Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2007, n. 35299
CASS
Sentenza 24 aprile 2007

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Massime1

L'ascolto cosiddetto "remotizzato", ovvero da luogo diverso rispetto a quello nel quale siano legittimamente eseguite le operazioni captative di conversazioni o comunicazioni, è del tutto legittimo e non richiede l'autorizzazione del pubblico ministero. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che l'immediato ascolto da parte della P.G. di conversazioni intercettate nei locali della Procura, mediante istradamento dei flussi sonori nei propri locali, non interferisce con la corretta esecuzione delle operazioni captative, ed anzi ne assicura l'efficacia, attesa l'evidente opportunità del collegamento diretto ed immediato tra la P.G. che esegue l'indagine e gli sviluppi delle intercettazioni in atto).

Commentario1

  • 1Intercettazioni telefoniche, utilizzabilità, tecnica dell'ascolto remoto, legittimità, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2007, n. 35299
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35299
Data del deposito : 24 aprile 2007

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