Sentenza 24 aprile 2007
Massime • 1
L'ascolto cosiddetto "remotizzato", ovvero da luogo diverso rispetto a quello nel quale siano legittimamente eseguite le operazioni captative di conversazioni o comunicazioni, è del tutto legittimo e non richiede l'autorizzazione del pubblico ministero. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che l'immediato ascolto da parte della P.G. di conversazioni intercettate nei locali della Procura, mediante istradamento dei flussi sonori nei propri locali, non interferisce con la corretta esecuzione delle operazioni captative, ed anzi ne assicura l'efficacia, attesa l'evidente opportunità del collegamento diretto ed immediato tra la P.G. che esegue l'indagine e gli sviluppi delle intercettazioni in atto).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni telefoniche, utilizzabilità, tecnica dell'ascolto remoto, legittimità, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/04/2007, n. 35299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35299 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 24/04/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 663
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 006365/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SS IR, N. IL 01/09/1978;
avverso ORDINANZA del 14/12/2006 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO Antonio;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Udito il difensore Avv. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
SS IR ha proposto ricorso per (Cassazione per l'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Bologna il 14/12/2006 che confermava il provvedimento di custodia cautelare in carcere del 14/11/2006 emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bologna. Deduce i seguenti motivi:
1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), e dell'art. 271 c.p.p., delle intercettazioni telefoniche ed ambientali per inosservanza dell'art. 268 c.p.p., comma 3. Nel procedimento in questione, la Pubblica accusa demandava al Reparto Operativo del locale (Comando Carabinieri, il compito del mero ascolto delle conversazioni intercettate, lasciando intendere che tutta l'ulteriore attività tipica all'intercettazione (registrazione in particolare), avvenisse presso la Procura, unico luogo a ciò deputato in assenza di degna e ragionevole motivazione che vi deroghi.
In realtà, da un'attenta disamina dei decreti autorizzanti, (si censurano tutti i decreti, in particolar modo i nn. 1660/05; 1778/05;
1785/05; 1787/05; 1788/05; 1957/05; 679/06; 680/06; 681/06; 685/06);
si evince che la P.G., in totale spregio della normativa sopra richiamata, ed evidentemente in base a quanto disposto dallo stesso P.M., si è occupata, nelle proprie sale ubicate presso la Caserma dei Carabinieri sita in viale Panzacchi (BO), non solo dell'ascolto, bensì anche della verbalizzazione e della registrazione delle conversazioni intercettate inviando, come risulta dagli atti, plichi sigillati contenenti i "CD-ROM" per l'Autorità Giudiziaria. Dai fogli apposti sui plichi con l'intestazione "Regione (X. Emilia Romagna - Comando provinciale - Reparto Operativo" e dalle date dei timbri sembra ricavarsi una ipotesi che i Carabinieri abbiano proceduto alla registrazione delle intercettazioni presso i loro locali siti in viale Punzecchi e, dopo averle opportunamente sistemate, hanno poi predisposto il loro inoltro presso la Procura. Vi era stata, quindi, palese violazione della normativa di cui all'art. 271 c.p.p.. Tale violazione rileva anche, ai fini della esistenza, dei gravi indizi di colpevolezza.
Chiede, pertanto, il ricorrente che la Corte di Cassazione voglia annullare, senza rinvio, l'ordinanza per declaratoria di inefficacia della misura cautelare ovvero annullare l'ordinanza impugnata confermativa del provvedimento di custodia cautelare. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi i quali si risolvono in mere congetture ed illazioni.
Si premette:
a) che il P.M ha autorizzato ad eseguire fuori dei locali della Procura della Repubblica, esclusivamente le operazioni di ascolto;
b) che, come la stessa difesa riconosce, è del tutto legittimo l'ascolto c.d. remotizzato che, proprio in quanto lecito, non avrebbe richiesto neanche la espressa autorizzazione del P.M., peraltro intervenutole, invero, principio affermato da questa Suprema Corte che la possibilità di immediato ascolto, mediante in stradamento dei flussi sonori, nei locali della P.G., mentre non interferisce con la esecuzione delle "operazioni" captative negli ambienti della Procura, assicura, viceversa, l'efficacia delle operazioni medesime, attesa l'evidente opportunità di istituire un collegamento diretto ed immediato tra l'autorità di P.G. che segue l'indagine e di sviluppi delle intercettazioni in atto (Cass. sez. 6, 27/5/2005 n. 20140);
c) che, per quanto attiene all'attività di "redazione del verbale" delle operazioni intercettate con la contestuale sommaria trascrizione del contenuto delle conversazioni intercettate, la stessa può, a sua volta, essere effettuata negli uffici della P.G. anche quando l'indagine venga condotta mediante impianti installati nei locali della Procura della repubblica, posto che l'art. 268 c.p.p., nei primi due commi, distingue nettamente l'esecuzione delle operazioni dalla relativa verbalizzazione, e, nel comma successivo, prescrive uno speciale provvedimento del P.M. nella ricorrenza di determinati presupposti, solo quando le "operazioni" - e non altre attività - debbano essere svolte in locali non pertinenti alla Procura stessa (Cass. sez. 6, 24/02/2005 n. 7285). Ciò premesso, osserva questa Corte di legittimità che il Tribunale ha disatteso correttamente le argomentazioni difensive (rectius: le congetture), con le seguenti, adeguate argomentazioni:
- il verbale, redatto (legittimamente, come si è visto) nei locali della Polizia Giudiziaria, da espressamente conto dell'ubicazione degli impianti (apparati) di registrazione presso la sala intercettazioni della Procura della Repubblica di Bologna, "con ascolto da remoto presso questo reparto operativo Carabinieri" (in conformità, dunque, per quanto sopra argomentato, alla normativa ed ai decreti attuativi del Pubblico Ministero, addirittura ultronei nella parte autorizzante l'ascolto remotizzato);
- "ed i fogli apposti sui plichi sono ben lungi dal dimostrare, o anche soltanto dal giustificare il sospetto che le intercettazioni siano avvenute in luogo diverso dai locali della Procura a ciò deputati: essi recano, nell'intestazione, il riferimento nominativo ad un determinato reparto locale dell'Arma ed il relativo indirizzo, evidentemente perché della esecuzione captativi erano stati delegati, appunto, i CC che avevano, poi, ad operazione effettuata, proceduto alla collazione e alla sistemazione nei plichi sigillali dei supporti destinati alla Procura su cui le conversazioni erano state incise".
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, 2 sezione penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2007
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007