penale sarebbero da considerarsi inutilizzabili perché acquisite senza le garanzie proprie di un documento informatico. Parimenti la difesa sosteneva la inutilizzabilità dei dati relativi ai Telepass in uso presumibilmente agli autori dei furti contestati, dal momento che tali dati erano stati acquisiti su fogli semplici, senza indicazione alcuna circa la provenienza, la presenza o meno dell'autorizzazione del pubblico ministero all'acquisizione e, soprattutto, senza nessuna indicazione sulla corrispondenza dei dati riportati a quelli originali.
4) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento a tutti i reati contestati, particolarmente con riferimento al reato associativo di cui al capo 5).
Secondo la difesa, in particolare per quanto attiene alla sussistenza del reato associativo, il Tribunale del riesame si sarebbe limitato a vagliare in modo assolutamente generico le emergenze investigative e avrebbe descritto le condotte illecite attribuite agli odierni indagati in modo assolutamente generico, impreciso e aspecifico, fondando la sussistenza del requisito della gravità indiziaria su mere rielaborazioni personali di situazioni ambigue e non certamente inequivoche. Per quanto in particolare attiene al reato associativo, osservava la difesa che erroneamente il Tribunale del riesame ne avrebbe ritenuto la sussistenza soltanto sulla base del fatto che i tre odierni indagati erano a conoscenza dell'attivitò criminosa del gruppo, in particolare della commissione di reati contro il patrimonio. Riteneva poi la difesa che neppure si potesse ritenere sussistente il requisito della gravità indiziaria in relazione agli ulteriori elementi strutturali della fattispecie associativa e cioè il programma criminoso, la predisposizione di mezzi, il patto stabile e permanente. Infine evidenziava la difesa che lo stesso Tribunale del riesame (cfr. pag.6 dell'ordinanza impugnata) aveva dato conto della incertezza della composizione del gruppo criminoso e non aveva replicato ai rilievi difensivi formulati con riferimento ad ogni singolo capo di imputazione. Veniva particolarmente censurato il provvedimento laddove non aveva evidenziato l'incertezza dei riconoscimenti fotografici, con particolare riferimento a quelli effettuati in relazione ai capi di imputazione contrassegnati con i numeri 9) e 18).
Per quanto infine attiene a tutti gli altri capi di imputazione la difesa aveva lamentato di avere eccepito con i motivi di riesame la carenza di motivazione a proposito della indistinta contestazione di tutti i reati a tutti gli indagati, senza alcuna differenziazione circa il ruolo di ognuno, ma il Tribunale del riesame non aveva minimamente replicato a tali censure, che pure erano state ampiamente trattate e dibattute, limitandosi ad un mero richiamo alla "selezione indiziaria" operata dal giudice di prime cure.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene al primo motivo l'ordinanza impugnata appare adeguatamente motivata, avendo i giudici evidenziato che erano state trasmesse varie copie del provvedimento impugnato, le quali erano "diversamente" incomplete perché mancanti di atti, ma non degli stessi atti. Era stato pertanto possibile al Collegio giudicante leggere il testo integrale dell'ordinanza di custodia cautelare, con il solo inconveniente di reperire la pagina mancante in altra copia del provvedimento. Anche alla difesa dei tre indagati pertanto era stato possibile leggere l'ordinanza cautelare nella sua interezza. Parimenti con riferimento alle annotazioni che la difesa dei ricorrenti assumeva non essere presenti tra gli atti depositati al Tribunale del riesame e al "verbale di riconoscimento" del 17.01.2012, i giudici del riesame osservavano, quanto alle prime, che nel testo dell'ordinanza cautelare era stata riportata erroneamente la data degli atti cui si voleva fare rinvio, in quanto le annotazioni in questione erano in effetti quelle del R.O.N.I. della Compagnia dei Carabinieri di Udine in data 20.01.2012 e 18.11.2012, quanto al "verbale di riconoscimento" del 17.01.2012, lo stesso effettivamente non era stato trasmesso, ma non aveva alcun valore di elemento indiziario individualizzante nei confronti degli odierni indagati.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Sul punto i giudici del Tribunale del riesame hanno dettagliatamente argomentato e hanno evidenziato che il AC ha reso spontanee dichiarazioni, che, peraltro, non avevano nessuna valenza indiziaria indiretta nei confronti di alcuno degli odierni ricorrenti. La IC poi non era mai stata indagata, ne' poteva essere ritenuta complice del AC per il solo fatto che nell'alloggio in cui entrambi convivevano sono stati rinvenuti oggetti di provenienza furtiva.
Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso. I giudici del Tribunale del riesame hanno infatti dettagliatamente indicato le ragioni per cui è stata ritenuta infondata l'eccezione di inutilizzabilità dei dati relativi ai GPS installati sulle autovetture di interesse forniti tramite supporti magnetici e dei dati forniti dalla Società Autostrade (fotogrammi) e dei Telepass per mancanza dei verbali di acquisizione e conservazione dei suddetti.
La giurisprudenza di questa Corte, che questo Collegio condivide, infatti, (cfr, Cass., Sez. 1^, Sent. n. 9416 del 7.01.2010, Rv.246774) ha ritenuto che sono utilizzabili i risultati della localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) degli spostamenti di una persona sul territorio, mediante l'acquisizione delle annotazioni e rilevazioni di servizio della polizia giudiziaria circa le coordinate segnalate dal sistema di rilevamento, in quanto costituiscono il prodotto di un'attività di investigazione atipica assimilabile al pedinamento e non alle operazioni di intercettazione. Questa Corte ha conseguentemente precisato che i supporti informatici relativi a tale attività di indagine non vanno considerati "atti non ripetibili", come accade per gli esiti delle intercettazioni.
Di conseguenza, l'assenza del supporto informatico contenente l'originale dei tracciati non può in alcun modo inficiare l'attendibilità e la oggettiva valenza probatoria dei medesimi dati, concernenti le coordinate segnalate dal sistema satellitare, immediatamente trasfusi nelle annotazioni e nelle relazioni di servizio.
Infondato è infine il quarto motivo di ricorso. Il provvedimento impugnato è infatti motivato in maniera adeguata e congrua con riferimento alla sussistenza del requisito della gravità indiziaria. Per quanto attiene infatti al reato associativo è stato evidenziato che l'esistenza di un sodalizio criminoso nei termini corrispondenti a quelli della contestazione emergeva dall'esame delle emergenze investigative. Osservavano infatti i giudici del riesame che gli odierni ricorrenti, avvalendosi in alcuni casi della collaborazione di altri soggetti, avevano programmato la commissione di una serie indefinita di reati contro il patrimonio con modalità omogenee e con selezione di volta in volta degli obiettivi più convenienti e agevoli da colpire. Per quanto poi attiene ai singoli furti il Tribunale del riesame faceva propria la motivazione dell'ordinanza cautelare che aveva dettagliatamente valutato il compendio indiziario e osservava che le censure sul punto della difesa si risolvevano in una critica sulla verosimiglianza della tesi accusatoria, con riferimento in particolare alla ritenuta labilità delle individuazioni fotografiche dei ricorrenti effettuate dalle persone offese, peraltro già attentamente considerate dal giudice che aveva emesso l'ordinanza di custodia cautelare.
I ricorsi devono essere pertanto rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2012