Art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e' prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale , e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente anche anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
3-bis. ((Se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero di delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale ed emerge una situazione pregiudizievole per l'integrita' psicofisica di minorenni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore della Repubblica distrettuale procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)) .
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.
2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e' prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 , 609-bis , 609-ter , 609-quater , 609-quinquies , 609-octies , 612-bis e 612-ter del codice penale , ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale , e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato e' data immediatamente anche anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
3-bis. ((Se si tratta di taluno dei delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero di delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale ed emerge una situazione pregiudizievole per l'integrita' psicofisica di minorenni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore della Repubblica distrettuale procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)) .
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.