Sentenza 3 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2004, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANALSARNO SRL, con sede in Ravenna, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Guglielmo Maurizio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTTAVIANI 66, presso lo studio dell'avvocato ORESTE PASCUCCI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avvocato ROBERTO SPAGGIARI;
- ricorrente -
contro
EUROCEM SPA, in persona del liquidatore Ing. Sadi Dahdale, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 41, presso lo studio dell'avvocato LUIGI INSABATO, e rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Aldo Starace;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1961 del 7 settembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Sabatini;
Udito l'avv. Pascucci, per la ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 24 novembre 1992 la società NA convenne in giudizio la società CE e chiede accertarsi che nulla era da essa a costei dovuto con riferimento alla fattura n. 302 emessa in data 25.9.1992 dalla società BE e già pagata a quest'ultima.
Nel resistere, la convenuta sostenne di aver diritto al pagamento degli importi, per complessive lire 536.006.058, di cui alla predetta fattura ed a quella n. 303, importi per i quali spiegò domanda riconvenzionale.
Con sentenza del 28 giugno 1997 l'adito Tribunale di Napoli respinse la domanda attrice ed accolse la riconvenzionale:
decisione che y impugnata dalla parte, rimasta soccombente, è stata confermata dalla Corte di appello con la pronuncia, ora gravata. Secondo guanto accertato in punto di fatto da detta Corte, l'8 ottobre 1990 fu stipulato tra la NA e la BE (fornitrice) un contratto di fornitura di calcestruzzi, in relazione al quale quest'ultima, il 18 maggio 1992, delegò la CE ad incassare i propri crediti, delega, peraltro, dichiarata caducata dalla stessa BE in data 30.9.1992 a decorrere dal 1 settembre stesso anno: data, secondo l'attrice, a partire dalla quale essa aveva corrisposto quanto dovuto direttamente alla originaria creditrice.
In diritto la Corte territoriale, qualificato l'atto del 18.5.1992 quale cessione di credito, ha ritenuto che la successiva scrittura del 30.9.1992 non poteva avere valore probatorio sia perché proveniente dalla BE, che non era parte in causa, sia perché la stessa BE non aveva il potere di revocare la cessione di credito alla CE senza l'accordo di quest'ultima (cessionaria), accordo che era mancato, talché il pagamento effettuato dalla NA (debitore ceduto) non aveva efficacia liberatoria nei confronti della stessa cessionaria.
Per la cassazione di tale decisione la NA ha proposto ricorso, affidato ad unico mezzo, cui la CE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso la ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione degli artt. 1260 ss. e 1362 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. e in contrasto con la qualificazione giuridica di cessione di credito, attribuita dalla sentenza impugnata all'atto del 18 maggio 1992, lo qualifica invece come delegazione di pagamento (cui - precisa - essa ricorrente rimase del tutto estranea), e trae da ciò la legittimità del pagamento effettuato alla BE successivamente alla comunicazione del 30.9.1992, legittimità che resterebbe ferma quand'anche - aggiunge - fosse effettivamente ravvisabile nel contratto del 18.5.1992 una cessione di credito e, quindi, un contratto trilatero tra BE, NA ed CE, avendo quest'ultima prestato, ai sensi dell'art. 1264 primo comma c.c., il proprio assenso alla retrocessione del credito a mezzo del proprio legale avv. Vincenzo D'Anna, sindaco della propria cliente, presso la quale ha anche trasferito il proprio studio legale qualifica infine come "strabiliante" la conferma dell'accoglimento della riconvenzionale in relazione alla somma di lire 136.006.058, essendo stata essa stornata dalla BE, in forza di nota di accredito del 28.10.1992, direttamente in favore della NA.
La controricorrente insiste nell'affermare che si trattò di cessione di credito, nega di avere prestato il proprio consenso alla retrocessione osservando tra l'altro che l'avv. D'Anna non aveva poteri rappresentativi della società, e preliminarmente osserva che la qualificazione giuridica del rapporto involge una questione di fatto, che la ricorrente inammissibilmente pretende risolvere in senso difforme da quanto motivatamente ritenuto dalla Corte del merito;
osserva che in ogni caso il pagamento del 25.9.1992 non può rivestire carattere liberatorio perché effettuato prima della comunicazione del 30, 9, 1992, Tali essendo i termini delle questioni sottoposte all'esame di questa Corte, deve osservarsi che se - come la sentenza impugnata ha ritenuto, come la controricorrente continua a sostenere e come la stessa ricorrente subordinatamente afferma - il contratto del 18 maggio 1992 costituisce una cessione di credito, il giudice, al quale debitore ceduto e cessionario avevano sottoposto le reciproche domande di cui in narrativa, avrebbe dovuto, a norma dell'art. 102 secondo comma c.p.c., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore cedente. Trattavasi, infatti, di esaminare validità ed efficacia della revoca di cui all'atto in data 30.9.1992 di quest'ultimo, e, in definitiva, se i pagamenti, successivi a tale atto e conseguenti alle forniture di cui al contratto dell'8 ottobre 1990 tra Canalsarmo ed TO, dovessero essere effettuati a quest'ultima (creditore cedente) od all'CE (cessionaria).
Deve infatti ribadirsi che il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario se il debitore contesta la sostituzione del creditore originario e chiede una pronuncia sulla titolarità del credito con effetti vincolanti nei confronti di questi (in tal senso, Cass. n. 1510 del 2001): pronuncia che nella specie è stata implicitamente richiesta dall'originaria attrice la quale, avendo pagato al creditore cedente, ha chiesto affermarsi di nulla dovere per lo stesso titolo alla cessionaria. Involgendo quindi necessariamente i termini della controversia la posizione del cedente, rilevante anche in un eventuale separato giudizio di ripetizione di indebito, non poteva questi non essere chiamato ad integrare il contraddittorio: provvedimento che, non emesso in primo grado, avrebbe dovuto comportare in appello, ai sensi del primo comma dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice.
La mancata applicazione di tale norma comporta la nullità di entrambe le sentenze, e, quindi, l'adozione del provvedimento di cui all'ultimo comma dell'art. 383 c.p.c.. In considerazione del rilievo d'ufficio della nullità, le spese dell'intero giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
LA CORTE provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell'intero giudizio, rimette le parti dinanzi al Tribunale di Napoli e compensa le spese dell'intero.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte, il 10 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004