Sentenza 7 maggio 2004
Massime • 2
Le riprese videofilmate costituiscono prove documentali non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 cod. proc. pen. e pertanto non possono considerarsi assimilabili al "genus" delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Ne discende che ad esse non si applica la disciplina prevista dagli artt. 266 e segg. stesso codice, fermo restando il limite della tutela della libertà domiciliare di cui all'art. 14 Cost., che va valutato di volta in volta. (Nella specie si è ritenuto che la libertà domiciliare non fosse stata compressa in quanto la telecamera era stata collocata in un garage condominiale, area ricadente nell'utilizzabilità di un numero indifferenziato di persone e non nella sfera della privata dimora). V. Corte cost., 24 aprile 2002 n. 135.
La localizzazione mediante sistema satellitare (cosiddetto GPS) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini si traduce in una sorta di pedinamento e non è, pertanto, assimilabile all'attività di intercettazione di conversazioni e comunicazioni; conseguentemente, essa non necessita di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari.
Commentari • 8
- 1. Sorveglianze di polizia e metodi di localizzazione degli indagati mediante l’impiego di strumenti elettronici: uno studio comparato tra Spagna e ItaliaErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 10 novembre 2025
- 2. Sentenza Cassazione Penale n. 19285 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19285 Anno 2013 Presidente: ESPOSITO ANTONIO Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA 2/11/2012; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; udito per l'indagato l'avv. Gregorio Viscomi in sostituzione dell'avv. Luigi Falcone che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/9/2012 il Giudice per …
Leggi di più… - 3. Intercettazioni telefoniche e ambientali, le videoriprese.https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2016
Le intercettazioni ambientali, autorizzazione, esecuzione ed utilizzabilità. Le videoriprese (materiale di studio della Scuola Superiore della Magistratura, Antonio D'Amato, 2014) Scuola Superiore della Magistratura INCONTRO PER I MAGISTRATI ORDINARI CHE C'È DI NUOVO IN TEMA DI INTERCETTAZIONI? Le intercettazioni ambientali, autorizzazione, esecuzione ed utilizzabilità. Le videoriprese. Scandicci (FI), 4 Novembre 2014. Relatore: Antonio D'Amato Procura della Repubblica, Direzione distrettuale antimafia, Napoli Sommario Premessa: nozione giuridica di intercettazione. 1. Finalità della normativa sulle intercettazioni. 2. Intercettazioni ambientali: presupposti e limiti di ammissibilità. Le …
Leggi di più… - 4. Le intercettazioni nelle indagini penaliFrancesca Servadei · https://www.studiocataldi.it/ · 17 maggio 2016
La disciplina delle intercettazioni (articolo 266 e seguenti), viene definita dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, sentenza 12189/2005), come la captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti al fine di escluderne altri con modalità oggettivamente idonee allo scopo, realizzata da un soggetto terzo mediante strumenti tecnici atti a rendere inutili tutte quelle misure poste per tutelare il carattere riservato. Tipologie di intercettazioni Le intercettazioni possono essere telefoniche ovvero ambientali; le prime consistono in acquisizioni di conoscenze attraverso l'uso del telefono ovvero diverse forme di trasmissione, le …
Leggi di più… - 5. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/05/2004, n. 24715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24715 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 07/05/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 809
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 47009/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS RU nato il [...];
e da:
De GL DD nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 9-4-03 dalla Corte di appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Viglietta Gianfranco che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso del De GL e per il rigetto di quello del SS.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 31-2-02 il Tribunale di Alessandria, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava SS RU e De GL DD responsabili di plurimi episodi di furto e tentato furto pluriaggravati: con la continuazione e la diminuente del rito li condannava a pene ritenute di giustizia.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Torino con pronuncia 21-2-01 avverso la quale hanno ora proposto ricorso per Cassazione gli imputati in base ai seguenti motivi.
De GL AN:
1 - Mancanza di motivazione in punto omessa concessione delle attenuanti generiche. La censura è infondata.
Invero la Corte territoriale ha operato richiami a parametri normativamente corretti, rappresentati dal numero elevato di fatti delittuosi, dai loro risultati e dalle modalità della condotta significative di capacità, professionalità nonché determinazione nel delinquere;
ne' può valere il rilevo difensivo di omessa considerazione delle posizioni dei singoli imputati posto che in realtà la condotta fu realizzata con le medesime modalità ed esiti da ognuno di loro.
SS RU:
1 - Mancanza di motivazione in ordine alle argomentazioni difensive sul contenuto delle intercettazioni, delle riprese video, delle emergenze rilevate dal GPS ed in generale sul contesto probatorio.
2 - Mancanza di motivazione sull'eccezione di inutilizzabilità di tutte le operate intercettazioni - Violazione di legge.
3 - Vizio di motivazione in punto responsabilità.
4 - Vizio di motivazione in punto pena. Procedendo in ordine logico la Corte osserva.
Innanzitutto va considerato che a fronte di questioni processuali ogni censura concernente la motivazione è inammissibile in quanto ciò che rileva è esclusivamente la correttezza o meno della adottata soluzione (Cass. 17-1-92 n. 0 4931 RV. 188913; Cass. 13-4-94 n. 0 4173 RV. 197993). Tanto premesso, per quanto concerne le intercettazioni non sussiste situazione alcuna di illegittimità e quindi di inutilizzabilità che possa incidere anche nel giudizio abbreviato.
La localizzazione tramite sistema satellitare (cosiddetto GPS) degli spostamenti di un soggetto nei confronti del quale sono in corso indagini, si traduce in una sorta di pedinamento e non è in alcun modo assimilabile all'attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e segg. c.p.p. per cui essa non necessita di alcuna autorizzazione preventiva (Cass. 2-5-02 n. 16130 RV. 221918). A loro volta le riprese video filmate sono da considerarsi prove documentali non disciplinate dalla legge, previste dall'art. 189 c.p.p. e non già siccome appartenenti al "genus" delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni: ne deriva che alle medesime non si applica la disciplina prevista dagli artt. 266 e segg c.p.p., fermo restando il limite della tutela della libertà
domiciliare di cui all'art. 14 Cost. da valutarsi di volta in volta. Nel caso in esame sotto codesto profilo va rilevato che tale libertà non è stata in alcun modo compressa posto che la telecamera venne collocata in un corridoio del garage condominiale, area ricadente nell'utilizzabilità di un numero indifferenziato di persone e non nella sfera della privata dimora.
Per ciò che attiene alle intercettazioni di conversazioni tra presenti, basti segnalare che le stesse - secondo quanto esposto nel provvedimento impugnato e non specificatamente contestato dal ricorrente - sono state ritualmente autorizzate;
del tutto generica è infine la denuncia relativa alle trascrizioni.
Tutte le ulteriori deduzioni in punto responsabilità e pena si risolvono nel prospettare con censure di merito una valutazione del quadro probatorio diversa da quella operata dalla Corte territoriale;
nè può assumere alcun rilevo la circostanza che quest'ultima non si sia pronunciata in ordine alla tesi difensiva secondo cui i fatti dovevano qualificarsi in termini di favoreggiamento: posto che la manifesta infondatezza di tale assunto non si imponeva alcun onere motivazionale.
Per le svolte argomentazioni s'impone il rigetto dei ricorsi con condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2004