Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 635. Sospensione dell'esecuzione 1. La corte di appello puo' in qualunque momento disporre, con ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato.
2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato.
Commentari • 36
- 1. Applicazione misura cautelare in revisione: valutazioni necessarieDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 febbraio 2024 · 248.10037
[…] La questione: applicare una misura cautelare nel giudizio di revisione La Corte di Appello di Potenza, in funzione di giudice della revisione, accoglieva un'istanza di un condannato di sospensione dell'esecuzione ex art. 635 cod. proc. pen. della pena oggetto di una sentenza del Tribunale di Brindisi emessa nel 2022, […] lett. c), cod. proc. pen. perché riguarda un soggetto che è già stato condannato per il reato che gli è stato attribuito (Sez. 1, n. 5596 del 13/10/1999: In ordine ai presupposti dell'applicazione delle misure cautelari previste dalla norma speciale dell'art. 635 cod. proc. pen. la giurisprudenza di legittimità ritiene che “l'art. 635 c.p.p., comma 1, concede al giudice, […]
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Giurisprudenza • 180
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 11/01/2024, n. 1303Provvedimento: […] Come emerge dalla lettera della norma, l'applicazione della misura cautelare speciale dell'art. 635 cod. proc. pen. non è, però, una mera conseguenza automatica del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena, ma deve essere frutto di una valutazione ulteriore del giudice della revisione ("applicando, […] in quanto riguarda soggetto che è già stato condannato per il reato che gli è stato attribuito (Sez. 1, n. 5596 del 13/10/1999, Sofri, Rv. 214496: In ordine ai presupposti dell'applicazione delle misure cautelari previste dalla norma speciale dell'art. 635 cod. proc. pen. la giurisprudenza di legittimità ritiene che "l'art. 635 c.p.p., comma 1, concede al giudice, […]Leggi di più...
- motivazione affievolita·
- misure cautelari·
- pericolo di fuga·
- esigenze cautelari·
- art. 274 cod. proc. pen.·
- art. 635 cod. proc. pen.·
- sospensione dell'esecuzione della pena·
- revisione del processo